Rassegna Stampa

L'Unione Sarda

Imu e Tasi, l'incubo di giugno

Fonte: L'Unione Sarda
7 giugno 2018

TASSA SULLA CASA. Regole immutate: basta pagare la metà della tariffa totale versata nel 2017

 

 

 

Ma per quest'anno la tradizionale scadenza slitta dal 16 al 18 La buona notizia è che dopo diversi cambiamenti normativi, quest'anno valgono le regole stabilite nel 2017. La cattiva notizia è che si avvicina l'appuntamento che obbliga centinaia di migliaia di sardi titolari di seconde case (sono oltre 300mila quelle censite alla fine dello scorso anno) a presentarsi di nuovo alla cassa per soddisfare l'appetito dei Comuni. Entro lunedì 18 giugno, infatti (la scadenza tradizionale del giorno 16 cade di sabato), occorre versare la prima rata delle imposte locale sugli immobili: l'Imu e la Tasi. Confermata l'esenzione totale per le abitazioni principali, escluse quelle di lusso, confermato lo sconto del 50% per le case cedute in comodato d'uso gratuito dai genitori figli, e anche la riduzione del 25% per gli immobili affittati a canone concordato.
COSA SI PAGA Dovendo pagare in base alle aliquote stabilite da ogni Comune nel 2017, l'operazione è semplice. «In vista della scadenza del 18 giugno, è sufficiente controllare la somma complessiva di Imu e Tasi versata lo scorso anno e versare la metà di quell'importo, per ciascuna tipologia di immobile», spiega Andrea Landi, commercialista cagliaritano.
La legge di stabilità ha imposto il blocco degli aumenti da parte dei Comuni, salvo casi particolari, per esempio in caso di dissesto finanziario: «Per questa ragione in questo momento è preferibile pagare solo la prima rata e verificare a fine anno se il Comune ha ritoccato l'aliquota», necessariamente al ribasso. «In questa ipotesi ci si ritroverà a pagare meno di un anno fa».
CHI PAGA «Devono versare l'Imu tutti i proprietari di seconde case, nonché i fabbricati affittati o sfitti. Si paga anche sugli immobili dati in uso gratuito, salvo la riduzione al 50% tra genitori e figli a condizioni stringenti. Si paga poi sulle pertinenze non della prima casa, o comunque non agevolabili come il secondo box auto.
Imu e Tasi si versano anche per uffici, negozi, depositi, capannoni, altri immobili commerciali e industriali e per le aree fabbricabili da chiunque posseduti. In caso di separazione tra coniugi è obbligato al pagamento il coniuge affidatario, anche se non è il proprietario, ma può godere delle esenzioni se si tratta dell'abitazione principale. «Imu e Tasi non sono invece dovute sulla prima casa, a meno che non si tratti di abitazioni di lusso», spiega Landi. Sono considerate tali le case signorili (classificate A1), le ville (A8) e i palazzi e i castelli (A9).
SCONTI E RIDUZIONI Per l'Imu c'è anche la possibilità di beneficiare della riduzione del 50% se l'immobile viene ceduto in comodato d'uso gratuito da un genitore al figlio. «Lo sconto non è previsto per altri legami di parentela», avverte il commercialista. Inoltre per usufruire dello sconto il comodante, cioè il genitore, «deve risiedere nello stesso Comune in cui si trova la casa data in comodato; mentre il figlio comodatario deve utilizzare quell'immobile come abitazione principale».
Per la Tasi sugli immobili affittati o ceduti in comodato per oltre 6 mesi, infine, l'inquilino deve versare al Comune una parte della tassa: tra il 10 e il 30% in base alla delibera di ciascun Comune. La parte residua deve essere versata dal proprietario, salvo che si tratti della propria abitazione principale.
Mauro Madeddu