Cagliari, Truzzu firma l’ordinanza per recepire il nuovo Dpcm: ecco tutte le regole
Le norme sono simili a quelle della precedente ordinanza, sarà in vigore da martedì 14 aprile fino al 3 maggio. Nessun cenno esplicito alle librerie né alla passeggiata sotto casa senza il cane. Ai trasgressori sanzioni da 400 a 3mila euro.
Ecco l’ordinanza con cui il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu ha recepito il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 aprile 2020.
Ulteriori misure per la prevenzione del contagio da Covid-19 in vigore sino al 3 maggio dal 14 aprile e sino al 3 maggio 2020:
1. È vietato ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio comunale, nonché all’interno del medesimo territorio, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
2. Sono vietati gli assembramenti di più di 2 persone nei luoghi pubblici. Deve comunque essere garantita la distanza di sicurezza dalle altre persone.
3. Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fatto obbligo di rimanere presso la propria residenza o domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.
4. È fatto divieto assoluto di mobilità dal proprio domicilio o residenza per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.
5. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui al DPCM 10 aprile 2020 e relativi allegati, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività; tutti gli esercizi di vendita di generi alimentari, market e minimarket dovranno uniformarsi alla chiusura serale non oltre le ore 21. Fatte salve le farmacie e le parafarmacie, le edicole ed i tabacchini, e le rivendite di combustibile per uso domestico nonchè le altre attività autorizzate di cui al citato decreto, è vietata l’apertura nella giornata di domenica di ciascuna settimana di vigenza della presente ordinanza degli esercizi commerciali di qualsiasi dimensione per la vendita di generi alimentari esentate dalla sospensione disposta con l’art. 1 del DPCM 10 aprile 2020 compresi gli esercizi minori interni ai centri commerciali, ferme restando le altre restrizioni relative alla vendita al dettaglio di cui all’anzidetto DPCM del 10 aprile 2020.
6. Sono altresì sospesi tutti i mercati settimanali scoperti cittadini, sia per il settore merceologico alimentare che non alimentare. I distributori automatici cosiddetti “h24” che distribuiscono bevande e alimenti confezionati compresi quelli posti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante e con eccezione di quelli ubicati all’interno delle strutture pubbliche e private, purché abbiano esclusivo accesso dalla struttura ospitante e non siano dotate di ingressi autonomi e diretti sulla pubblica via (ad esempio non esaustivo: uffici pubblici e privati, ospedali, caserme, etc.) dovranno osservare gli stessi orari delle rivendite di generi alimentari e i loro gestori dovranno adottare modalità di fruizione tali da assicurare il rispetto della distanza interpersonale da parte dei fruitori . Sono fatti salvi i distributori automatici delle farmacie e parafarmacie e i distributori “h24” limitatamente alla vendita di articoli parafarmaceutici e/o di igiene personale.
7. Sono bloccate le slot machine e gli altri apparecchi di cui all’art. 110 del T.U.L.P.S. di cui al R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e disattivati monitor e televisori da parte degli esercenti al fine di impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco all’interno dei locali. Restano aperte le edicole, le farmacie, le parafarmacie e i tabaccai. I tabacchini dovranno uniformarsi con orario di apertura non antecedente alle ore 8 e chiusura non successivo alle ore 19; è fatta eccezione per quelli dislocati nelle stazioni ferroviarie e stazioni di servizio situati lungo la rete stradale di cui all’art. 1 comma 1 lett. 2 DPCM dell’11 marzo 2020 e per le rivendite speciali, che potranno derogare anticipando il solo orario di apertura ma attuando l’orario di chiusura non successivo alle ore 19. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro ed è fatto obbligo di limitare l’accesso all’interno dei locali ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone.
8. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie); sono consentiti i servizi di mensa e del catering continuativo su base contrattuale, i servizi resi nell’ambito di strutture pubbliche e private, strutture sanitarie e sociosanitarie e di sostegno alle fasce fragili della popolazione. Devono essere in ogni caso rispettate le misure previste dall’accordo Governo Parti Sociali del 14 marzo 2020. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di protezione personale sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante.
9. È vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle aree gioco ed ai giardini pubblici ed alle aree cani. E’ consentito, con obbligo di esibizione, ove richiesta dalle forze dell’ordine, della documentazione comprovante il luogo di residenza, effettuare l’uscita con l’animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, nelle immediate vicinanze della residenza e comunque entro il raggio di 200 metri.
10. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri. La celebrazione dei matrimoni nella casa comunale è consentita con la sola presenza degli sposi, dei testimoni e dell’ufficiale di stato civile.
