Il caso della donna ferita al Poetto: le regole di sicurezza e il tema delle responsabilità Pericoli in spiaggia, chi paga? Le norme per evitare che ombrelloni e lettini diventino armi
A chi non è capitato di vedere, almeno una volta nella vita, un ombrellone sfrecciare a tutta velocità lungo la spiaggia inseguito dall'incauto proprietario in una giornata di forte vento? Scene quasi ordinarie soprattutto sulle coste sarde che possono però sfociare, per fortuna molto raramente, in gravi incidenti, come dimostra il caso della donna cagliaritana - Marcella Santus, 40 anni (è stata operata ieri e l'intervento è perfettamente riuscito) - che ha perso un occhio dopo essere stata colpita il 24 giugno al Poetto da uno di questi “proiettili” fuori controllo. E la stessa cosa può capitare anche per sdraio, lettini e ogni altro oggetto potenzialmente pericoloso che ci si porta dietro per rendere la giornata al mare più comoda.
LE RESPONSABILITÀ Ma la domanda è: in questi casi di chi è la colpa? E chi paga i danni? Bisogna innanzitutto fare una distinzione tra stabilimenti balneari titolari di pubbliche concessioni e privati che occupano porzioni di spiaggia libera. I primi (ma per certi versi anche i secondi) sono tenuti a rispettare le regole dettate dalla Capitaneria di Porto ancorando bene gli ombrelloni al terreno, in modo da evitare che gli stessi possano “volare” in caso di forti raffiche di vento. Non ci sono criteri precisi, basta che l'ancoraggio sia adeguato. Se questo non avviene e qualcuno subisce lesioni, ecco che scatta l'obbligo di risarcimento e spesso anche la responsabilità penale.
GLI STABILIMENTI «Per questo motivo noi abbiamo in ogni caso l'obbligo di una polizza di responsabilità civile - spiega Alberto Bertolotti, presidente regionale del sindacato balneari e titolare di uno stabilimento a Chia -, qualunque tipo di problema possa provocare la nostra attrezzatura il danneggiato viene risarcito dall'assicurazione. Naturalmente in ogni stabilimento a norma gli ombrelloni devono essere ben ancorati al suolo e ci vuole l'intensità prodotta da una tromba d'aria per sradicarli». La regola principale resta comunque quella del buonsenso: «In caso di vento intenso i bagnini hanno il dovere generale di vigilare e i gestori degli stabilimenti di chiudere gli ombrelloni e mettere in sicurezza lettini e sdraio - spiega il comandante della Capitaneria di Porto Roberto Isidori -, ma questo vale anche per i privati, se si alza il vento e vediamo che l'ombrellone inizia a ondeggiare il buonsenso dovrebbe imporci di chiuderlo per evitare che si trasformi in un potenziale pericolo per gli altri bagnanti».
LE NORME Proprio per questa ragione, sia per gli stabilimenti che per i privati, vale sempre la responsabilità sancita dall'articolo 2051 del codice civile, secondo la quale il risarcimento è dovuto dal custode del bene, salvo che lo stesso provi il caso fortuito. Caso fortuito che - così ha stabilito la Cassazione nel 2014 - è escluso se l'ombrellone viene sradicato dal vento, anche se forte, in quanto non si tratta di un evento imprevisto e imprevedibile. «In Sardegna può essere considerata imprevedibile una tromba d'aria - spiega Carlo Pilia, professore di diritto privato all'Università di Cagliari -, non certo una raffica di vento che è invece un evento consueto. Piuttosto, si dovrebbe tenere conto del fatto che l'attività di balneazione è configurabile come attività pericolosa e dunque si può profilare anche una responsabilità aggravata - sia civile che penale, pure in capo agli enti preposti al controllo - perché in questi casi esiste un obbligo di garanzia e precauzione totale. Ecco, in questo senso forse sarebbe bene che qualcuno verificasse se l'attrezzatura offerta negli stabilimenti di Cagliari risponda a standard di qualità e di sicurezza adeguati: personalmente ho qualche dubbio».
Massimo Ledda