La legge 68/99 nasce con l'intento di inserire nel mondo del lavoro i disabili. [Veronica Matta]
di Veronica Matta
CAGLIARI - La legge 68/99 nasce con l'intento di inserire nel mondo del lavoro i disabili, attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. La legge 68/99 si applica quindi alle persone invalide per il lavoro, con un grado di invalidità superiore al 33%, accertata da un apposito verbale rilasciato dall'Asl e redatto da una commissione medica tecnica.
STRUMENTI - I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori disabili nella misura del 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti; di due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; e di un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti. Sono esonerate dall'obbligo di assunzione le aziende con procedure di mobilità, cassa integrazione o che stanno effettuando procedure di ristrutturazioni industriali. Per le aziende da 15 a 36 dipendenti l'obbligo c'è solo per le nuove assunzioni. L'obbligo sulle nuove assunzioni inoltre riguarda anche sindacati, partiti e organizzazioni di solidarietà sociale.
I SOGGETTI BENEFICIARI Le persone rientranti tra le categorie protette che hanno diritto alle assunzioni obbligatorie sono: Le persone in età lavorative affette da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e i portatori di handicap intellettivo, che comportano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dalle commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile. Gli invalidi del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33% accertato dall'INAIL. I non vedenti o i sordomuti di cui alle leggi n. 38 e 381 del 1970. Gli invalidi di guerra , invalidi civili di guerra, invalidi per servizio con minorazioni ascritte dalla prima alla ottava categoria del T.U. sulle pensioni di guerra. Le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ed i loro familiari (legge n.407/ 23.11.98).
LE LISTE - Le aziende interessate all'assunzione di lavoratori disabili possono rivolgersi alla direzione provinciale del lavoro, o al centro per l'impiego competente. Per quanto riguarda i soggetti disabili interessati all'inserimento lavorativo possono iscriversi nell'elenco dei disabili della provincia di competenza, previsto dalla legge 68/99, ed essere così inseriti nella graduatoria unica. È infatti la direzione provinciale del lavoro a curare l'avviamento lavorativo, la tenuta delle liste, il rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle compensazioni territoriali, la stipula delle convenzioni e l'attuazione del collocamento mirato.
MODALITÀ D'ACCESSO - L'iscrizione alle liste protette la si compie in un normale centro servizi per il lavoro. Una volta effettuata l'iscrizione, dopo aver presentato il verbale dell'asl che attesti la percentuale di invalidità riconosciuta, la prassi è quella di recarsi presso gli uffici della Provincia di Cagliari, in via Giudice Guglielmo, al terzo piano, in cui è possibile consultare l'elenco delle aziende private e pubbliche che obbligatoriamente devono inserire nel proprio organico una percentuale di disabili civili, rispetto al numero di dipendenti, secondo quanto la legge '68 prevede (art.13). L'elenco offre, apparentemente, diverse e numerose possibilità di collocamento lavorativo. Unica perplessità risulta essere la modalità d'accesso di un elenco che è pubblico ma non disponibile in copia cartacea, se non in seguito ad una richiesta di accesso agli atti, né in formato digitale. L'ufficio dedito al settore lavoro e nella specificità al collocamento mirato per disabili, consente ai diretti interessati e destinatari finali, ovvero agli invalidi, di poter prendere nota con carta e penna degli indirizzi delle aziende. Sono circa 400, tra quelle private e pubbliche, le aziende che dovrebbero assumere (obbligatoriamente, pena una sanzione di 51 euro al giorno) gli appartenenti a queste categorie svantaggiate nel rispetto delle "quote d'obbligo".
SANZIONI PER CHI NON RISPETTA LA NORMATIVA - Le imprese private e gli enti pubblici economici che non provvedono oppure che provvedono in ritardo a formulare la richiesta di assunzione di disabili ai Servizi provinciali per l'impiego, sono soggetti al pagamento della somma di euro 516,46 (a cui si aggiungono euro 25,82 per ogni giorno di ritardo). Ai responsabili, ai sensi della legge 7 agosto 190 n° 241, delle inadempienze in materia di assunzioni obbligatorie nelle Pubbliche Amministrazioni si applicano le sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalla normativa sul pubblico impiego. Trascorsi 60 giorni dalla data in cui il datore di lavoro è obbligato ad assumere disabili, è prevista una sanzione di euro 51,65 per ogni disabile non occupato. Tale somma è versata sul Fondo regionale per l'occupazione dei disabili (istituito ai sensi dell'art. 14 della legge 68/99).
DOVE CONSULTARE GLI AVVISI PUBBLICI: sul sito del Sil (sistema informativo della regione Sardegna) http://www.sardegnalavoro.it/