Tale istituto è stato introdotto nel nostro ordinamento dal D.Lgs. 4 marzo 2010, n.28 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.53 del 5 marzo 2010 che ha dato luce alla disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili.
Per mediazione si intende l'attività svolta da un terzo imparziale, finalizzata ad assistere due o più soggetti non solo nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione della controversia, ma anche per la formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa. Mentre per conciliazione si intende la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione.
La mediazione può trovare origine in vario modo e questo da vita ai quattro tipi attualmente esistenti. Abbiamo infatti la mediazione volontaria, quella contrattuale, la mediazione demandata dal giudice e la mediazione obbligatoria ai sensi dell'art.5, comma 1 del D.Lgs 28/2010.
Il primo tipo è quello più semplice e si riferisce al caso in cui le parti volontariamente decidono di rivolgersi all'Organismo di Mediazione per risolvere la loro controversia. La mediazione contrattuale, invece, è quella che viene attivata a seguito della presenza di clausole di mediazione nel contratto, nell'atto costitutivo di società o nello statuto. Può accadere anche che sia il giudice al quale le parti si sono rivolte, a invitarle a tentare prima il percorso di mediazione. Infine, ci sono delle materie che, in seguito all'introduzione del D.Lgs. 28/2010, sono diventate oggetto di mediazione obbligatoria. Sulle liti riguardanti le materie previste dall'art.5 dello stesso decreto legislativo, prima di adire la giustizia ordinaria, vige l'obbligo per le parti di esperire un tentativo di mediazione.
I settori coinvolti sono quelli dei diritti reali, della divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di azienda, risarcimento del danno da responsabilità medica, risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
L'obbligo per tali materie è già entrato in vigore a partire dal 21 marzo 2011, mentre per le altre, elencate sempre dall'art.5 D.Lgs 28/2010, l'entrata in vigore è prevista a partire dal 20 marzo 2012. Si tratta di controversie relative a questioni di condominio e risarcimento del danno da circolazione di veicoli.
Un sottotipo di mediazione obbligatoria riguarda altre materie non espressamente previste dal decreto citato, ma contenute in leggi diverse, come ad esempio quello riguardanti le telecomunicazioni o la subfornitura.