Arriva l’estate, Truzzu vieta l’alcol d’asporto dalle 22 alle 6 del mattino
Da domani entrerà in vigore la nuova ordinanza del primo cittadino cagliaritano: nel mirino le aree della movida e dintorni
Oggi il sindaco Paolo Truzzu ha firmato l’ordinanza n. 44, con cui ha disposto diverse misure per la tutela della sicurezza urbana, dell’incolumità e della salute pubblica in alcune aree della città dal 1° giugno al 31 ottobre 2022. In particolare nei quartieri di Marina, Stampace, Castello, Villanova, a partire dalle 22 fino alle 6 del mattino sarà vietata la vendita di alcolici per asporto in qualunque tipo di contenitore e di qualsiasi altra bevanda in contenitori di vetro. La misura riguarda anche i distributori automatici.
Di più, nei quartieri di cui sopra, ai quali si aggiungono anche piazza Matteotti, piazza del Carmine, piazza Dettori (compreso vicolo Collegio e scalette Santa Teresa), piazza San Sepolcro, piazza Santa Restituta, piazza Savoia, piazza Sant’Eulalia, la scalinata che collega piazza Annunziata con via Mameli, le scalinate della chiesa di Sant’Anna, viale Europa, nel Parco della Musica e nel lungomare Poetto è vietato il consumo di bevande alcoliche e/o superalcoliche nelle vie e strade pubbliche o aperte al pubblico transito – salvo le aree in concessione se pubbliche o in diponibilità se private per l’esercizio dell’attività di somministrazione. Anche in questo casi, si intende dalle ore 22 alle ore 6 di tutti i giorni feriali, festivi e prefestivi.
Nel Lungomare Poetto, poi, è vietato il consumo, salvo che negli esercizi commerciali e aree limitrofe, di bevande alcoliche contenute in contenitori di vetro e lattine, sempre negli stessi orari. Gli esercizi di vicinato ubicati in quest’area, con superficie inferiore a 150 metri ed aventi nella loro offerta commerciale giornaliera bevande alcoliche e/o superalcoliche, cessano l’attività dalle ore 22 alle ore 6.
Gli esercenti dovranno custodire i contenitori vuoti, evitandone l’asporto, e provvedere al loro smaltimento nel rispetto delle disposizioni impartite dall’amministrazione comunale.
Nelle aree sopra citate, nei locali adibiti alle attività di somministrazione di alimenti e bevande aperte al pubblico, le bevande alcoliche e/o superalcoliche devono essere consumate sul posto ed esclusivamente all’interno dei locali stessi, o nelle aree in concessione se pubbliche o in diponibilità se private per l’esercizio dell’attività di somministrazione.
Tutti gli esercizi pubblici, attività commerciali e artigianali, così come i circoli privati, ubicati nelle aree interessate dal presente provvedimento dovranno esporre in modo ben visibile il cartello di avviso recante l’informativa per l’utenza del divieto di cui trattasi.