La movida a Cagliari, ordinanza sindaco: no vendita alcolici e consumo in strada
Divieto di vendita per asporto – anche attraverso distributori automatici – di bevande alcoliche in qualunque contenitore e di ogni altra bevanda in contenitori di vetro dalle 21 alle 6 di tutti i giorni feriali, festivi e prefestivi, nei quartieri di Marina, Stampace, Castello, Villanova. Lo stabilisce una nuova ordinanza del sindaco Paolo Truzzu in vigore dall’1 giugno al 31 ottobre. Nei quartieri di Marina, Stampace, Castello, Villanova, comprese la Piazza Matteotti, la Piazza del Carmine, la Piazza Dettori (compreso Vicolo Collegio e Scalette Santa Teresa), la Piazza San Sepolcro, la Piazza Santa Restituta, la Piazza Savoia, la Piazza Sant’Eulalia, la scalinata che collega Piazza Annunziata con via Mameli, le scalinate della chiesa di Sant’Anna, nel viale Europa, nel Parco della Musica e nel lungomare Poetto è vietato il consumo nelle vie e strade pubbliche o aperte al pubblico transito (salvo le aree in concessione se pubbliche o in diponibilità se private per l’esercizio dell’attività di somministrazione), di bevande alcoliche e/o superalcoliche contenute in qualsiasi contenitore, sempre dalle 21 alle 6 di tutti i giorni.
Nel Lungomare Poetto è vietato il consumo, salvo che nelle aree in uso a qualsiasi titolo per l’esercizio dell’attività di somministrazione e nelle aree ad esse antistanti e contigue, di bevande alcoliche contenute in contenitori di vetro e lattine dalle 21 alle 6 di tutti i giorni. “È fatto obbligo agli esercenti – si legge nell’ordinanza – di custodire i contenitori vuoti evitandone l’asporto ed è fatto altresì obbligo di provvedere al relativo smaltimento nel rispetto delle disposizioni impartite dall’amministrazione comunale. Nelle aree sopra citate, nei locali adibiti alle attività di somministrazione di alimenti e bevande aperte al pubblico, le bevande alcoliche e/o superalcoliche devono essere consumate sul posto ed esclusivamente all’interno dei locali stessi, o nelle aree in concessione se pubbliche o in disponibilità se private per l’esercizio dell’attività di somministrazione”.