Rassegna Stampa

L'Unione Sarda

Tuvixeddu, illegittimo un nulla osta

Fonte: L'Unione Sarda
8 febbraio 2010

Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso della Soprintendenza ai beni paesaggistici 

I giudici: serve l'autorizzazione per ogni singolo edificio

Non basta il parere favorevole della Soprintendenza al nulla osta generale del '99. Bisogna motivare i via libera a ogni palazzo.
Il Consiglio di Stato dà ragione alla sovrintendenza ai beni architettonici e paesaggistici e conferma l'annullamento del nulla osta che il Comune ha rilasciato il 25 agosto 2008 a Nuova Inizitive Coimpresa per la realizzazione di uno dei comparti (alcune ville e un palazzo) del “Quartiere giardino” sul colle di Tuvixeddu.
Significa che l'impresa, per proseguire le costruzioni, dovrà richiedere una nuova autorizzazione paesaggistica. Ma non al Comune, bensì alla Regione, visto che nel frattempo il Municipio ha perso la delega che la stessa Regione gli aveva concesso.
RIFORMATA LA SENTENZA DEL TAR Con la sentenza depositata ieri, i giudici amministrativi di secondo grado (sesta sezione) mettono in discussione la tesi dei giudici del Tar che il 20 aprile scorso avevano annullato il decreto emesso il 12 settembre 2008 dal soprintendente Fausto Martino.
Secondo il rappresentante del Ministero dei Beni culturali un intervento edilizio avrebbe potuto compromettere la difesa di un «riconosciuto pregevole insediamento archeologico». Per i giudici di primo grado, invece, «la valutazione sul merito della scelta paesaggistica è sottratta ad ogni possibile sindacato da parte della soprintendenza» a meno che non si rilevino «difetti di motivazione ed istruttoria», dei quali la seconda sezione del Tar aveva escluso la sussistenza.
MANCANO LE VALUTAZIONI Il Consiglio di Stato è di parere opposto e sostiene che nell'autorizzazione paesaggistica manchi del tutto la «benché minima valutazione di compatibilità paesaggistica dell'intervento edilizio specifico» visto che non sono state esaminate «le specifiche modalità costruttive da osservare in sede di realizzazione dei singoli interventi edilizi oltreché, ad esempio, le altezze, l'organizzazione dei singoli edifici, le volumetrie». Dunque il nulla osta andava annullato, come ha fatto la Soprintendenza ai beni architettonici e paesaggistici, deve essere nuovamente richiesto dall'impresa e la Regione prima di concederlo deve entrare nei dettagli, analizzarli e motivare bene la decisione. I legali dell'impresa e del Comune hanno sempre sostenuto che non fosse necessario che la commissione edilizia motivasse dettagliatamente il via libera a ogni singolo comparto visto che la Soprintendenza aveva espresso parere favorevole al nulla osta-padre, quello con cui l'Ufficio tutela del paesaggio della Regione nel '99 autorizzava il piano nel suo complesso.
SENTENZA GEMELLA Per i prossimi giorni è attesa una sentenza gemella su un'altra autorizzazione paesaggistica rilasciata su un altro comparto e annullata dal sovrintendente Martino. Anche in questo caso la seconda sezione del Tar aveva sostenuto la legittimità dell'autorizzazione concessa dal Comune. Ma il principio sancito dal Consiglio di Stato è chiaro: da ora in poi ogni nuovo nulla osta va motivato singolarmente. (f.ma.)

06/02/2010