Rassegna Stampa

Il Sole 24ore

Precari e co.co.co. con nuove chance di stabilizzazione

Fonte: Il Sole 24ore
6 luglio 2009

PA - PERSONALE E CONSULENZE



Testata: Il Sole 24 Ore Data: 06/07/09
Autore: Ar. Bi. Pagina: 12-12
Sezione: Autonomie Locali e Pa

Personale. Criteri e vincoli


Si riapre un varco per le stabilizzazioni dei lavoratori precari. È questa la prima novità di rilievo che arriva dalla manovra estiva per i dipendenti pubblici. Fino al 31 dicembre 2009 rimangono in vigore le norme delle leggi finanziarie 2007 e 2008, che consentono la possibilità di assunzioni dirette o la riserva nell'ambito di concorsi pubblici. Per il triennio 2010/2012 tutte le Pa potranno riservare fino al 40% dei posti a concorso ai lavoratori a tempo determinato. Ovvero si potrà tenere conto della loro anzianità, attraverso l'assegnazione di uno specifico punteggio nella valutazione dei titoli, nell'ambito dei concorsi. Il tutto purché abbiano un'anzianità almeno triennale, come previsto dalle leggi finanziarie 2007 e 2008.
Viene inoltre aperto un varco per la stabilizzazione dei Co.co.co in possesso di un'anzianità triennale presso una qualunque Pa. Nel triennio 2010/2012 potrà essere valutato con favore tale elemento nell'ambito dei concorsi pubblici, sempre con l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo nei titoli.
Altro capitolo sono i numerosi ritocchi alle disposizioni contenute nell'articolo 71 del Dl n. 112/2008 in tema di assenze per malattia: viene confermato l'impianto di fondo, ma ne sono "ammorbidite" alcune punte. L'obbligo di restare nel proprio domicilio per le eventuali visite di controllo non sarà più dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 20 di tutti i giorni, compresi quelli festivi, ma si ritorna alla condizione precedente, che prevede poche ore al giorno e la esclusione dei giorni festivi.
Viene abrogata, inoltre, la norma che obbligava le Pa a considerare i giorni di assenza (salvo specifiche eccezioni) ai fini della distribuzione dei fondi della contrattazione integrativa. Una disposizione di difficile applicazione che ha rischiato di tramutarsi nell'applicazione di criteri "a pioggia"per l'erogazione della produttività. Rimane invece ferma la decurtazione per i primi dieci giorni di assenza per malattia: gli oneri per le visite mediche di controllo sono posti a carico delle Asl.
Viene abrogato il divieto di utilizzare varie tipologie di assunzioni flessibili per più di tre anni nel corso dell'ultimo quinquennio. Ma viene introdotto uno specifico monitoraggio annuale delle modalità attraverso cui l'ente ha utilizzato tutte le forme di flessibilità (assunzioni a tempo determinato, contratti formazione e lavoro e di somministrazione e lavoro accessorio) e il conferimento di incarichi di collaborazione. I nuclei di valutazione disporranno la non erogazione della indennità di risultato per i dirigenti che hanno abusato di questi strumenti. I provvedimenti di conferimento degli incarichi di collaborazione conferiti dalle amministrazioni statali sono soggetti al controllo preventivo della sezione di controllo della Corte dei conti.
Infine, potranno essere collocati in quiescenza dipendenti pubblici e dirigenti che hanno maturato almeno 40 anni di anzianità contributiva e non di servizio effettivo.