Cagliari e Coronavirus, stop a pub, scuole di ballo, sale giochi e discoteche: “In bar e ristoranti un metro di distanza”
UN METRO DI DISTANZA OBBLIGATORI IN BAR E RISTORANTI A CAGLIARI- Nell’avviso del Comune si ricorda la sospensione delle attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, lo svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Chi non rispetta le regole rischia pesanti sanzioni e la sospensione della concessione per trenta giorni
Cagliari e Coronavirus, stop a pub, scuole di ballo, sale giochi e discoteche: “In bar e ristoranti un metro di distanza”. Chi non rispetta le regole rischia pesanti sanzioni e la sospensione della concessione per trenta giorni. Contrasto e contenimento Corona Virus: pubblicato un avviso del Servizio Attività Produttive a Cagliari.
Nell’ambito delle misure di contrasto e contenimento, informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale, contenute nel DPCM 08 marzo 2020, il Servizio SUAPE, Mercati, Attività produttive e Turismo, ha pubblicato un avviso urgente in ordine al corretto esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o commerciali, svolte all’interno dei propri locali e, in virtù di apposita concessione, all’esterno sul suolo pubblico.
Nell’avviso si ricorda la sospensione delle attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, lo svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e altre disposizioni con le relative sanzioni.
Ecco l’avviso integrale del Comune di Cagliari:
“Il decreto dell’8 marzo 2020, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all’art. 2, impone: • al comma 1, lett. c), la sospensione delle attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione; • al comma 1, lett. e), lo svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione; • al comma 1, lett. f), per gli esercizi commerciali differenti dalla precedente lett. e), la forte raccomandazione per i gestori di garantire, all’aperto e al chiuso, l’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori. Tutti i gestori delle attività espressamente disciplinate dal decreto, ovvero di attività similari se pur diversamente denominate, devono quindi attuare, ciascuno nel rispetto degli obblighi/raccomandazioni/prescrizioni imposte, tutte le misure di contrasto e contenimento alla diffusione del virus, con la precisazione che, anche nei casi in cui il decreto non disponga espressamente la sospensione dell’attività, è fatto obbligo per gli operatori di adoperarsi per evitare assembramenti, interni ed esterni ai propri locali, ponendo in campo ogni consentita misura per ridurre al minimo i contatti interpersonali e sempre, in ogni caso, per garantire la distanza minima di sicurezza di un metro di cui all’allegato 1, lett. d), del decreto. Fatta salva la possibilità di differenti e autorevoli interpretazioni, nei casi di dubbia collocazione all’interno delle categorie di contenimento introdotte dal decreto, si chiede agli operatori di adottare la misura più efficace al fine di garantire la rigorosa osservanza delle disposizioni contenute del D.P.C.M.. Il medesimo decreto, all’art. 4, comma 2, stabilisce che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi imposti dal decreto, è punito ai sensi dell’art. 650 del codice penale, come previsto dall’art. 3, comma 4, del DL 23 febbraio 2020, n. 6. Relativamente al solo aspetto concessorio, si avvisano tutti gli operatori che già dispongono di un’area esterna a servizio delle proprie attività – o che la ottengano nel periodo di operatività delle misure di contenimento – che, fino alla totale cessazione dello stato di emergenza, l’accertato esercizio delle attività all’esterno dei propri locali in violazione delle disposizioni del decreto, verrà considerata grave violazione delle disposizioni contenute nell’atto di concessione e comporterà, ai sensi del vigente regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72/2018 e successive revisioni, l’avvio del conseguente procedimento sanzionatorio della sospensione della concessione per trenta giorni, la quale, in casi di particolare gravità e urgenza, potrà anche essere ordinata prescindendo anche dalla preventiva comunicazione di avvio del procedimento”.