Il compito del comune nella gestione dei servizi di competenza statale sono quelli relativi ai servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. Le relative funzioni, afferma l’art.14 del T.U., sono esercitate dal sindaco quale Ufficiale di Governo. L’art.54 del T.U. stabilisce che il sindaco, in quanto Ufficiale di Governo, sovrintende:
I - alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica, secondo le disposizioni relative a tali servizi che sono illustrate nella parte 39;
II – alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dagli ordinamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. Nell’ambito degli interventi previsti per la tutela della sicurezza pubblica, può essere richiesta dal sindaco la partecipazione di contingenti dei corpi o dei servizi di polizia municipale all’istituzione di presidi mobili di quartiere nei maggiori centri urbani, dei servizi di soccorso pubblico e degli interventi per la sicurezza dei cittadini;
III – allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge (per esempio l’art.57 c.p.p. secondo il quale è ufficiale di polizia giudiziaria il sindaco di comuni ove non abbia sede un ufficio di polizia di Stato ovvero un commando dell’arma dei carabinieri o della guardia di finanza);
IV – alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone il Prefetto.
Il sindaco provvede agli interventi immediati nella qualità di organo della protezione civile. Con l’art. 12 della legge n.265/1999 sono state trasferite al sindaco le competenza del Prefetto in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali.
Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di competenza statale di cui all’art.54 del T.U.. Nell’ambito dei sevizi di cui al suddetto articolo, il Prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi stessi nonché per l’acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale. Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui all’art.54, il prefetto può nominare un commissario per l’adempimento delle funzioni stesse. Alle spese per il commissario provvede l’ente stesso. Nella materie previste ai punti I,II,III e IV nonché dall’art.14, il sindaco , previa comunicazione al prefetto, può delegare l’esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega ad un consigliere comunale per l’esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.
Sono per legge localmente organi della protezione civile i prefetti e i sindaci, i quali ultimi in tal caso agiscono, in forza di delegazione interorganica, in nome e per conto del ministero della protezione civile: ne consegue che la responsabilità per danno che l’attività “governativa” del sindaco possa eventualmente produrre ad altri soggetti non può essere che dello Stato poiché detta atiività è svolta in nome e nell’interesse di questo.
Il potere di ordinanza – Il potere di ordinanza resta confermato al sindaco quale Ufficiale di Governo e come capo dell’Amministrazione. Le funzioni da esercitare in tale qualità sono più compiutamente definite dallo statuto. Il T.U. ha attribuito ai dirigenti ed ai responsabili dei servizi tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di di competenza comunale, per opere abusive.
La definizione “ordinanza” designa gli atti amministrativi con i quali il sindaco, in forza della potestà connessa con la carica ricoperta, fa sorgere nei confronti di un soggetto, o di una pluralità di essi, un obbligo di comportamento positivo (ordine di fare) o negativo (ordine di non fare), la cui osservanza determina l’applicazione di una sanzione a carico dell’inadempiente. Il sindaco, quale responsabile dell’Amministrazione comunale, deve assicurare l’osservanza dei regolamenti e delle leggi che disciplinano le funzioni del comune, mediante l’adozione di atti che possono avere contenuto autorizzativo od impositivo. Il sindaco, quale Ufficiale del Governo adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti con tingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini.
Le ordinanze ordinarie sono provvedimenti con i quali si impone ad un soggetto – od a una pluralità di soggetti – un determinato comportamento, previsto dalla norma d legge o di regolamento solo in astratto, trasformandolo così da un obbligo generico in un obbligo specifico e diretto. Organo competente ad emanare le ordinanze per l’attuazione dei regolamenti comunali e, più in generale, delle norme di legge e delle discipline di carattere generale relative alle funzioni di competenza proprie del comune, è il sindaco quale responsabile dell’amministrazione comunale. In caso di assenza od impedimento del sindaco il potere è esercitato dal vicesindaco, come stabilito dall’art. 53, c.2 del T.U.).