Truzzu riapre i parchi di Cagliari: serve la mascherina ma non va indossata sempre
CAGLIARI. Il sindaco Paolo Truzzu da domani riapre i parchi di Cagliari - bisognerà portare con sé la mascherina da utilizzare solo in caso di situazioni di eccessivo avvicinamento ad altre persone - e "con specifico riferimento al commercio su area pubblica e limitatamente ai titolari di concessioni per posteggi isolati, è consentita la ripresa dell'attività di vendita di generi alimentari". "Confidiamo nel senso di responsabilità fin qui ampiamente dimostrato dai nostri concittadini", spiega il primo cittadino, "Se si seguiranno tutte le prescrizioni, sopratutto le distanze, la protezione delle vie respiratorie e l'igiene delle mani, potremo continuare a incrementare le aperture delle attività cittadine".
Ecco l'ordinanza, valida fino al 17 maggio.
1. Sono vietati gli assembramenti di più di 2 persone nei luoghi pubblici. Deve comunque essere garantita la distanza di sicurezza dalle altre persone di almeno un metro.
2. Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fatto obbligo di rimanere presso la propria residenza o domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.
3. E' fatto divieto assoluto di mobilità dal proprio domicilio o residenza per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.
4. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui al DPCM 26 aprile 2020 e relativi allegati ed alla ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, n. 20 del 2 maggio 2020 sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività; tutti gli esercizi di vendita di generi alimentari, market e minimarket dovranno uniformarsi alla chiusura serale non oltre le ore 21.00.
5. Sono sospesi tutti i mercati settimanali scoperti cittadini, sia per il settore merceologico alimentare che non alimentare. Tuttavia, con specifico riferimento al commercio su area pubblica e limitatamente ai titolari di concessioni per posteggi isolati, è consentita la ripresa dell'attività di vendita di generi alimentari. E' sempre esclusa l'attività di somministrazione. Tutte le attività ammesse devono comunque garantire, sia da parte degli operatori che da parte dei relativi clienti, il rispetto del distanziamento interpersonale di sicurezza, del divieto di assembramento e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (mascherine e guanti),
6. Sono consentiti i servizi di mensa e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, i servizi resi nell’ambito di strutture pubbliche e private, strutture sanitarie e sociosanitarie e di sostegno alle fasce fragili della popolazione. Devono essere in ogni caso rispettate le misure previste dagli accordo Governo - Parti Sociali. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di protezione personale sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.
7. Con riferimento agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, si richiama integralmente quanto previsto dall'art. 1 comma 1 lett. Aa del DPCM 26 Aprile 2020 e dall'art. 12 dell'ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 20 del 02.05.2020.
8. L'accesso del pubblico ai parchi e ai giardini cittadini, è consentito con gli orari stabiliti antecedentemente all'emergenza Covid, orari che con la presente ordinanza si intendono interamente riadottati, secondo quanto consentito dall'art. 3 dell'ordinanza regionale 20/2020, ed è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento ed al rigoroso rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. All'interno dei parchi, è consentito svolgere individualmente passeggiate e, ove gli spazi e la presenza delle altre persone lo consentano, attività motoria e corse a piedi, mantenendo la prescritta distanza interpersonale. I fruitori dei parchi dovranno disporre di idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e indossarle nei casi in cui possano crearsi situazioni di eccessivo avvicinamento ad altre persone (ad esempio ai varchi, ai controlli o in altre situazioni di avvicinamento ad altre persone).
9. È vietato l’accesso del pubblico alle aree gioco anche collocate nei parchi e nei giardini pubblici.
10. Le cerimonie funebri si svolgeranno con le modalità di cui al DPCM 26 Aprile 2020 e pertanto con l'esclusiva partecipazione di congiunti e comunque fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi all'aperto, indossando protezioni per le vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. La celebrazione dei matrimoni nella casa comunale è consentita con la sola presenza degli sposi, dei testimoni e dell'ufficiale di stato civile.
11. Con specifico riferimento ai mercati civici cittadini, al fine di assicurare il rispetto della distanza minima di sicurezza di almeno 1 metro fra le persone all’interno degli stessi e l'adozione di tutte le misure igienico sanitarie, misure tutte necessarie e garantirne la prosecuzione delle attività, in aggiunta al contingentamento degli ingressi dei clienti, il quale è regolato con direttiva del dirigente del Servizio e deve essere finalizzato a un ulteriore contenimento degli accessi, dispone:
• che all’interno dei mercati sia comunque rispettata la distanza minima interindividuale di sicurezza di un almeno 1 metro.
