Rassegna Stampa

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Teatro Lirico, il Tar annulla la nomina di Marcella Crivellenti

Fonte: web Castedduonline.it
11 novembre 2013

 

Secondo i giudici amministrativi si è trattato di "una nomina da Presidente", riferito al sindaco Massimo Zedda

Autore: Federica Lai il 08/11/2013 19:01

 

Di nuovo bufera sul Teatro Lirico di Cagliari. Il Tar annulla la nomina di Marcella Crivellenti da sovrintendente. La sentenza è stata depositata oggi, e la notizia è stata pubblicata in anteprima dal sito “Democrazia Oggi”, e poi ripresa dal giornalista Vito Biolchini nel suo blog. "Il Consiglio - si legge nella sentenza - ha trasformato quella della controinteressata in una sorta di “nomina del Presidente”, legata a motivi di opportunità politico amministrativa, tanto è vero che lo stesso Presidente si è infine assunto per intero la responsabilità della scelta, dichiarandosi espressamente consapevole delle perplessità espresse da tre consiglieri sui sette partecipanti al voto. Si è, quindi, lontanissimi dal modello decisionale delineato dalle disposizioni statutarie cui si è fatto riferimento, in virtù del quale la scelta del Sovrintendente dovrebbe trovare fondamento in un trasparente rapporto di “fiducia tecnica” tra il nominato e la maggioranza assoluta del Consiglio di amministrazione, chiamato ad illustrare in sede di motivazione i concreti profili curricolari e professionali sui quali la scelta trova fondamento". il Consiglio ha trasformato quella della controinteressata in una sorta di “nomina del Presidente”, legata a motivi di opportunità politico-amministrativa, tanto è vero che lo stesso Presidente si è infine assunto per intero la responsabilità della scelta, dichiarandosi espressamente consapevole delle perplessità espresse da tre consiglieri sui sette partecipanti al voto. Si è, quindi, lontanissimi dal modello decisionale delineato dalle disposizioni statutarie cui si è fatto riferimento, in virtù del quale la scelta del Sovrintendente dovrebbe trovare fondamento in un trasparente rapporto di “fiducia tecnica” tra il nominato e la maggioranza assoluta del Consiglio di amministrazione, chiamato ad illustrare in sede di motivazione i concreti profili curricolari e professionali sui quali la scelta trova fondamento. - See more at: http://www.castedduonline.it/cagliari/san-benedetto/10656/teatro-lirico-il-tar-annulla-la-nomina-di-marcella-crivellenti.html#sthash.qvkMByW5.dpuf il Consiglio ha trasformato quella della controinteressata in una sorta di “nomina del Presidente”, legata a motivi di opportunità politico-amministrativa, tanto è vero che lo stesso Presidente si è infine assunto per intero la responsabilità della scelta, dichiarandosi espressamente consapevole delle perplessità espresse da tre consiglieri sui sette partecipanti al voto. Si è, quindi, lontanissimi dal modello decisionale delineato dalle disposizioni statutarie cui si è fatto riferimento, in virtù del quale la scelta del Sovrintendente dovrebbe trovare fondamento in un trasparente rapporto di “fiducia tecnica” tra il nominato e la maggioranza assoluta del Consiglio di amministrazione, chiamato ad illustrare in sede di motivazione i concreti profili curricolari e professionali sui quali la scelta trova fondamento. - See more at: http://www.castedduonline.it/cagliari/san-benedetto/10656/teatro-lirico-il-tar-annulla-la-nomina-di-marcella-crivellenti.html#sthash.qvkMByW5.dpuf il Consiglio ha trasformato quella della controinteressata in una sorta di “nomina del Presidente”, legata a motivi di opportunità politico-amministrativa, tanto è vero che lo stesso Presidente si è infine assunto per intero la responsabilità della scelta, dichiarandosi espressamente consapevole delle perplessità espresse da tre consiglieri sui sette partecipanti al voto. Si è, quindi, lontanissimi dal modello decisionale delineato dalle disposizioni statutarie cui si è fatto riferimento, in virtù del quale la scelta del Sovrintendente dovrebbe trovare fondamento in un trasparente rapporto di “fiducia tecnica” tra il nominato e la maggioranza assoluta del Consiglio di amministrazione, chiamato ad illustrare in sede di motivazione i concreti profili curricolari e professionali sui quali la scelta trova fondamento. - See more at: http://www.castedduonline.it/cagliari/san-benedetto/10656/teatro-lirico-il-tar-annulla-la-nomina-di-marcella-crivellenti.html#sthash.qvkMByW5.dpuf il Consiglio ha trasformato quella della controinteressata in una sorta di “nomina del Presidente”, legata a motivi di opportunità politico-amministrativa, tanto è vero che lo stesso Presidente si è infine assunto per intero la responsabilità della scelta, dichiarandosi espressamente consapevole delle perplessità espresse da tre consiglieri sui sette partecipanti al voto. Si è, quindi, lontanissimi dal modello decisionale delineato dalle disposizioni statutarie cui si è fatto riferimento, in virtù del quale la scelta del Sovrintendente dovrebbe trovare fondamento in un trasparente rapporto di “fiducia tecnica” tra il nominato e la maggioranza assoluta del Consiglio di