MOLENTARGIUS.
Non esiste prescrizione in un caso che riguarda un'abitazione costruita abusivamente in una zona vincolata e dal «rilevantissimo interesse paesaggistico e ambientale»: la presenza dell'immobile provoca una lesione «sulla corretta gestione del territorio» che «non si attenua col tempo». Inoltre su una sentenza penale definitiva che ha ordinato l'abbattimento del fabbricato e il ripristino dei luoghi non può intervenire il Tar, che «non può sindacare la legittimità degli atti del procedimento d'esecuzione penale». E «se anche così fosse, l'ordine di demolizione resterebbe fermo». Come «lo sgombero coatto».
Poche righe per sintetizzare l'ordinanza con la quale ieri il giudice Massimo Poddighe (come giudice dell'esecuzione) ha respinto il ricorso presentato dal cagliaritano Lazzarino Porcu contro l'ordine di demolizione della sua «casa su tre piani» edificata a Medau Su Cramu negli anni Ottanta. Le ruspe del Comune sarebbero dovute entrare in azione il 4 dicembre su ordine arrivato il 10 ottobre dalla Procura, ma il proprietario (e la famiglia) il 27 novembre aveva chiesto la revoca del provvedimento al Tribunale ordinario e fatto ricorso al Tribunale amministrativo, la cui sentenza è prevista oggi, per evitare sgombero e demolizione.
La vicenda affonda le radici nella sentenza «irrevocabile» del 13 gennaio 1997 con cui «il pretore di Cagliari dichiarava colpevole Lazzarino Porcu» per aver realizzato abusivamente quell'abitazione. «Senza nulla togliere al dramma umano di chi si vede privato della casa ove ha vissuto lunga parte della vita», scrive il giudice, «la pretesa di Porcu» di fermare tutto «appare inaccettabile. Ha sempre saputo che il fabbricato era stato realizzato abusivamente in un zona vincolata e su un terreno qualificato come inedificabile nello stesso titolo d'acquisto. Ha fatto propria la domanda di condono basata sulla falsa informazione che l'immobile fosse stato concluso prima dell'1 ottobre 1983. Ha proseguito i lavori incurante dell'intimazione a interromperli; non ha dato seguito all'ordine di demolizione; ha agito sempre in piena malafede, confidando non su buone ragioni ma sull'inerzia dello Stato». Ora, a sentenza definitiva, il Comune «procede legittimamente» alla presa in possesso «come incaricato della Procura» e adotta iniziative che hanno «natura di atti della procedura d'esecuzione penale». Ecco perché «non c'è spazio per sospendere l'esecuzione penale in attesa di decisioni di merito del Tar che non potrebbero essere pronunciate». Dunque «non si vede quale aspettativa degna di tutela potrebbe invocare» Porcu, le cui «istanze egoistiche non possono che soccombere di fronte ai superiori interessi pubblici». Gli avvocati Mariano e Massimo Delogu hanno annunciato il ricorso per Cassazione.
Andrea Manunza