Illegittimi alcuni articoli che disciplinano l'aggiudicazione perché invadono competenze statali. Il ricorso proposto dal Governo Prodi nel 2007
La Consulta boccia la legge sarda sugli appalti pubblici. A essere cassate sono alcune parti che invadono - secondo i giudici costituzionali - le competenze dello Stato in materia. Sono stati giudicati illegittimi commi e articoli della legge 5 del 2007, con cui la Regione ha disciplinato le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori, forniture, servizi e le fasi del ciclo dell'appalto di esclusivo interesse dell'ente.
Era stato il Governo Prodi nell'ottobre 2007, a impugnare davanti alla Corte costituzionale la legge regionale. Motivo: le norme contestate, in violazione dell'articolo 3 dello Statuto sardo, consentivano alla Regione di invadere ambiti spettanti alla competenza legislativa dello Stato.
Gli avvocati della Regione, Paolo Carrozza e Graziano Campus, si erano opposti facendo leva sulla specialità dell'autonomia della Regione. Le parti censurate riguardano l'obbligo per le amministrazioni di redigere e approvare un programma triennale solo per lavori di importo superiore ai 200 mila euro (articolo 5 comma 1). Ma anche la prescrizione (articolo 5 comma 6) - ai fini dell'inserimento di un lavoro nell'elenco annuale - di un solo studio di fattibilità per i lavori d'importo superiore ai due milioni di euro e di un progetto preliminare per i soli lavori di importo superiore ai due milioni, in contrasto con norme nazionali. La Consulta ha rilevato il fatto che questa norma esonera un elevato numero di lavori pubblici dall'obbligo di preventiva progettazione preliminare.
Quanto all'articolo 9 è da considerarsi illegittimo perché disciplina la progettazione e le tipologie progettuali in modo difforme da quanto stabilito dallo Stato, che ha competenza esclusiva in materia.
I commi 12, 13, 14, 15 e 16 dell'articolo 11, in tema di affidamento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, inoltre, dettano una disciplina diversa da quella nazionale, con l'effetto di interferire sulla competenza statale che è esclusiva.
I commi 3, 4, 10 dell'articolo 13 sono illegittimi in quanto prescrivono l'obbligatorietà di convalidare il progetto da parte di organismi accreditati, nel solo caso di progetti per opere superiori ai 25 milioni di euro, sempre in contrasto con norme nazionali. L'illegittimità costituzionale riguarda anche il comma 12 dell'articolo 16 (affidamento di lavori pubblici mediante cessione di beni immobili), il comma 1 dell'articolo 21 (ricorso alla procedura semplificata), i commi 2, 14, 17 e 18 dell'articolo 22 (pubblicazione dei bandi di gara), l'articolo 24 e il comma 3 dell'articolo 30 (individuazione dei criteri di ammissione alla gara), l'articolo 26 (cause di esclusione dalle gare), il comma 1 dell'articolo 38 , i commi 1 e 3 dell'articolo 39 (ricorso alla trattativa privata), gli articoli 40 e 41 (ricorso alle spese in economia), i commi 4 e 7 dell'articolo 46 (affidamento dei servizi d'ingegneria e architettura), i commi 1, 2, 8, 9, 10 e 11 dell'articolo 54 (garanzie e assicurazioni).
Ancora, l'illegittimità riguarda il comma 2 dell'articolo 35 e l'articolo 36, nella parte in cui disciplinano l'istituto del promotore, cui è attribuito un diritto di prelazione che gli consente di essere preferito, a parità di condizioni, sul vincente della gara che si è svolta per affidare una concessione, con il conseguente determinarsi di una condizione di favore che altera la par condicio fra i concorrenti.
Anche il comma 1 dell'articolo 34 lede la compentenza statale nella parte in cui fissa un limite all'importo che il soggetto pubblico concedente può corrispondere al concessionario insieme ai proventi tratti dalla gestione. Sono stati bocciati anche i commi 1 e 3 dell'articolo 51 (disciplina dell'adeguamento prezzi diversa da quella nazionale), gli articoli 57, 58, 59 e 60 (consegna dei lavori, inizio delle prestazioni, sospensione dell'esecuzione, subappalto, collaudo e regolare esecuzione), oltre all'allegato I alla legge nei punti 45.23, 45.24 e 45.25. (lo. pi.)
18/12/2008