amministrazione, chiamato ad illustrare in sede di motivazione i concreti profili curricolari e professionali sui quali la scelta trova fondamento. - See more at: http://www.castedduonline.it/cagliari/san-benedetto/10656/teatro-lirico-il-tar-annulla-la-nomina-di-marcella-crivellenti.html#sthash.qvkMByW5.dpuf Ecco la sentenza integrale: N. 00694/2013 REG.PROV.COLL. N. 00110/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 110 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da: SPOCCI dott.ssa Angela, rappresentata e difesa dall’avv. prof. Andrea Pubusa e dall’avv. Paolo Pubusa, con domicilio eletto presso il loro studio, in Cagliari, via Cimarosa n. 123; contro - Fondazione Teatro Lirico di Cagliari, rappresentata e difesa dall’avv. prof. Filippo Lubrano e dall’avv. Umberto Cossu, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Cagliari, via Satta n. 33; - Ministero per i beni e le attività culturali, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria per legge in Cagliari, via Dante n. 23; nei confronti di Crivellenti Marcella, non costituita n giudizio; e con l’intervento di ad adiuvandum: N. 00110/2013 REG.RIC. http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Cagliari/Sezione … 1 di 29 08/11/2013 17.18 ing. Gualtiero Cualbu, rappresentato e difeso dall’avv. Antonello Rossi, con domicilio eletto presso il suo studio, in Cagliari, via Andrea Galassi n. 2; con il ricorso principale: - della delibera del CDA della Fondazione del Teatro Lirico di Cagliari n. 14 del 1° ottobre 2012; - della delibera del CDA della Fondazione del Teatro Lirico di Cagliari n. 15 del 15 ottobre 2012; - della delibera del CDA della Fondazione del Teatro Lirico di Cagliari n. 17 del 20.12.2012; - se ed in quanto necessario, della nota prot. n. 16522 del 17.12.2012 a firma del Dirigente - Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del Ministero; - del contratto stipulato tra la Fondazione Teatro Lirico di Cagliari e la Sig.ra Crivellenti (sconosciuto alla ricorrente); con i motivi aggiunti depositati in data 10.04.2013: - della nota prot. n. 4500/S.37.04.01.11.2 dell’8.3.2013, prot. Teatro Lirico n. 1579 dell’11.3.2013, a firma del Direttore Generale - Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo - Ministero per i Beni e le attività culturali, avente ad oggetto “Nomina del Sovrintendente - sedute del C.d.A. del 1.10 2012 e del 2012.2012, nonché dell’allegato parere dell’Ufficio Legislativo del medesimo Ministero. Visti il ricorso e i relativi allegati. Visti gli atti di costituzione in giudizio della Fondazione Teatro lirico di Cagliari e del Ministero per i Beni e le attività culturali. Visto l’intervento ad adiuvandum dell’ing. Gualtiero Cualbu. Viste le memorie difensive. Visti tutti gli atti della causa. Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 ottobre 2013 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale. N. 00110/2013 REG.RIC. http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Cagliari/Sezione … 2 di 29 08/11/2013 17.18 Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO Considerata la complessità della vicenda sottoposta all’attenzione del Collegio si rendono opportune alcune premesse generali in ordine al regime giuridico della Fondazione Teatro lirico di Cagliari, subentrata nei compiti e nelle situazioni soggettive prima appartenenti all’ormai soppressa Istituzione dei concerti e del teatro lirico di Cagliari. La Fondazione, costituita con il concorso dello Stato, della Regione Sardegna e del Comune di Cagliari ai sensi del d.lgs. 11 luglio 1996, n. 367, è un ente di diritto privato (cui possono partecipare anche soci privati, attualmente non presenti), che persegue senza scopo di lucro la diffusione dell’arte musicale, l’educazione musicale, la formazione dei quadri artistici e tecnici, etc. (cfr. art. 2 dello Statuto della Fondazione); è sottoposta alla vigilanza del Ministero in relazione al rispetto degli “impegni cui è subordinata la conservazione dei diritti e delle prerogative riconosciuti dalla legge agli enti originari” (art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 367/1996). Il Sindaco di Cagliari presiede la Fondazione (art. 8 dello Statuto) ed il Consiglio di amministrazione della stessa, organo direttivo composto da nove componenti (che durano in carica quattro anni, salvo riconferma), dei quali due nominati dal Ministero per i Beni e le attività culturali, uno dalla Regione autonoma della Sardegna, uno dal Sindaco di Cagliari ed i restanti quattro dai soci privati, in assenza dei quali, tuttavia, le relative nomine spettano alla Regione (per 1 componente), al Sindaco di Cagliari (per 1 componente) ed al Consiglio di Amministrazione (per 2 componenti), secondo quanto previsto dall’art. 6 dello statuto. Al Consiglio di amministrazione compete la nomina (a maggioranza assoluta dei propri componenti) del Sovrintendente, organo cui è affidata la concreta gestione della Fondazione, scelto “tra persone dotate di specifica e comprovata esperienza nel settore dell’organizzazione musicale e della N. 00110/2013 REG.RIC. http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Cagliari/Sezione … 3 di 29 08/11/2013 17.18 gestione di enti consimili” (art. 9 dello statuto). Nel mese di aprile 2012 la carica di Sovrintendente è rimasta vacante, per cui il 10 maggio 2012 è stata indetta, con procedura d’urgenza, una “Manifestazione di interesse” per l’individuazione del nuovo Sovrintendente (cfr. il verbale della riunione, doc. 2 di parte ricorrente). Tale decisione è stata poi ribadita nella successiva seduta del 21 maggio 2012, ove il Presidente ha dichiarato a verbale che “la nomina del Sovrintendente dovrà far seguito ad una manifestazione d’interesse che sarà bandita a breve e che consentirà, entro un periodo di 20 giorni, di individuare, sentito il parere del Direttore generale del Ministero, la persona che dovrà guidare il Teatro lirico di Cagliari” (cfr. il verbale della seduta del Consiglio di amministrazione, doc. 3 di parte ricorrente). Pertanto in data 4 giugno 2012 è stata pubblicata sui siti della Fondazione e del Comune di Cagliari un avviso per la “Manifestazione di interesse per l’individuazione del Sovrintendente del Teatro lirico di Cagliari” e in pari data la Fondazione ha emanato un comunicato stampa per la diffusione della notizia (cfr. docc. 4 e 5 di parte ricorrente); all’esito della selezione sono pervenute alla Fondazione quarantaquattro manifestazioni (fra le quali anche quella della dott.ssa Angela Spocci, odierna ricorrente) e di ciò il Presidente ha dato notizia al Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 settembre 2012, all’esito della quale è stato disposto un rinvio per l’esame delle candidature (cfr. il verbale della seduta, doc. 7 prodotto dalla ricorrente). Vi è stata poi una seduta del Consiglio di Amministrazione in data 1 ottobre 2012 e dal giorno dopo è apparsa sulla stampa la notizia dell’avvenuta nomina della sig.ra Marcella Crivellenti a Sovrintendente del Teatro lirico di Cagliari (cfr. docc. 9, 10, 14 e 15 di parte ricorrente). In data 15 ottobre 2012 si è tenuta una nuova riunione del Consiglio di amministrazione e nei giorni successivi sono apparsi sulla stampa altri articoli, dai quali emergeva che quattro componenti del Consiglio avevano N. 00110/2013 REG.RIC. http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Cagliari/Sezione … 4 di 29 08/11/2013 17.18 in quest’ultima occasione abbandonato l’aula, facendo mancare il numero legale, e che tre di loro (Oscar Serci, Felicetto Contu e Gualtiero Cualbu) sostenevano che nella riunione dell’1 ottobre 2012 la nomina della Crivellenti a Sovrintendente non fosse in realtà avvenuta a maggioranza assoluta (come richiesto dall’art. 9.1. dello statuto della Fondazione: cfr. docc. 16 e 17 di parte ricorrente), mentre il Presidente della Fondazione confermava la regolarità della nomina (docc. 18 e 19 prodotti dalla ricorrente). In data 16 ottobre 2010 la Direzione generale per lo Spettacolo dal vivo del Ministero per i Beni e le attività culturali ha chiesto al Presidente della Fondazione l’invio urgente degli atti relativi alla procedura di nomina, evidenziando che diversi interessati già avevano chiesto di poter accedere agli stessi atti (doc. 22 di parte ricorrente). A riscontro il Presidente della Fondazione ha trasmesso al Ministero una nota datata 31 ottobre 2012 (doc. 24 prodotto dalla ricorrente), con la quale comunicava, in sintesi, che: - all’esito della “Manifestazione di interesse” datata 4 giugno 2012 erano stati depositati presso il Servizio Affari generali del Teatro tutti i curricula pervenuti, compresi quelli acquisiti autonomamente dal Presidente e dai consiglieri al di fuori della sopra citata procedura di avviso, sul presupposto che anche queste “manifestazioni di interesse” fossero ammissibili in virtù del principio del favor partecipationis; - di conseguenza il Consiglio di amministrazione, nella seduta dell’1 ottobre 2012, aveva valutato e discusso i curricula, infine accogliendo all’unanimità la proposta del Presidente di nominare la sig.ra Crivellenti, senza che nessun consigliere avesse proposto altri nominativi; - alla successiva seduta del 15 ottobre 2012, finalizzata all’approvazione del verbale della seduta precedente, era venuto meno il numero legale, per cui i verbali dell’1 e 15 ottobre 2012 non erano stati ancora approvati. La Fondazione ha poi trasmesso al Ministero un altro documento, a firma N. 00110/2013 REG.RIC. http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Cagliari/Sezione … 5 di 29 08/11/2013 17.18 del Presidente e del Segretario, intitolato “Estratto per riassunto del verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 1 ottobre 2012 – Deliberazione n. 19/12 avente ad oggetto la nomina Sovrintendente”, nel quale si riporta il contenuto essenziale del verbale della citata seduta e si sostiene che la nomina della Crivellenti sarebbe avvenuta all’unanimità, su proposta del Presidente (cfr. doc. 25 di parte ricorrente). Con nota 8 novembre 2011 l’ing. Gualtiero Cualbu, componente del Consiglio di amministrazione, “considerata la grave situazione di stallo in cui si trova il teatro”, ha invitato il Presidente del Collegio dei revisori a chiedere, ai sensi dell’art. 