Viabilità: caos monopattini elettrici, cosa sta succedendo a Cagliari?
In città sono nati anche i primi sharing, emergono però alcune criticità per automobilisti, pedoni e altri fruitori della strada
Da mesi ormai i monopattini elettrici sfrecciano per le vie di Cagliari, e sono già nati i primi sharing con, al momento, ben tre flotte di mezzi a disposizione degli utenti. Al contempo sono sorte diverse polemiche, sia da parte dei cittadini, sia da parte di figure istituzionali come il presidente della Commissione politiche per la Sicurezza Marcello Polastri, che hanno evidenziato una serie di problemi, a partire dall’abbandono dei velocipedi in ogni angolo della città.
La regolamentazione sulla micromobilità non è chiara, trattandosi ancora di una fase transitoria, quindi abbiamo cercato di fare un po’ di chiarezza, partendo dai decreti nazionali per arrivare poi alla situazione in cui versa la circolazione stradale a Cagliari.
Il Comune ha voluto dare una svolta green alla mobilità del capoluogo, dopo il via libera ufficiale dell’Amministrazione nei primi mesi del 2020 con l’adesione alla sperimentazione prevista dal Ministero dei Trasporti, la cui scadenza era inizialmente prevista per il mese di luglio del 2021, ma è stata successivamente prorogata al 27 luglio 2022.
Le regole principali su cui si basa l’utilizzo dei monopattini elettrici, contenute nella circolare esplicativa del Servizio della Polizia Stradale del 9 marzo 2020, sono le seguenti:
avere un motore elettrico di potenza nominale continuativa non superiore a 0,50 kW (500 watt);
non essere dotati di posto a sedere per l’utilizzatore perché destinati ad essere utilizzati da quest’ultimo con postura in piedi;
essere dotati di limitatore di velocità che non consenta di superare i 25 Km/h quando circolano sulla carreggiata delle strade e i 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali;
essere dotati di un campanello per le segnalazioni acustiche;
riportare la marcatura «CE»;
avere i componenti specifici per i monopattini elettrici;
da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità, e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazione, devono essere equipaggiati con luci bianche o gialle anteriori e con luci rosse e catadiottri rossi posteriori per le segnalazioni visive ed in mancanza non possono essere utilizzati, ma solamente condotti o trasportati a mano.
Stando al decreto del ministero dei Trasporti del 4 giugno 2019, denominato «Sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la micromobilità elettrica» inoltre, la circolazione di qualunque tipologia di dispositivo di micromobilità elettrica è subordinata a uno specifico provvedimento da parte dei Comuni. Nel testo, si parla anche di chi vuole usufruire dei monopattini in forma di business, e l’art. 4 dispone che i Comuni prima di emanare il provvedimento di approvazione, qualunque esso sia, (ammettendo per la prima volta esplicitamente i servizi di noleggio dei dispositivi in condivisione, anche in modalità a flusso libero – c.d. free-floating):
1 – provvedono, ai fini dell’autorizzazione di cui all’articolo 3., a individuare infrastrutture stradali e/o di parti di strada, coerenti con le disposizioni di cui all’allegato 2 conformi alle caratteristiche di cui all’articolo 5. Con delibera di giunta comunale, adottata con le modalità di cui all’articolo 7. comma 9. del Codice della Strada, approvano la sperimentazione della micromobilità elettrica, prevedendo anche la regolamentazione della sosta per i dispositivi di cui all’art. 2. I Comuni, previa specifica ordinanza, installano lungo le infrastrutture stradali e/o parti di strada individuate ai sensi del comma 1. specifica segnaletica stradale verticale e orizzontale conforme all’allegato 3: sarà cura dei Comuni avviare una campagna di informazione della sperimentazione in atto nel proprio territorio […]
2 – provvedono nella delibera relativa alla sperimentazione di cui all’art. 4 comma 1 e ai successivi atti applicativi, ad esplicitare che per la sosta i conduttori dei dispositivi si attengano a quanto previste nella regolamentazione di cui al comma 1. Nella medesima delibera i Comuni, qualora istituiscano e affidino servizi di noleggio dei dispositivi in condivisione, anche in modalità free-floating, prevedano di rendere obbligatoria l’attivazione di una adeguata azione di informazione nei confronti degli utilizzatori da parte delle società responsabili del servizio circa le regole di utilizzo, fra le quali quelle relative alla sicurezza stradale, alla velocità, alle modalità consentito di sosta. I Comuni prevedono, nella istituzione e nell’affidamento del servizio di noleggio, l’obbligo di coperture assicurative per l’espletamento del servizio stesso.
