Rassegna Stampa

L'Unione Sarda

Rifiuti, il Tar ribalta la gara: la De Vizia al secondo posto

Fonte: L'Unione Sarda
22 dicembre 2014

LA SENTENZA. Depositate le motivazioni che hanno accolto il ricorso dell'Ati

 

«L'esclusione» decisa dal Comune «è ingiustificata e illegittima, in quanto l'indicazione scorporata degli oneri di sicurezza dal prezzo offerto è stata compiuta». Che la somma fosse «riferita a ciascuna annualità», era stato «precisato dalla stessa Econord in gara». Dunque «non sussisteva grave incertezza sanzionabile con l'esclusione dalla procedura», perché il chiarimento fornito era «ammissibile» trattandosi «di mera specificazione dell'importo indicato e non di modificazione dell'offerta compiuta». In parole più semplici: l'associazione di imprese non doveva essere esclusa dall'appalto per la raccolta dei rifiuti porta a porta per non aver indicato a parte l'offerta sui costi di sicurezza.
Con questa motivazione, in estrema sintesi, la prima sezione del Tar Sardegna (presidente Lucrezio Monticelli, a latere Grazia Flaim e Gianluca Rovelli) ha accolto il ricorso presentato dall'associazione temporanea di imprese (l'Ati che comprende Econord, Genesu, Spurghi e Campidano ambiente, assistite dall'avvocato Antonello Rossi,) contro la società De Vizia, vincitrice provvisoria dell'appalto per la gestione del servizio di raccolta rifiuti in città.
L'esito della gara da 280 milioni di euro si ribalta così ancora una volta. L'associazione di imprese spodestata dal primo posto a fine agosto dal Comune - che aveva ravvisato una «carenza di certezza» sulla quota d'investimento indicata per la sicurezza - torna ancora in testa alla graduatoria. E la De Vizia, cui era stato deciso di affidare temporaneamente il servizio, dovrà lasciare l'incarico come ordinato dal Tar. Era stata proprio quest'ultima società, inizialmente arrivata seconda, a chiedere chiarimenti sulla parte di investimento dedicata dalla Ati alla sicurezza sul lavoro: sostenendo che i 500 mila euro indicati dai concorrenti fossero una cifra «indeterminata». E chiedendo se fossero riferiti a tutti i sette anni del contratto, o una somma da concedere una tantum.
Ma, secondo i giudizi di piazza del Carmine, l'offerta economica «così interpretata, doveva considerarsi ammissibile e congrua». Anche perché «non era stato imposto dal bando un obbligo di specifica ed autonoma indicazione». Inoltre, «in gara l'Ati Econord ha subito compiuto la precisazione che l'importo indicato in offerta doveva considerarsi come costo annuale e non per l'intera durata dell'appalto». La precisazione era «ammissibile, anche perché va segnalato che l'offerta economica della Econord», scrive il Tar, «garantisce al Comune un risparmio di oltre 6 milioni di euro»: con un ribasso dell'8,08 % contro quello del 5,33 % della De Vizia.
Veronica Nedrini