7.4 dello statuto, la convocazione con urgenza del Consiglio di amministrazione per “esame e determinazioni relative alle bozze dei verbali del 1 e del 15 ottobre 2012” (cfr. doc. 26 prodotto dalla ricorrente). In data 12 dicembre 2012 il presidente della Fondazione ha nominato a componente del Consiglio di amministrazione il dott. Corrado Cabras, in sostituzione del Maestro Giorgio Baggiani (cfr. all. 27 e 27 bis di parte ricorrente) e nella stessa giornata il dott. Felicetto Contu si è dimesso dal Consiglio di amministrazione (doc. 30 della ricorrente). Con nota del 17 dicembre 2012, n. 16522/S, il Ministero per i Beni e le attività culturali ha preso atto della nomina della sig.ra Crivellenti, osservando che “il Presidente ha consegnato in corso di seduta il curriculum dell’incaricata, con domanda presentata seppure al di fuori della procedura avvenuta dal Teatro…tanto in ragione del favor partecipationis” e ritenendo “che la procedura sin qui seguita sia conforme a legge, riservandosi comunque ogni definitiva valutazione allorché avrà potuto esaminare i verbali delle sedute del Consiglio di amministrazione del 1 e 15 ottobre formalmente approvati” (doc. 29 della ricorrente). Nella stessa data del 17 dicembre 2012 il dott. Oscar Serci si è dimesso dal Consiglio di amministrazione della Fondazione (doc. 31 della ricorrente). N. 00110/2013 REG.RIC. http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Cagliari/Sezione … 6 di 29 08/11/2013 17.18 Il giorno 18 dicembre 2012, a seguito di una seduta di mero rinvio in pari data, il Presidente della Fondazione ha convocato con urgenza il Consiglio di amministrazione per il 20 dicembre 2012, inserendo all’ordine del giorno “1. Approvazione verbali sedute precedenti” (cfr. doc. 32 di parete ricorrente). In tale data il Consiglio, sia pure con la partecipazione di soli quattro componenti (Zedda, Arru, Cincotti e Cabras) a causa dell’assenza dei consiglieri Porcelli e Cualbu (mentre i consiglieri Contu e Serci si erano nel frattempo dimessi), ha approvato i verbali delle sedute dell’1 e 15 ottobre 2012 (cfr. doc. 32 prodotto dalla ricorrente). Con nota 8 gennaio 2013, prot. n. 403/S, la competente Direzione del Ministero per i Beni e le attività culturali ha rilevato che i verbali delle sedute dell’1 e 15 ottobre 2012 le erano stati inviati senza firma del Presidente e del Segretario della Fondazione; di conseguenza in data 15 gennaio 2013 il Presidente ha trasmesso al Ministero i verbali in versione sottoscritta (docc. 33 e 34 della ricorrente). Questo, in sintesi, è lo svolgimento procedimentale della vicenda. Con il ricorso principale, notificato in data 28 gennaio 2013, la dott.ssa Spocci, che aveva presentato la propria candidatura a Sovrintendente a seguito della “manifestazione di interesse” pubblicata dalla Fondazione, chiede l’annullamento delle deliberazioni relative alla nomina della controinteressata, nonché del conseguente contratto stipulato tra la Fondazione e la sig.ra Crivellenti e, ove necessario, del parere espresso dal Ministero per i Beni e le attività culturali in data 17 dicembre 2012, n. 16522. Il gravame poggia su quattro distinte censure, aventi ad oggetto “1. Violazione dell’art. 97 della Costituzione e del principio di imparzialità e buon andamento, eccesso di potere per violazione del bando e degli autolimiti deliberato dal Consiglio di amministrazione”. “2. Violazione dell’art. 97 della Costituzione e del principio di imparzialità e buon N. 00110/2013 REG.RIC. http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Cagliari/Sezione … 7 di 29 08/11/2013 17.18 andamento, eccesso di potere per disparità di trattamento, violazione del bando e degli autolimiti deliberato dal Consiglio di amministrazione, contraddittorietà fra provvedimenti”. “3. Violazione degli artt. 3 e 12 della legge n. 241/1990, mancanza dei requisiti professionali in capo alla sig.ra Crivellenti, eccesso di potere per difetto di motivazione”. “4. Violazione delle regole generali sulle deliberazioni degli organi collegiali, mancanza della maggioranza qualificata prescritta dall’art. 9.1. dello statuto nella seduta dal Consiglio di amministrazione dell’1 ottobre 2012, mancanza nella seduta del 20 dicembre 2012 anche del quorum di validità prescritto dall’art. 6.1. dello statuto, violazione del principio di imparzialità, dello statuto e incompatibilità per conflitto di interessi (combinato disposto degli artt. 7.1., lett. b, 7.4., 9.3, lett. f, dello statuto e dell’art. 97 della Costituzione)”. Si è costituita in giudizio la Fondazione Teatro lirico di Cagliari, eccependo l’inammissibilità, la tardività e l’infondatezza nel merito del gravame. Si è costituito in giudizio, altresì, il Ministero per i Beni e le attività culturali, chiedendo dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva e comunque sollecitando la reiezione del ricorso. È intervenuto ad adiuvandum nel giudizio l’ing. Gualtiero Cualbu. Dopo aver ricevuto i verbali in versione sottoscritta (vedi supra), la Direzione generale del Ministero per i Beni e le attività culturali, con nota 8 marzo 2013, n. 4500/S.37.04.01.11.2, ha