La replica di Erriu al GRIG: “Conosco la legge. E voi date notizie false”
Dura e articolata risposta dell’assessore regionale all’Urbanistica, Cristiano Erriu, all’attacco lanciato da Stefano Deliperi, presidente del Gruppo di Intervento Giuridico (GRIG) a proposito della legge urbanistica. In una lettera a Sardinia Post, l’assessore entra nel merito di tre aspetti tecnici della normativa e, contemporaneamente, fa riferimento alle polemiche interne al centrosinistra e al Pd in particolare chiamando in causa quelle che definisce “il partito trasversale dei settari”. Ecco il testo della lettera.
l’artificio logico usato da Deliperi è fine. Secondo il suo schema avrei usato un approccio talmente superficiale da non sapere cosa ho scritto nella legge urbanistica da me proposta. Ma siccome questo stride con la realtà, induce a insinuare nella testa di chi legge che le mie parole dissimulano una volontà e un obiettivo diversi da quelli affermati. Nel primo caso egli punta a demolire la mia autorevolezza, nel secondo caso la mia credibilità.
Ho sempre riconosciuto al Gruppo d’Intervento Giuridico serietà di impegno e buona fede, ma contrasto in modo deciso questo schema logico di stampo vagamente leninista che considero offensivo e che respingo al mittente. Non fosse altro perché questa impostazione è stata ripresa e rilanciata, forse non a caso, dal partito trasversale dei settari ai quali, viceversa, non riconosco né serietà, né coerenza e che non mancherò di fronteggiare in altri contesti e con altre argomentazioni.
Tuttavia, accetto la sfida dialettica di Deliperi e approfitto della disponibilità di SardiniaPost per precisare le tre questioni che appaiono dirimenti. Mi scuso anticipatamente con i lettori per la tecnicità degli argomenti e per il tono didascalico necessario per portare riportare chiarezza sulla materia.
Prima questione. Gli interventi tanto criticati dal GRIG, che consentono la riqualificazione dell’esistente con un bonus volumetrico, in realtà sono stati previsti sin dall’introduzione del vincolo di inedificabilità assoluta nei 300 metri. In merito a tale previsione ricordo per gli amanti della materia che all’epoca di Soru una circolare chiarì che approvato il PPR si riespandeva l’applicazione dell’articolo 10-bis della Legge n. 54/1989 in tutti i suoi contenuti, quindi anche quello della previsione degli incrementi di cubatura per gli alberghi esistenti. È vero o non è vero che il tema degli incrementi volumetrici è già previsto dalle disposizioni del PPR, tanto citato ma così poco conosciuto in tutte le sue parti? Se è così, la lettura combinata delle disposizioni richiamate dalla stesso GRIG rende evidente il favore per il pianificatore paesaggistico per un riutilizzo in chiave turistica di strutture destinate ad altro uso, bilanciamento introdotto a fronte di un impianto normativo volto a preservare le aree non trasformate e a limitare il consumo di suolo. Che è poi il vero tema rilanciato, anche di recente, dallo stesso Soru.
È vero o falso che l’articolo 90 al comma 3 prevede che l’incremento volumetrico del 25% si applica alla riqualificazione urbanistica e architettonica di insediamenti turistici o produttivi e nel caso di riuso e trasformazione a scopo turistico-ricettivo di edifici esistenti? È pur vero che tale possibilità poteva essere utilizzata in fase transitoria, fino a 12 mesi dall’entrata in vigore del PPR, in questo caso doveva intervenire una intesa (quindi in anticipazione rispetto al PUC) o in sede di pianificazione dell’intero territorio.
Ma è altrettanto vero che tale termine non è perentorio, e la riprova è data dal fatto che fu prorogato dell’assessore Gianvalerio Sanna e che procedure di intesa in tal senso furono sottoscritte ben al di là di tale termine, anche durante la legislatura che introdusse il PPR. Il fatto è, però, che tale termine avrebbe dovuto coincidere con il pari termine di dodici mesi concesso ai Comuni per gli adeguamenti dei PUC al PPR. Tutti sappiamo che in realtà siano passati, o siano ancora necessari, lunghi anni per tali adeguamenti e sarebbe offensivo nei confronti degli amministratori locali più virtuosi e attenti alla tutela, sostenere che tali lungaggini siano state causate sempre e comunque dalla loro cattiva volontà e non da oggettive difficoltà.
Resta quindi evidente la chiara volontà espressa dalla norma del PPR di creare una continuità, tra il periodo dell’intesa e l’adeguamento dei PUC al PPR, alla possibilità di interventi che lo stesso art. 90 comma 1 riteneva “necessari per elevare la qualità dell’offerta turistica e favorire l’allargamento della stagionalità”. L’oggettivo protrarsi dei tempi di adeguamento dei PUC al PPR ha finito per creare un lungo vuoto legislativo, che ad alcuni è stato concesso superare e che la proposta di legge intende colmare sia per un elementare principio di perequazione che per sottrarlo alla discrezionalità dell’intesa, sia ancora per consentire il miglioramento dell’offerta, indirizzo esplicito dell’art.90 del PPR.
