Rassegna Stampa

L'Unione Sarda

Orario ridotto nella sale da gioco: il Tar dice sì

Fonte: L'Unione Sarda
3 agosto 2018

Respinto il ricorso presentato dai gestori del Bingo contro l'ordinanza del sindaco

 

 

Per i giudici del Tar la limitazione imposta dal Comune all'orario consentito per il gioco d'azzardo con il limite delle 8 ore al giorno non è sproporzionata. Lo hanno scritto nero su bianco nella sentenza depositata ieri con la quale si respinge il ricorso della società Sardinia Holidays (difesa all'avvocato Carlo Geronimo Cardia) che aveva impugnato la decisione dell'amministrazione comunale di ridurre l'orario di apertura delle sale da gioco (specie quelle vicine a luoghi sensibili come scuole, ospedali e chiese).
In particolare, la società che gestisce il Bingo di via Calamattia aveva chiesto di annullare l'ordinanza firmata dal sindaco Massimo Zedda il 4 maggio 2017 che disponeva i nuovi orari, anche per le sale con macchinette videopoker, limitandone l'attività a otto ore giornaliere (e in particolare dalle 9 alle 12 e dalle 18 alle 23). «A fronte di un fenomeno quale la ludopatia, come si è visto ampiamente diffuso e pericoloso per la salute pubblica - si legge nella decisione del collegio presieduto dal giudice Caro Lucrezio Monticelli, affiancato da Giorgio Manca e Antonio Plaisant che ha scritto la sentenza -, la società ricorrente si è limitata a definire il nuovo orario foriero di eccessivi svantaggi per la propria attività economica, ma non ha dimostrato che una riduzione meno drastica sarebbe stata, comunque, efficace».
Per il Tribunale amministrativo il Comune (difeso dall'avvocata Francesca Frau) non ha invaso competenze dello Stato visto che il sindaco ha potere di regolare gli orari degli esercizi commerciali: «Le sale gioco (al pari degli ulteriori locali che ospitano videoterminali per il gioco d'azzardo) rientrano tra gli “esercizi commerciali” - conclude il Tar -, tale disposizione consente al sindaco di regolarne gli orari di apertura». Bocciata anche la tesi avanzata dalla società privata secondo la quale il provvedimento avrebbe limitato la libertà d'iniziativa economica che «trova limite - ricorda il Tar - nel divieto di arrecare pregiudizio all'utilità sociale, alla sicurezza, alla libertà, alla salute e alla dignità umane». (fr. pi.)