Allo stato attuale, tre aziende propongono a Cagliari il servizio di noleggio con riferimento a questi particolari mezzi: la “Freedom Mobility” di Andrea Ranieri, “Andrea’s Shop & Service” di Andrea Pica, negozio specializzato anche in mobilità elettrica oltre ad abbigliamento sportivo ecc. e la “BIT Mobility”, società di Bussolengo, comune della provincia di Verona in Veneto.
Sono decine i monopattini disponibili nelle tre flotte, a due delle quali l’Amministrazione comunale avrebbe concesso un’autorizzazione, come richiesto dal decreto legge, secondo quanto comunicato dalla Polizia Municipale. Gli Agenti hanno riferito anche della richiesta di una terza società che sarebbe ora in corso di approvazione. Sul portale web sia del Comune, sia delle aziende in questione però non si è trovata alcune traccia né delle suddette concessioni, né della subordinazione dell’autorizzazione alla verifica circa l’effettiva presenza degli specifici requisiti tecnici richiesti dalla normativa.
Ci sono però due aspetti sui quali si sono potute riscontrare con certezza delle falle: i parcheggi e, soprattutto, la sicurezza.
Il comma 75-septies, nella lettera b), introdotto con le modifiche apportate dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 alla legge di bilancio 2020, subordina l’espletamento del servizio ad apposita delibera della Giunta comunale, nella quale devono essere previste le modalità di sosta consentite per i dispositivi interessati.
Nella realtà, i monopattini vengono abbandonati, senza controllo alcuno, in aree che disturbano il transito dei pedoni, dei disabili, ma anche degli automobilisti, talvolta con il rischio di causare incidenti.
Sull’applicazione di Freedom Mobility è specificato come i mezzi debbano essere lasciati nei “parcheggi riservati alle moto”, mentre in quella di BIT Mobility si chiede di collocare i monopattini “in prossimità di rastrelliere e negli spazi per ciclomotori”. Non è dato sapere, in mancanza di chiarimenti e documentazione da parte del Comune, se i posti individuati come zone di sosta per la micromobilità elettrica siano effettivamente quelli riservati storicamente ai motocicli e/o alle biciclette, ma il dubbio sorge alla luce dei chiarimenti chiesti alla Polizia locale, che ha parlato di “zone dedicate allo stazionamento dei monopattini”.
La questione si fa ancora più controversa nel caso della rivendita di Pica dove è stato spiegato, in risposta alla richiesta avanzata da un utente, che i mezzi elettrici devono essere presi e, al termine dell’utilizzo, riportati direttamente nel negozio: da queste informazioni emerge quindi la totale assenza di posteggi appositamente selezionati.
Passiamo al secondo problema, quello legato alla sicurezza. I monopattini, secondo il decreto del giugno 2019, ulteriormente specificato dalla circolare della Polizia Stradale, possono essere guidati da chi abbia già compiuto 14 anni, ma la disciplina cambia a seconda che il conducente sia minorenne, oppure maggiorenne. Nel primo caso infatti la guida è subordinata al possesso di due requisiti:
– essere titolare almeno di una patente di categoria AM;
– indossare un idoneo casco protettivo.
Vi è inoltre un terzo vincolo, valido anche per gli over 18:
– indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazione.
Andrea Pica nella sua attività ha disposto l’obbligo di presentare un documento d’identità e lo stesso vincolo è presente nella piattaforma online di BIT Mobility, che nell’app invita anche i conducenti alla prudenza e all’utilizzo del casco (senza, di fatto, alcuna sorveglianza in merito), ma la Freedom Mobility dà la possibilità di utilizzare i suoi mezzi senza nessun controllo dell’età e della presenza dei requisiti imposti dalla legge.
A tal riguardo, abbiamo fatto una prova, registrandoci sull’app con un nominativo falso, constatando come, in effetti, si possa noleggiare un monopattino pur avendo meno di 14 anni, o essendo sprovvisti di patente AM e, ovviamente, in assenza di qualsiasi dispositivo di protezione.
Prosegue dopo il video