Si può dormire nelle seconde case, e andare in due in auto: ecco i chiarimenti relativi all’ordinanza
Si può dormire nelle seconde case, e andare in due in auto: ecco i chiarimenti relativi all’ordinanzafoto automoto
È finalmente arrivata la nota esplicativa sull'ordinanza numero venti in vigore dal 4 maggio: nell'articolo tutti i punti chiariti, dagli spostamenti per motivi di sport al pernottamento nelle seconde case, dal transito sulla spiaggia alla possibilità di farsi accompagnare in auto
9 Maggio 2020 23:41 La Redazione
Ecco il contenuto integrale della nota esplicativa diffusa dalla regione.
SPOSTAMENTI NEL TERRITORIO REGIONALE (Riferimento Art. 1)
Per gli spostamenti giustificati nel territorio regionale, nel caso avvengano con
mezzo di trasporto proprio, il distanziamento interpersonale previsto nell’art. 1 non
rileva tra soggetti conviventi a bordo del medesimo.
• Nel caso in cui non si disponga di un mezzo privato ovvero non si abbia la patente
di guida o non si sia autosufficienti è consentito farsi accompagnare da un parente
o una persona incaricata di tale trasporto da e verso la propria abitazione, anche
tenuto conto dell’esigenza di limitare quanto più possibile l’utilizzo di mezzi
pubblici. Nel rispetto di tali condizioni, anche lo spostamento dell’accompagnatore
è giustificato.
• Tra le situazioni di necessità per le quali è possibile spostarsi oltre i confini del
proprio Comune di residenza/domicilio/abitazione è ricompresa l’esigenza di fare
la spesa. Di norma, la spesa deve farsi preferibilmente in esercizi ragionevolmente
prossimi alla propria casa, anche se ricadenti in Comuni diversi da quello di
residenza/domicilio/abitazione. Pur non essendo previsto uno specifico limite
territoriale degli spostamenti per tale finalità, un allontanamento consistente dal
luogo di residenza/domicilio/abitazione è consentito solo in presenza di specifiche
ragioni che lo rendano necessario.
TRASFERIMENTI DA E PER LA SARDEGNA (Riferimento Art. 2)
Il rientro nella propria residenza, domicilio e abitazione, non è suscettibile di
valutazione, tuttavia è necessaria l’autorizzazione del Presidente della Regione, al
momento della partenza e dell’arrivo al solo fine di monitorare l’osservanza del
periodo di permanenza domiciliare in isolamento fiduciario.
• Nel caso di rientro autorizzato presso il proprio domicilio/abitazione/residenza,
provenendo da un’altra Regione, non saranno più consentiti spostamenti al di fuori
del territorio regionale, fatti salvi i restanti motivi legittimi di spostamento indicati
nell’articolo.
ATTIVITÀ MOTORIE E SPORT INDIVIDUALI ALL’ARIA APERTA (Rif. Artt. 4 e 5)
• Si intendono autorizzati gli spostamenti sui mezzi pubblici o privati, all’interno del
proprio comune, per lo svolgimento delle attività motorie all’aria aperta.
• I cittadini possono svolgere attività motoria nell’ambito del proprio Comune o Città
Metropolitana.
• La previsione dell’accompagnatore, per i minori e per le persone non
completamente autosufficienti, costituisce deroga allo svolgimento individuale
dell’attività motoria o sportiva, e non obbligo di accompagnamento.
• L’attività motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente, salvo che
non si tratti di persone conviventi. In caso di attività come la corsa a piedi o in
bicicletta, si deve rispettare la distanza interpersonale di almeno due metri; per le
semplici passeggiate il distanziamento può limitarsi ad un metro. In ogni caso sono
vietati gli assembramenti.
• Al fine di svolgere l’attività sportiva individuale all’aria aperta, è consentito anche
spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per
svolgere tali attività. Gli spostamenti finalizzati all’esercizio degli sport individuali
all’aria aperta sono consentiti sull’intero territorio regionale ai fini del
raggiungimento dei rispettivi centri sportivi o dei luoghi di pratica degli stessi. Per
gli sport individuali da praticarsi in mare è autorizzato il transito nella spiaggia e
nella battigia (combinato disposto art. 5 e art. 26);
DISCIPLINE SPORTIVE NON INDIVIDUALI (Riferimento Art. 6)
• Per gli atleti di discipline sportive non individuali, riconosciute dal CONI e dal CIP,
si applica il DPCM 26.04.2020.
CURA, ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CAVALLI (Riferimento Art. 7)
• Non è consentito lo spostamento degli animali da strutture diverse da maneggi,
ippodromi o proprietà private, per attività che non siano legate alla salute e al
benessere dell’animale o ad altre attività esplicitamente consentite.
MANUTENZIONE SECONDE CASE (Riferimento Art. 10)
• I pernottamenti funzionali alle attività consentite nello stesso articolo non
comportano un “trasferimento stabile”.
AGENZIE IMMOBILIARI, PRATICHE AUTO (Riferimento Art. 16)
• L’articolo si interpreta nel senso che tra le pratiche connesse al settore
automobilistico sono ricomprese anche le pratiche burocratiche espletate dalle
Autoscuole, ferma restando – al momento – la sospensione delle attività teoriche e
di istruzione pratica alla guida delle stesse. Pertanto, limitatamente
all’espletamento di tali pratiche burocratiche e nel rispetto delle prescrizioni di cui
all’art. 14 dell’ordinanza.
• La visita degli immobili affidati alle agenzie immobiliari è consentita
esclusivamente previo appuntamento, mantenendo il distanziamento
interpersonale ed indossando idonee protezioni delle vie respiratorie e guanti.
L’accesso è limitato, fino al 17 maggio 2020, ad un solo rappresentante
dell’agenzia ed un solo cliente ed esclusivamente ad immobili nei quali non abiti
nessuno da almeno 14 giorni.
PESCA SPORTIVA (Riferimento Art. 20)
• L’espressione “pesca sportiva” contenuta nell’art. 20 è da interpretare in senso
ampio e non tecnico. Pertanto, in essa devono ricomprendersi le pratiche ed
attività comunemente definite di pesca “amatoriale” o “ricreativa”. In tutti i casi,
l’esercizio della pesca sia subacquea, da terra o a lenza da natante, imbarcazione
o nave da diporto può essere praticata in forma individuale, con divieto di
assembramento e obbligo di distanziamento personale.
• La pesca sportiva, subacquea, da terra o a lenza da natante, imbarcazione o nave
da diporto può essere praticata nell’ambito del territorio regionale;
• Per praticare la pesca sportiva da terra è consentito l’accesso in spiaggia
compresa la battigia (combinato disposto art. 20 e art. 26);
• Per ragioni di sicurezza, in caso di esercizio della pesca subacquea, è consentita
– preferibilmente con un familiare convivente – la pratica in due persone, salva
l’osservanza delle norme di distanziamento, igiene e prevenzione relative al Covid-
19.
• Per la pesca su unità da diporto superiori a sei metri, è consentita la
contemporanea permanenza a bordo di uno o più familiari conviventi in ragione
delle dimensioni dell’unità. Nel caso di soggetti accompagnatori non conviventi,
l’imbarco è subordinato all’idoneità del natante, imbarcazione o nave da diporto al
mantenimento del distanziamento interpersonale di due metri, fatti salvi il divieto di
assembramento e gli obblighi di igiene e prevenzione relativi al Covid-19.