Ogni Stato, per entrare in rapporti giuridici con gli altri, si serve di agenti, singoli individui che attuano la sua volontà in territorio straniero. Fra questi, gli agenti diplomatici tutelano gli interessi collettivi dello Stato all'estero, gli agenti consolari proteggono gli interessi economici e materiali dei cittadini in terra straniera. Quella consolare fu in principio una protezione squisitamente economica e mercantile, mentre oggi ha acquisito varie sfumature.
Le relazioni consolari sono state disciplinate per la prima volta in forma organica dalla Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963; infatti in generale le fonti del diritto consolare italiano, cioè i documenti dai quali derivano le norme, sono, oltre al complesso della legislazione interna, le regole internazionali derivanti dagli usi e trattati. Così recita la Convenzione di Vienna: “Gli Stati parti alla presente Convenzione, memori che, da un tempo remoto, si sono stabilite relazioni consolari tra i popoli, coscienti degli Scopi e dei Principi della Carta delle Nazioni Unite concernenti l'uguaglianza sovrana degli Stati, la conservazione della pace e della sicurezza internazionale e lo sviluppo delle relazioni amichevoli tra le nazioni, […] persuasi che una convenzione internazionale su le relazioni, i privilegi e le immunità consolari contribuirebbe del pari a favorire le relazioni amichevoli tra i paesi, quale che sia la diversità dei loro ordinamenti costituzionali e sociali, convinti che questi privilegi e immunità non tendono ad avvantaggiare singole persone, ma ad assicurare l'adempimento efficace delle funzioni da parte dei posti consolari in nome dei loro Stati, […] hanno convenuto quanto segue...”.
Secondo il diritto consolare i Consoli si distinguono in Consoli Inviati o di Carriera e Consoli Onorari. Il Console di Carriera è cittadino ed impiegato dello Stato che lo nomina, inviato in un Paese estero ad esercitare le sue funzioni: è un dipendente del Ministero degli Affari Esteri, e pertanto retribuito dallo Stato. Il Console Onorario è invece scelto sul posto, in quanto residente dello Stato in cui è chiamato ad esercitare le sue funzioni; secondo il Regolamento, “esso sarà scelto preferibilmente tra i nazionali, notabili, probi, istruiti ed agiati che risiedono dove esiste l'ufficio”; contrariamente al Console di Carriera opera quindi da privato ed in modo gratuito. “La nostra è una carica onorifica- mi ha spiegato Andrea Corrias, Cancelliere presso il Consolato Onorario del Regno di Svezia e dei Paesi Bassi- non si fa per soldi, si fa perché è un onore. Ciò che ci spinge è la voglia di aiutare persone che non saprebbero altrimenti cosa fare”.
Se il Console Onorario gestisce da solo il proprio ufficio, quello di Carriera comprende un Consolato, un Vice Consolato e un'Agenzia Consolare. Consegue che il Console di Carriera non può assolvere ad altra funzione se non quella consolare, mentre sull'altro versante il collega Onorario espleta accanto alla sua funzione consolare la propria attività professionale. Nell'adempimento delle stesse, comunque, Consoli Onorari e Consoli di Carriera godono di pari obblighi e responsabilità.
Il Ministero italiano non accetta, nella persona del Console Onorario, lavoratori del pubblico impiego: a Cagliari ma in generale in Italia, su una totalità di circa quattrocento Consoli per la penisola, ventidue per il territorio isolano e diciannove in particolare per la nostra città, si tratta per la maggior parte di avvocati o agenti marittimi.
Ogni consolato esegue la sua opera all'interno di una circoscrizione territoriale, la quale è determinata nel momento stesso in cui viene eretto l'ufficio. La facoltà di ammettere sul proprio territorio uffici consolari in rappresentanza di altre nazionalità non si fonda più su rapporti di cortesia nazionale, come in passato, bensì su un vero e proprio dovere giuridico che discende dall'appartenenza stessa dello Stato alla società internazionale, a vantaggio della quale è la reciproca pretesa degli Stati di avere fra di loro rapporti costanti; d'altronde uno Stato che volesse vivere in assoluto isolamento non potrebbe far parte della comunità internazionale. Una volta che lo Stato accetta sul proprio territorio l'istituzione di un determinato ufficio consolare, deve garantire protezione per la persona del console, per il suo ufficio, per i suoi archivi.