comunicato alla Fondazione di ritenere regolare la procedura seguita, anche con riferimento all’approvazione del verbale dell’1 ottobre 2012 (avvenuta nella seduta del 20 dicembre 2012), sia sotto “l’aspetto del raggiungimento del quorum, strutturale e deliberativo, sia per quanto attiene ai nominativi dei consiglieri approvanti il verbale della riunione dell’1 ottobre”. Con motivi aggiunti notificati in data 29/30 marzo 2013, la dott.ssa Spocci ha esteso l’impugnativa a quest’ultima nota del Ministero, deducendo N. 00110/2013 REG.RIC. http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Cagliari/Sezione … 8 di 29 08/11/2013 17.18 censure di “1. Violazione delle regole generali sulle deliberazioni degli organi collegiali, mancanza della maggioranza qualificata prescritta dall’art. 9.1. dello statuto nella seduta dal Consiglio di amministrazione dell’1 ottobre 2012, mancanza nella seduta del 20 dicembre 2012 anche del quorum di validità prescritto dall’art. 6.1. dello statuto, violazione del principio di imparzialità, dello statuto e incompatibilità per conflitto di interessi (combinato disposto degli artt. 7.1., lett. b, 7.4., 9.3, lett. f, dello statuto e dell’art. 97 della Costituzione)” e “2. Violazione ed eccesso di potere per perplessità della decisione, manifesta illogicità e contraddittorietà fra atti”. È seguito lo scambio di ulteriori memorie difensive, con cui ciascuna delle parti ha ulteriormente argomentato le proprie tesi. Alla pubblica udienza del 30 ottobre 2012 la causa è stata trattenuta in decisione. DIRITTO In primo luogo va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale per difetto di legittimazione attiva proposta dalla difesa della Fondazione, la quale (a pag. 12 della memoria in data 18 febbraio 2013) osserva che “tenuto conto della natura particolare del potere di scelta della Fondazione e del carattere meramente esplorativo ai fini di propria conoscenza della procedura indetta, in relazione alla quale la dott.ssa Spocci ha solo dato la propria disponibilità, valuterà il tribunale se la situazione non sia tale da escludere un qualsiasi interesse legittimo della ricorrente, titolare di un mero interesse di fatto come tale inidoneo a riconoscerle una legittimazione alla presente impugnazione”. L’eccezione non merita di essere condivisa, in quanto -come meglio si illustrerà in relazione ai primi due motivi di ricorso- la procedura utilizzata non era priva di portata vincolante per la Fondazione, tenuto conto della disciplina normativa di riferimento (che richiede in capo ai candidati alla N. 00110/2013 REG.RIC. http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Cagliari/Sezione … 9 di 29 08/11/2013 17.18 carica di Sovrintendente precisi requisiti soggettivi) e soprattutto della forma e del contenuto dello stesso bando di “Manifestazione di disponibilità”, con il quale la resistente aveva delineato con precisione i requisiti soggettivi e procedimentali richiesta ai futuri candidati; di conseguenza la ricorrente, avendo regolarmente partecipato alla procedura selettiva, vanta una posizione di interesse legittimo che ora le consente di invocare il rispetto delle norme e dei principi giuridici che ne disciplinano lo svolgimento. La difesa della Fondazione eccepisce, altresì, la tardività del gravame introduttivo, notificato in data 28 gennaio 2013, facendo leva sul fatto che la ricorrente ha riferito nei propri atti processuali di aver presentato istanza di accesso ai documenti dopo aver appreso della nomina della sig.ra Crivellenti da notizie apparse sulla stampa già dal 2 ottobre 2012, per cui il ricorso sarebbe stato notificato circa quattro mesi dopo la conoscenza dell’atto lesivo, quindi tardivamente. Anche questa eccezione è priva di pregio. In primo luogo perché, in termini generali, un dato materiale può essere utilizzato come “presunzione di conoscenza” solo laddove connotato da sufficiente oggettività e certezza (come accade, ad esempio, in relazione all’avanzato grado di avanzamento delle opere edilizie, che può essere utilizzato per provare la conoscenza del permesso di costruire), mentre gli articoli di stampa, per definizione, non possiedono tali requisiti. In secondo luogo perché, nello specifico caso in esame, gli articoli apparsi sulla stampa dopo la seduta dell’1 ottobre 2013 sono stati, a ben vedere, di contenuto ondivago, anche in relazione alla reale esistenza ed efficacia della nomina a Sovrintendente della sig.ra Crivellenti: è sufficiente uno sguardo agli articoli, tra gli altri, del 16 ottobre 2013 (intitolato “Regione contrasti sul lirico. Crivellenti: Cappellacci e Milia contro la nomina: cfr. doc. 16 di parte ricorrente) e del 17 ottobre 2013 (intitolato “Quella nomina deve N. 00110/2013 REG.RIC. http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Cagliari/Sezione … 10 di 29 08/11/2013 17.18 essere revocata”, cfr. doc. 17 di parte ricorrente), per rendersi conto che neppure la stampa aveva dato per scontato che la controinteressata avrebbe poi effettivamente svolto le funzioni di Sovrintendente, il che esclude che la ricorrente possa aver acquisito per questa via una