Nel 2010 entrerà in vigore il “sistema delle quote” per avere diritto al trattamento previdenziale
Dal primo luglio la previdenza cambia pelle. Per poter usufruire del pensionamento anticipato (la cosiddetta pensione di anzianità) basteranno 40 anni di contributi, a prescindere dall'età anagrafica.
Il pensionamento anticipato, o pensione di anzianità, si può ottenere prima di aver compiuto l'età prevista per la pensione di vecchiaia. Dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009 i lavoratori dipendenti potevano accedere alla pensione con 35 anni di contributi e 58 anni di età, mentre i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti) con 35 anni di contributi e 59 anni di età. Dal 1° luglio 2009 entra in vigore il cosiddetto “sistema delle quote”, in base al quale si consegue il diritto alla pensione al raggiungimento di una quota data dalla somma tra età anagrafica e contribuzione (almeno 35 anni di contributi). Si può andare in pensione a prescindere dall'età, se si possiede un'anzianità contributiva di almeno 40 anni.
LE FINESTRE Per coloro che hanno almeno 40 anni di contributi sono rimaste quattro “finestre” all'anno. Le uscite di gennaio e aprile si aprono, per i lavoratori dipendenti, se il requisito contributivo è stato raggiunto rispettivamente entro il 30 settembre e il 31 dicembre dell'anno precedente. Per le “finestre” di luglio e ottobre è richiesta anche l'età minima di 57 anni compiuta entro il 30 giugno o 30 settembre dell'anno. In questo modo vengono penalizzati coloro che raggiungono i 40 anni di contributi nel corso del primo semestre dell'anno poiché si allungano i tempi d'attesa e aumenta il numero dei mesi non utilizzabili ai fini del calcolo della pensione, considerato che il periodo eccedente i 40 anni non viene comunque conteggiato.
GLI AUTONOMI Per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) che hanno maturato 40 anni di contributi non è mai richiesto un minimo di età, ma le finestre sono distanziate di tre mesi rispetto a quelle dei lavoratori dipendenti. In sintesi possono mettersi in pensione dal 1° ottobre o nell'anno successivo, dal 1° gennaio, dal 1° aprile, dal 1° luglio a seconda che i requisiti vengano maturati rispettivamente entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre o 31 dicembre dell'anno.
I DIPENDENTI I lavoratori dipendenti che hanno meno di 40 anni di contributi possono lasciare il lavoro rispettivamente dal 1° gennaio o dal 1° luglio dell'anno successivo a seconda che abbiano raggiunto i requisiti contributivi e anagrafici nel primo o nel secondo semestre. La prima finestra del 2010 si apre per coloro che hanno raggiunto 35 anni di contributi e 58 anni di età entro il 30 giugno dello scorso anno. Anche i lavoratori autonomi che hanno versato meno di 40 anni di contributi potranno andare in pensione dal 1° gennaio 2010, se entro il 31 dicembre 2008 potevano far valere 35 anni di contribuzione e 59 anni di età. La pensione decorre dal 1° gennaio 2010 anche per le lavoratrici dipendenti che entro il 30 giugno del 2009 potevano far valere 57 anni di età e 35 di contributi, che si sono avvalse della opzione per il sistema contributivo prevista dalla riforma Maroni e confermata dalla legge 247/2007. Si applica, in questo caso, il regime delle finestre previsto per i pensionamenti di anzianità maturati con meno di 40 anni di contributi.
LA PENSIONE DI VECCHIAIA Dal 1° gennaio potranno lasciare il lavoro anche i dipendenti che entro il 30 settembre scorso hanno maturato i requisiti di età e contribuzione (almeno 20 anni nel sistema retributivo o misto). Per artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri le finestre sono più distanziate. Per questi lavoratori, infatti, l'assegno decorre dal primo mese del terzo trimestre successivo a quello in cui hanno acquisito il diritto. A gennaio quindi potranno mettersi in pensione se hanno raggiunto i requisiti entro il 30 giugno dello scorso anno.
30/12/2009