GIOVEDÌ, 18 DICEMBRE 2008
Pagina 4 - Sardegna
Illegittimi per la Corte costituzionale alcuni articoli della legge del 2007
Difformità nell’affidamento e interferenze nella concorrenza
CAGLIARI. La Corte Costituzionale bacchetta la Regione su un argomento scottante e sempre sotto i riflettori: gli appalti pubblici. La Consulta quindi ha giudicato illegittimi alcuni commi e articoli della legge 5 della giunta Soru del 2007 con cui l’amministrazione ha disciplinato le procedure di aggiudicazione di lavori, forniture e servizi e le fasi del ciclo dell’appalto di esclusivo interesse della Regione stessa. Il ricorso alla Consulta era stato proposto dal governo Prodi nell’ottobre 2007.
Il motivo: le norme contestate, in violazione dell’articolo 3 dello statuto sardo, consentivano alla Regione di invadere ambiti spettanti alla competenza legislativa dello Stato, come la tutela della concorrenza e l’ordinamento civile. Gli avvocati della Regione, Paolo Carrozza e Graziano Campus, avevano opposto, tra le altre, motivazioni collegate alla speciale autonomia della Sardegna. Le parti censurate riguardano, tra l’altro, l’obbligo per le amministrazioni e i soggetti pubblici di redigere e approvare un programma triennale per i soli lavori di importo superiore ai 200.000 euro (art.5 comma 1) e la prescrizione (art. 5 comma 6), ai fini dell’inserimento di un lavoro nell’elenco annuale - solo di uno studio di fattibilità per i lavori d’importo superiore ai due milioni di euro e di un progetto preliminare per i soli lavori d’importo superiore ai due milioni di euro, in contrasto con norme nazionali.
La Consulta ha rilevato il fatto che questa norma esonera un elevato numero di lavori pubblici dall’obbligo di preventiva progettazione preliminare. Quanto all’art. 9 è da considerarsi illegittimo perchè disciplina la progettazione e le tipologie progettuali in modo difforme da quanto stabilito dallo Stato, che ha competenza esclusiva in materia. I commi 12, 13, 14, 15 e 16 dell’articolo 11 in tema di affidamento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, inoltre, dettano una disciplina diversa da quella nazionale, con gli effetti d’interferire sulla competenza statale esclusiva in materia di concorrenza e di aprire o chiudere il mercato a consistenti fasce di commesse pubbliche.
I commi 3, 4, 10 dell’articolo 13 sono illegittimi in quanto prescrivono l’obbligatorietà della validazione del progetto, a opera di organismi accreditati, nel solo caso di progetti per opere superiori ai 25 milioni di euro, sempre in contrasto con norme nazionali. L’illegittimità costituzionale riguarda anche il comma 12 dell’articolo 16 (affidamento di lavori pubblici mediante cessione di beni immobili), il comma 1 dell’articolo 21 (ricorso alla procedura semplificata), i commi 2, 14, 17 e 18 dell’articolo 22 (pubblicazione dei bandi di gara), l’articolo 24 e il comma 3 dell’articolo 30 (qualificazione degli esecutori di lavori pubblici e individuazione dei criteri di ammissione alla gara), l’articolo 26 (cause di esclusione dalle gare), il comma 1 dell’articolo 38, i commi 1 e 3 dell’articolo 39 (ricorso alla trattativa privata), gli articoli 40 e 41 (ricorso alle spese in economia), i commi 4 e 7 dell’articolo 46 (affidamento dei servizi d’ingegneria e architettura), i commi 1, 2, 8, 9, 10 e 11 dell’articolo 54 (garanzie e assicurazioni). Ancora, l’illegittimità riguarda il comma 2 dell’articolo 35 e l’articolo 36 nella parte in cui disciplinano l’istituto del promotore, al quale è attribuito un diritto di prelazione che gli consente di essere preferito, a parità di condizioni, sul vincente della gara svoltasi per affidare una concessione, con il conseguente determinarsi di una condizione di favore che altera la par condicio fra i concorrenti. Anche il comma 1 dell’articolo 34 lede la compentenza statale nella parte in cui fissa un limite all’importo che il soggetto pubblico concedente puo’ corrispondere al concessionario insieme ai proventi tratti dalla gestione. Sono stati bocciati anche i commi 1 e 3 dell’articolo 51 (disciplina dell’adeguamento prezzi diversa da quella nazionale), gli articoli 57, 58, 59 e 60 (consegna dei lavori, inizio delle prestazioni del fornitore o prestatori di servizi, sospensione dell’esecuzione, subappalto, collaudo e regolare esecuzione, collaudo dei lavori pubblici), oltre all’allegato I alla legge nei punti 45.23, 45.24 e 45.25.