conoscenza effettiva e sicura degli atti lesivi. In terzo luogo perché è pacifico in causa -avendolo affermato parte ricorrente, senza ricevere smentita e perché ciò emerge dal contenuto della documentazione prodotta in giudizio- che i verbali delle sedute del Consiglio di amministrazione dell’1 ottobre 2012 e del 15 ottobre 2012 (cioè gli atti che materialmente “contengono” la nomina della sig.ra Crivellenti) sono rimasti per lungo tempo non pubblicati, tanto che il ricorrente ne ha ricevuto copia solo in data 28 dicembre 2012 (cfr. pag. 7 del ricorso), per cui le precedenti notizie di stampa si ponevano alla stregua di mere “indiscrezioni”. Tanto è vero che i verbali di nomina della sig.ra Crivellenti sono rimasti per diverso tempo (oltre che riservati) persino privi di sottoscrizione del Presidente e del Segretario della Fondazione e così deve presumersi fossero ancora l’8 gennaio 2013, quando il Ministero, con nota 8 gennaio 2013, prot. n. 403/S, ne ha sollecitato l’invio in versione sottoscritta (cfr. la parte in narrativa), per cui sarebbe paradossale anteporre il dies a quo del termine di impugnazione rispetto alla data in cui gli atti lesivi hanno acquisito materiale esistenza come tali, in virtù della sottoscrizione dei relativi verbali. Ancora si osserva che la seduta del 15 ottobre 2012 è stata rinviata per mancanza del numero legale e quindi il verbale di nomina della controinteressata è stato approvato solo nella seduta del 20 dicembre 2012 (cfr. la parte in narrativa), per cui è solo da questa data che l’atto lesivo ha prodotto effetti, per cui il termine per la presentazione del ricorso deve necessariamente individuarsi in una data successiva.. Le esaminate eccezioni rito devono essere, quindi, respinte. N. 00110/2013 REG.RIC. http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Cagliari/Sezione … 11 di 29 08/11/2013 17.18 Infine si osserva, ancora in via preliminare, che il ricorso principale va dichiarato inammissibile limitatamente: - alla nota del Ministero per i Beni e le attività culturali n. 16522/2012, trattandosi di un semplice parere (neppure obbligatorio) di carattere endoprocedimentale, privo di autonoma portata lesiva; - al contratto stipulato dalla Fondazione con la sig.ra Crivellenti a seguito della sua nomina, poiché tale aspetto della controversia involge diritti soggettivi e la sua cognizione appartiene al giudice ordinario (cfr. Cassazione Sezioni unite, 19 dicembre 2011, n. 27277 e Consiglio di Stato, 28 febbraio 2013, n. 1222). Ciò posto si passa al del merito della domanda di annullamento degli atti di nomina della controinteressata. 1. Con i primi due motivi, da esaminare congiuntamente perché strettamente connessi, la ricorrente deduce eccesso di potere per violazione del principio di imparzialità e degli “autolimiti” che la Fondazione si era data, nonché disparità di trattamento tra i partecipanti alla procedura. Tali doglianze colgono nel segno. Già si è evidenziato che il Consiglio di amministrazione, cui compete la nomina del Sovrintendente in base all’art. 9.1. dello statuto della Fondazione, aveva stabilito di procedervi previa pubblica sezione, denominata “Manifestazione di interesse”, la cui indizione è stata decisa all’unanimità, su proposta del Presidente, nelle riunioni del 11 e 25 maggio 2012 (cfr. docc. 2 e 3 di parte resistente). A ciò ha fatto seguito la pubblicazione del bando, avvenuta in data 4 dicembre 2012 sui siti della Fondazione e del Comune di Cagliari, nel quale si è previsto espressamente che “Le domande dovranno pervenire mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o a mano presentate all’Ufficio protocollo della Fondazione tassativamente entro e non oltre le ore 12 di venerdì 22 giugno 2012 e dovranno essere indirizzate al Presidente della N. 00110/2013 REG.RIC. http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Cagliari/Sezione … 12 di 29 08/11/2013 17.18 Fondazione Teatro lirico di Cagliari, via S. Alenixedda s.n.c. - 09128 Cagliari. Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura “Manifestazione di interesse per il ruolo di Sovrintendente della Fondazione Teatro lirico di Cagliari”. Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum, debitamente firmato, e copia del documento di identità in corso di validità….La Fondazione Teatro lirico di Cagliari si riserva motivatamente di revocare o annullare il presente avviso di manifestazione e di non conferire l’incarico senza incorrere in responsabilità, neanche ex art. 1337 c.c….I dati si configurano come obbligatori poiché la loro omissione, anche parziale, comporta l’esclusione dalla procedura” (cfr. doc. 4 di parte ricorrente). Il tenore degli atti dianzi richiamati dimostra che la Fondazione aveva inteso “autovincolarsi”, ponendo in essere un meccanismo di selezione “procedimentalizzato” sotto il profilo della forma delle candidature (da spedire con raccomandata ovvero da consegnare all’Ufficio protocollo), dei termini per la presentazione delle stesse (entro le ore 12 del giorno 22 giugno 2012) e del contenuto delle domande (che dovevano necessariamente essere accompagnate dal curriculum