Rassegna Stampa

L'Unione Sarda

Obiettore di coscienza Non può fare l'agente di polizia muncipale

Fonte: L'Unione Sarda
18 febbraio 2010

Nuovo orientamento del Consiglio di Stato
Se il regolamento impone l'uso delle armi, non può essere assunto come vigile urbano chi ha svolto il servizio civile




Coloro che abbiano chiesto di svolgere il servizio civile alternativo a quello militare non possono essere assunti quali vigili urbani di un Comune il cui regolamento imponga, come normale, l'uso delle armi. Una tale assunzione sarebbe, infatti, in contrasto con l'articolo 15 della Legge numero 230 del 1998 (in materia di obiezione di coscienza) nella parte in cui, al comma 7, prevede che: «a coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile è vietato partecipare ai concorsi per l'arruolamento nelle Forze armate, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della Guardia di Finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo di Polizia penitenziaria e nel Corpo Forestale dello Stato, o per qualsiasi altro impiego che comporti l'uso delle armi». Lo ha stabilito la V Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza numero 8997 del 29 dicembre 2009, con la quale ha confermato l'impugnata pronuncia del Tar Campania.
LA VICENDA Una candidata, risultata seconda nella graduatoria di un concorso per l'assunzione di un vigile urbano, ha impugnato la stessa graduatoria e il provvedimento di assunzione del vincitore, sostenendo che quest'ultimo, quale obiettore di coscienza non poteva ricoprire tale ruolo. Il Tar Campania, accogliendo la tesi della ricorrente, ha annullato gli atti impugnati, riconoscendo che, nel caso specifico, il ruolo di agente di polizia municipale non poteva essere affidato, per il limite, di cui al suddetto articolo 15 della Legge 230/98, a chi avesse svolto il servizio civile in luogo di quello militare. Il candidato, risultato originariamente vincitore, ha proposto appello avverso questa sentenza, invocando il principio fissato in un'altra pronuncia del Consiglio di Stato del 2007, secondo il quale non vi sarebbe incompatibilità tra l'aver svolto il servizio civile e la successiva assunzione quale vigile urbano.
LA SENTENZA Il Consiglio di Stato, nella sentenza del 2009, ha ritenuto di dover riconsiderare tale suo precedente orientamento. Prima di tutto, partendo dall'analisi della normativa che regola la materia, arriva a concludere che: «Dalle norme ora richiamate si evince chiaramente che, pur rientrando nella discrezionalità dell'Ente locale l'individuazione dei servizi di polizia municipale che vanno svolti in forma armata, vi è un obbligo per tutti gli addetti in possesso della qualifica di pubblica sicurezza di portare le armi in dotazione durante l'espletamento del servizio allorché il Prefetto ne faccia motivata richiesta..»
Se questa è la situazione, dice il collegio, allora «occorre accertare se l'espletamento di tali funzioni (di pubblica sicurezza) rientri necessariamente o meno nelle mansioni del vigile urbano e, quindi, se a tale impiego possa accedere colui che ha prestato il servizio civile sostitutivo». Questo secondo accertamento va, però, effettuato caso per caso, avuto riguardo ai singoli regolamenti comunali (salvando così anche il principio sancito dalla sentenza del 2007). Nel caso specifico, il regolamento comunale «espressamente prevede che la polizia locale sia tenuta ad espletare funzioni di polizia giudiziaria e di sicurezza. Prevede che il Sindaco comunichi i dati anagrafici degli addetti al servizio di polizia municipale (senza esclusione alcuna) al Prefetto per l'acquisizione della qualifica di agente di pubblica sicurezza». Ne consegue, conclude la sentenza, che «in presenza di un regolamento comunale che imponga come normale il servizio armato degli addetti alla polizia municipale, l'obiettore di coscienza incorra nella preclusione di cui all'articolo 15 della legge 230 del 1998».
A cura dello Studio legale dell'avvocato Antonino Menne

18/02/2010