Nulla dice la norma, in termini limitativi, riguardo la fascia dei 300 metri, mentre è invece presente una espressa previsione che impone che le aree in cui inserire gli incrementi volumetrici siano individuate in arretramento rispetto alla linea di battigia e comunque a quelle già insediate.
Seconda questione. Da tempo si insiste nell’equivoco fascia costiera-fascia del 300 metri dalla battigia, quest’ultima, secondo Deliperi, di totale inedificabilità. Il PPR vigente non fa distinzione tra fascia costiera (come delimitata nella sua cartografia) e fascia dei 300 metri. L’integrale conservazione della fascia dei 300 metri prevista in origine fu cassata dal TAR già dal 2007, conservando ed estendendo a tutta la fascia costiera (come indicata nella cartografia ed estesa per chilometri) il carattere di bene paesaggistico assoggettato a vincoli precisi ma non a generica inedificabilità.
A scanso di equivoci ritengo personalmente corretto che gli incrementi volumetrici realizzati siano computati nel dimensionamento delle volumetrie turistiche. Trattandosi di bonus extra pianificazione, quelli del Piano Casa erano affrancati dal calcolo e, sebbene realizzati, venivano trattati come se non esistessero, non incidendo perciò nella quantificazione dei volumi residui, quindi realizzabili. Il Ddl proposto dalla Giunta, viceversa, porta in sottrazione alle volumetrie realizzabili tutte le volumetrie esistenti, incluse quelle derivanti da bonus volumetrici.
Per quanto riguarda la trasformazione di seconde case in strutture turistico ricettive, anche in questo caso si tratta del recepimento di quello che è già un indirizzo del Piano paesaggistico regionale. Questo per quanto riguarda gli insediamenti esistenti. Se parliamo invece di seconde case ancora “da realizzare”, anch’esse trasformabili in strutture turistico-ricettive, evidentemente si tratterà di previsioni pianificatorie suscettibili di essere attuate alla luce delle nuove previsioni normative e delle disposizioni del piano paesaggistico, che ricordo prevede la possibilità di completare gli insediamenti esistenti.
Terza questione. Secondo Deliperi, la proposta di legge consentirebbe il cumulo dei nuovi incrementi con quelli previsti dai precedenti Piani casa con una crescita volumetrica tendente all’infinito delle strutture ricettive esistenti. Definire questa affermazione una fake news sarà, come dice Deliperi, un modo per “far tacere il dissenso”, ma io lascio al lettore valutarne la falsità, limitandomi a riportare testualmente la norma proposta dalla Giunta, che coincide per altro con quella dei consiglieri Demontis e Collu.
“Possono usufruire degli incrementi volumetrici previsti nel comma 1 anche le strutture turistico-ricettive che abbiano già usufruito degli incrementi previsti dal capo I e dall’39; articolo 13, comma 1, lettera e), della legge regionale 23 ottobre 2009; dall’articolo 31 della legge regionale n. 8 del 2015, unicamente fino al concorrere del 25 % del volume originario esistente alla data di ampliamento in deroga”.
Unicamente fino al concorrere del 25% del volume originario esistente alla data dell’ampliamento in deroga: in parole povere, chi avesse già utilizzato, per esempio, il 10% della possibilità di incremento, disporrà ancora del 15%; chi lo avesse già utilizzato al 25%, non potrà più ampliare ulteriormente. Volume originario che, per il PPR è, come nella nuova norma, quello legittimamente autorizzato al netto degli incrementi Piano casa.
Ipotizzare, come fa Deliperi, un singolare effetto di reazione a catena degli incrementi, non mi pare semplice ‘”espressione di un dissenso” ma, alla luce della norma testualmente riportata, un evidente caso di notizia falsa.
La scelta fatta è evidentemente quella di consentire che strutture che avevano beneficiato del bonus volumetrico prima degli ultimi decenni del secolo scorso, potessero riqualificarsi essendo gli standard notevolmente cambiati nell’arco degli ultimi 20-30 anni. Chi invece avesse rinnovato le proprie strutture utilizzando il Piano casa (quindi di fatto negli ultimi 8 anni), potrà utilizzare solo la parte residua del bonus.
Che la norma presentata possa essere poi affinata, come per esempio ho più volte anticipato, introducendo un limite volumetrico assoluto agli incrementi, per evitare che la ratio della norma venga stravolta nel caso di grandi strutture, è possibile ed auspicabile, anche attraverso un dialogo onesto e non propagandistico, al quale siamo sempre disponibili.
Cristiano Erriu