• che il dirigente del Servizio non conceda, nelle corsie, spazi per attività ulteriori rispetto a quelle attualmente autorizzate;
• - che il dirigente del Servizio provveda, salvo sua motivata e formale decisione contraria per casi specifici, alla immediata sospensione di tutte le concessioni integrative di spazi nelle corsie;
• che per ciascun venditore possano essere contemporaneamente presenti non più di due clienti nei posteggi singoli e non più di tre clienti in quelli doppi; limite ridotto a non più di un cliente nei box delle corsie centrali del mercato di San Benedetto e in quelli della piccola dipendenza;
• che sia consentita la presenza di un massimo di due operatori nei posteggi singoli e di massimo tre operatori in quelli doppi;
• che tutti gli operatori dei mercati civici siano sempre dotati di mascherine, non autoprodotte, e guanti e che entrambi i presidi siano sempre correttamente indossati;
• che tutti i clienti dei mercati civici possano accedere agli stessi solo se in possesso di mascherine tenute sempre correttamente indossate, o in subordine qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, mantenendo comunque la necessaria distanza interpersonale di almeno un metro rispetto alle altre persone.
• I concessionari sono responsabili e, pertanto, devono comunque garantire sia da parte degli operatori presenti nel box che da parte dei relativi clienti, il rispetto del distanziamento interpersonale di sicurezza, del divieto di assembramento e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (mascherine e guanti).
12. Con specifico riferimento al Servizio Parchi e verde, si dispone che lo stesso:
• prosegua tutte le attività di manutenzione del verde cittadino, del verde dei parchi e del verde dei cimiteri, comprese tutte le attività di potatura degli alberi;
• prosegua tutte le attività di pulizia del verde dei parchi e del verde dei cimiteri;
• continui a garantire la pulizia del verde cittadino, gli interventi urgenti della squadra di pronta reperibilità in materia di verde cittadino e i trattamenti per la lotta al punteruolo rosso;
• continui a garantire nei parchi le attività finalizzate al benessere animale;
• prosegua con le attività già programmate di igienizzazione delle pensiline del trasporto pubblico locale dell'azienda CTM e dell'arredo urbano;
• mantenga aperti al pubblico i bagni di piazza Ingrao e piazza Costituzione;
13. Con specifico riferimento ai servizi inderogabili di Stato civile, si dispone:
• che siano garantiti, con attività in presenza, i seguenti servizi essenziali e/o indifferibili inerenti le dichiarazioni di nascita e di morte e le autorizzazioni di polizia mortuaria. Tutte le prestazioni essenziali relative al Servizio Stato Civile normalmente svolte nella sede della Municipalità di Pirri saranno, da oggi, garantite nella sola sede al Palazzo Civico di Piazza De Gasperi n.2 -via Sonnino;
• che siano chiusi gli Uffici di Città, compresa la Municipalità di Pirri, l’Anagrafe centrale e l’Ufficio Elettorale e che le relative attività vengono svolte in modalità telematica;
• che i cimiteri siano aperti al pubblico, che potrà accedervi per brevi visite ai propri cari, per le cerimonie funebri su indicate e nel rispetto delle modalità su indicate, e vengano garantiti il servizio di trasporto, ricevimento, cremazione, inumazione e tumulazione delle salme e delle ceneri;
14. Con specifico riferimento al Servizio igiene del suolo si dispone che lo stesso,
• provveda alla sanificazione, prioritariamente, delle aree prospicienti ospedali, ambulatori, centri commerciali, mercati ed ipermercati, punti vendita di generi alimentari, farmacie, parafarmacie, banche ed uffici pubblici, in conformità al Parere reso dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) del 18 marzo 2020, recante “Disinfezione degli ambienti esterni e utilizzo di disinfettanti (ipoclorito di sodio) su superfici stradali e pavimentazione urbana per la prevenzione della trasmissione dell’infezione da SARS-CoV-2 del 17 marzo 2020” nonché alle “Indicazioni tecniche del Consiglio del Sistema Nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA) relativamente agli aspetti ambientali della pulizia degli ambienti esterni e dell’utilizzo di disinfettanti nel quadro dell’emergenza CoViD-19 e sue evoluzioni”, approvate dal Consiglio del SNPA il 18 marzo 2020 nell’ambito dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).
15. Che il personale che lavora impegnato nella ricezione del pubblico o comunque a contatto con la clientela all'interno di tutte le attività di commercio tenute aperte dai provvedimenti normativi adottati dalle competenti autorità nazionali e regionali, sia sempre dotato di mascherine, non autoprodotte, e guanti e che entrambi i presidi siano sempre correttamente indossati; che tutti i clienti delle attività di commercio tenute aperte dai provvedimenti normativi adottati dalle competenti autorità nazionali e regionali possano accedere alle stesse solo se in possesso di mascherine tenute sempre correttamente indossate, o in subordine qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, mantenendo comunque la necessaria distanza interpersonale di almeno un metro rispetto alle altre persone.