11. Con specifico riferimento ai mercati civici cittadini, al fine di assicurare il rispetto della distanza minima di sicurezza di 1 metro fra le persone all’interno degli stessi e l’adozione di tutte le misure igienico sanitarie, misure tutte necessarie e garantirne la prosecuzione delle attività, in aggiunta al contingentamento degli ingressi dei clienti, il quale è regolato con direttiva del dirigente del Servizio e deve essere finalizzato a un ulteriore contenimento degli accessi, dispone: che all’interno dei mercati sia comunque rispettata la distanza minima interindividuale di sicurezza di 1 metro; B) che il dirigente del Servizio non conceda, nelle corsie, spazi per attività ulteriori rispetto a quelle attualmente autorizzate; che il dirigente del Servizio provveda, salvo sua motivata e formale decisione contraria per casi specifici, alla immediata sospensione di tutte le concessioni integrative di spazi nelle corsie; che per ciascun venditore possano essere contemporaneamente presenti non più di due clienti; limite ridotto a non più di un cliente nei box delle corsie centrali del mercato di San Benedetto e in quelli della piccola dipendenza; che all’interno di ciascun posteggio, indipendentemente dalla dimensione e dal suo essere singolo o doppio, sia consentita la presenza di un massimo di due operatori e, per conseguenza, tale numero massimo di due unità operative dovrà essere rispettato anche nei posteggi doppi; che tutti gli operatori dei mercati civici siano sempre dotati di mascherine, non autoprodotte, e guanti e che entrambi i presidi siano sempre correttamente indossati; che tutti i clienti dei mercati civici possano accedere agli stessi solo se in possesso di mascherine tenute sempre correttamente indossate, o in subordine qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, mantenendo comunque la necessaria distanza interpersonale di almeno metro rispetto alle altre persone.
12. Con specifico riferimento al Servizio Parchi e verde, si dispone che lo stesso: riprenda tutte le attività di manutenzione del verde cittadino, del verde dei parchi e del verde dei cimiteri, compreso tutte le attività di potatura degli alberi; riprenda tutte le attività di pulizia del verde dei parchi e del verde dei cimiteri; continui a garantire la pulizia del verde cittadino, gli interventi urgenti della squadra di pronta reperibilità in materia di verde cittadino e i trattamenti per la lotta al punteruolo rosso; continui a garantire, nei parchi chiusi al pubblico, le attività finalizzate al benessere animale; provveda a mantenere chiuse al pubblico le aree cani, con segnalazione del divieto; prosegua con le attività già programmate di igienizzazione delle pensiline del trasporto pubblico locale dell’azienda CTMe dell’arredo urbano; mantenga aperti al pubblico i bagni di piazza Ingrao e piazza Costituzione;
13. Con specifico riferimento ai servizi inderogabili di Stato civile, si dispone: che siano garantiti, con attività in presenza, i seguenti servizi essenziali e/o indifferibili inerenti le dichiarazioni di nascita e di morte e le autorizzazioni di polizia mortuaria. Tutte le prestazioni essenziali relative al Servizio Stato Civile normalmente svolte nella sede della Municipalità di Pirri saranno, da oggi, garantite nella sola sede al Palazzo Civico di piazza De Gasperi n. 2 – via Sonnino; che siano chiusi gli Uffici di Città, compresa la Municipalità di Pirri, l’Anagrafe centrale e l’Ufficio Elettorale e che le relative attività vengono svolte in modalità telematica; che i cimiteri siano chiusi al pubblico, ma vengano garantiti il servizio di trasporto, ricevimento, cremazione, inumazione e tumulazione delle salme e delle ceneri; che in occasione delle tumulazioni l’accesso sia consentito ai parenti più stretti del defunto, esclusivamente nel rispetto delle disposizioni che fanno divieto dello svolgimento di cerimonie funebri e in osservanza delle misure di prevenzione imposte, nella misura massima di 5 persone e, a richiesta dei familiari, anche di un ministro del culto, aggiuntivo al numero dei parenti autorizzati.
14. Con specifico riferimento al Servizio igiene del suolo si dispone che lo stesso: provveda alla sanificazione, prioritariamente, delle aree prospicienti ospedali, ambulatori, centri commerciali, mercati ed ipermercati, punti vendita di generi alimentari, farmacie, parafarmacie, banche ed uffici pubblici, in conformità al Parere reso dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) del 18 marzo 2020, recante “Disinfezione degli ambienti esterni e utilizzo di disinfettanti (ipoclorito di sodio) su superfici stradali e pavimentazione urbana per la prevenzione della trasmissione dell’infezione da SARS-CoV-2 del 17 marzo 2020” nonché alle “Indicazioni tecniche del Consiglio del Sistema Nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA) relativamente agli aspetti ambientali della pulizia degli ambienti esterni e dell’utilizzo di disinfettanti nel quadro dell’emergenza CoViD-19 e sue evoluzioni”, approvate dal Consiglio del SNPA il 18 marzo 2020 nell’ambito dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).
15. Che il personale che lavora impegnato nella ricezione del pubblico o comunque a contatto con la clientela all’interno di tutte le attività di commercio tenute aperte dai provvedimenti normativi adottati dalle competenti autorità nazionali e regionali, sia sempre dotato di mascherine, non autoprodotte, e guanti e che entrambi i presidi siano sempre correttamente indossati; che tutti i clienti delle attività di commercio tenute aperte dai provvedimenti normativi adottati dalle competenti autorità nazionali e regionali possano accedere alle stesse solo se in possesso di mascherine tenute sempre correttamente indossate, o in subordine qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, mantenendo comunque la necessaria distanza interpersonale di almeno metro rispetto alle altre persone.
Nella giornata di oggi, domenica 12 aprile 2020, il sindaco Paolo Truzzu, ha firmato l’ordinanza n. 24 (link più sotto) che contiene le nuove misure restrittive per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, con cui il Comune di Cagliari ha recepito anche il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 aprile 2020.
Ai trasgressori, salvo che il fatto non costituisca reato – è specificato nell’ordinanza sindacale – sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 a euro 3000, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, le ulteriori sanzioni previste dalla vigente normativa e sulla base del D.L. 25 marzo 2020, entrato in vigore il 26 marzo 2020.