sottoscritto dal candidato, unitamente a copia del documento di identità). Che tali adempimenti fossero vincolanti lo confermano, in particolare, due precisazioni contenute nel bando: - quella secondo cui “I dati si configurano come obbligatori poiché la loro omissione, anche parziale, comporta l’esclusione dalla procedura” e quella secondo cui “La Fondazione Teatro lirico di Cagliari si riserva motivatamente di revocare o annullare il presente avviso di manifestazione e di non conferire l’incarico senza incorrere in responsabilità, neanche ex art. 1337 c.c”; quest’ultimo rilievo, in particolare, dimostra che la Fondazione, per poter legittimamente sottrarsi agli impegni assunti con la pubblicazione del bando, avrebbe potuto soltanto procedere ad una revoca “motivata” della procedura, in omaggio a principi consolidati che regolano l’azione amministrativa, non N. 00110/2013 REG.RIC. http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Cagliari/Sezione … 13 di 29 08/11/2013 17.18 certo “disapplicare di fatto” le regole cui si era autovincolata. Dopo aver assunto degli impegni così precisi la Fondazione li ha però completamente disattesi, nominando Sovrintendente una candidata che neppure aveva avanzato la propria “manifestazione di interesse” nelle forme richieste dal bando. In particolare, la controinteressata: - non aveva inviato la domanda ed il proprio curriculum in busta chiusa firmata e recante la manifestazione di interesse (né li aveva trasmessi con raccomandata ovvero li aveva depositati all’Ufficio protocollo della Fondazione), avendoli, piuttosto, consegnati direttamente al Presidente, con modalità imprecisate (e comunque del tutto informali), in ogni caso privi della sottoscrizione e della manifestazione di interesse: tali circostanze, neppure contestate dalla difesa della Fondazione, si ricavano dall’esame del curriculum della Crivellenti (doc. 8 di parte ricorrente), privo di sottoscrizione e manifestazione di interesse e recante in prima pagina (in alto a sinistra) una scritta vergata a mano e sottoscritta dal Segretario della Fondazione, del seguente tenore: “Consegnato ai consiglieri dal Presidente nella seduta dell’1 ottobre 2012”; nonché dal verbale della riunione del Consiglio di amministrazione dell’1 ottobre 2012 (doc. 3 prodotto dall’interveniente, pag. 2), ove si dà atto che il Presidente aveva proprio in quell’occasione mostrato ai consiglieri il curriculum della controinteressata, precisando che la sua domanda era stata “presentata…al di fuori della procedura avviata dal Teatro lirico”; - non aveva rispettato il termine del 22 giugno 2012, fissato dal bando per la presentazione delle candidature, essendo pacifico in causa -per averlo affermato, senza incontrare smentita, sia il ricorrente che l’intervenienteche la domanda ed il curriculum della sig.ra Crivellenti sono stati consegnati al Presidente della Fondazione ben oltre quella data, presumibilmente l’1 ottobre 2012, cioè lo stesso giorno in cui il Presidente ha portato a N. 00110/2013 REG.RIC. http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Cagliari/Sezione … 14 di 29 08/11/2013 17.18 conoscenza dei consiglieri di amministrazione la candidatura della controinteressata (vedi supra). Sono state così disattese tutte le prescrizioni dettate dal bando “a pena di esclusione” e ciò inevitabilmente vizia la nomina a Sovrintendente della sig.ra Crivellenti. La difesa della resistente contrappone a queste macroscopiche cause di illegittimità le seguenti argomentazioni: - la nomina del Sovrintendente sarebbe rimessa ad una scelta autonoma del Consiglio di amministrazione, tanto è vero che nell’avviso di selezione era stato precisato che: “i potenziali candidati saranno inseriti in una long list senza alcuna graduatoria, avente mero scopo esplorativo”, per cui la selezione sarebbe stata indetta nell’esclusivo interesse della Fondazione”, senza alcuna forma di affidamento per i partecipanti, tranne la garanzia che i loro curricula (a differenza di quelli pervenuti aliunde) sarebbero stati presi in considerazione; - il Consiglio, in altre parole, anche dopo avere pubblicato il bando, avrebbe mantenuto intatta la propria amplissima discrezionalità, sostanzialmente svincolata dagli esiti della selezione, e questo si spiegherebbe in relazione alle funzioni gestionali (simili a quelle di un amministratore delegato) che la legge e lo statuto attribuiscono al Sovrintendente, che per questo dovrebbe necessariamente godere di una “fiducia incondizionata” da parte dell’organo consiliare; - la scelta del Presidente di proporre la “candidatura esterna” della sig.ra Crivellenti, oltre a essere giustificata dalla funzione “meramente esplorativa” della selezione e ad essere conforme al principio del favor partecipationis, non avrebbe inciso sulla correttezza della scelta, in quanto gli altri curricula (pervenuti all’esito della selezione) erano stati portati a conoscenza del Consiglio nella seduta del 21 settembre 2012, mentre la decisione finale è stata assunta nella seduta dell’1 ottobre 2012, il che N. 00110/2013 REG.RIC. http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Cagliari/Sezione … 15 di 29 08/11/2013 17.18 avrebbe consentito a tutti i consiglieri una valutazione ponderata; - infine la scelta della sig.ra Crivellenti sarebbe stata adottata all’unanimità ed in assenza di proposte alternative, come si ricaverebbe dal verbale della seduta del Consiglio di amministrazione in data 1 ottobre 2012, nonché dalla nota 17 dicembre 2012, n. 16522/5.37.04.04.12.1 con cui il Ministero per i Beni e le attività culturali “ha preso atto che la nomina è stata deliberata all’unanimità ed alla presenza di due componenti del Collegio dei revisori”. Nessuna di queste argomentazioni può essere condivisa. La rilevata illegittimità della procedura di nomina trova conferma, prima di tutto, nel particolare ruolo istituzionale attribuito dal legislatore agli “enti operanti nel settore musicale” (come testualmente li definisce l’art. 2 del d.lgs. 29 giugno 1996, n. 367), categoria cui appartiene la Fondazione Teatro lirico di Cagliari, che in base alla citata riforma del 1996 ha ereditato gran parte delle funzioni pubblicistiche in precedenza attribuite ai soppressi “enti lirici”, come si evince dall’art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 367/1996, secondo cui “Le fondazioni (subentrate agli enti lirici: n.d.r.) conservano i diritti, le attribuzioni e le situazioni giuridiche dei quali gli enti originari erano titolari. In particolare, le fondazioni conservano il diritto a percepire i contributi pubblici, ivi compresi quelli statali, regionali, provinciali o comunali, spettanti all’ente prima della trasformazione, fatta salva ogni successiva determinazione della loro misura; continuano ad utilizzare, al medesimo titolo dell’ente originario, i locali di proprietà comunale, o comunque pubblica, attualmente utilizzati; conservano la qualificazione di particolare importanza eventualmente riconosciuta all’ente originario”. Inoltre le fondazioni sono chiamate ad esercitare tali prerogative al fine di perseguire “la diffusione dell’arte musicale, realizzando in Italia e all’estero spettacoli lirici, di balletto concerti o comunque spettacoli musicali; la formazione dei quadri artistici e tecnici e l’educazione musicale della N. 00110/2013 REG.RIC. http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Cagliari/Sezione … 16 di 29 08/11/2013 17.18 collettività; promuove la ricerca, anche in funzione di promozione sociale e culturale; provvede direttamente alla gestione dei teatri ad essa affidati, ne conserva e valorizza il patrimonio storico-culturale, con particolare riferimento al territorio nel quale opera; ne salvaguarda e valorizza il patrimonio produttivo, musicale, artistico, tecnico e professionale” (art. 2 dello Statuto). Quindi la Fondazione resistente cura interessi di rango sostanzialmente pubblicistico, come già rilevato da questa Sezione con la sentenza 23 maggio 2008, n. 1051 (cui si fa rinvio); i principi espressi nella decisione sono stati poi autorevolmente confermati da una recente sentenza della Corte costituzionale (21 aprile 12011, n. 153), ove si legge che “La dimensione unitaria dell’interesse pubblico perseguito, nonché il riconoscimento della “missione” di tutela dei valori costituzionalmente protetti dello sviluppo della cultura e della salvaguardia del patrimonio storico e artistico italiano, confermano, sul versante operativo, che le attività svolte dalle fondazioni lirico-sinfoniche sono riferibili allo Stato ed impongono, dunque, che sia il legislatore statale, legittimato dall’art. 117, comma 2, lett. g), cost., a ridisegnarne il quadro ordinamentale e l’impianto organizzativo, nonché dall’art. 117, comma 2, lett. l), cost., essendo le dette fondazioni munite di personalità giuridica di diritto privato, pur svolgendo funzioni di sicuro rilevo pubblicistico, e risultando quindi coinvolta anche la competenza statale in materia di ordinamento civile (sentt. n.59 del 2000, 307 del 2004, 51, 270, 405 del 2005, 133, 142 del 2008)”. Da tutto ciò derivano conseguenze rilevanti ai fini della presente controversia, giacché -se la Fondazione è un ente (formalmente privatistico, ma) in buona parte assoggettato ad un regime “di stampo pubblicistico”- gioco forza anche gli atti che incidono sull’organizzazione ed il funzionamento dei suoi organi devono essere ricondotti ai principi propri del diritto amministrativo, tra cui i fondamentali canoni di imparzialità e N. 00110/2013 REG.RIC. http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Cagliari/Sezione … 17 di 29 08/11/2013 17.18 trasparenza, con il corollario, fra l’altro, dell’obbligo di motivazione esaustiva e logica (cfr., anche su questo aspetto, T.A.R., Sardegna, Sez. II, n. 1051/2008). Ciò premesso, e tornando così alle peculiarità della vicenda in esame, il Consiglio di amministrazione della Fondazione, chiamato ad esprimere una valutazione discrezionale in ordine alla nomina del nuovo Sovrintendente, ha fatto precedere la relativa scelta dalla pubblicazione di un bando pubblico per la manifestazione delle disponibilità, con il quale ha disciplinato la forma, il contenuto ed i termini di presentazione delle candidature, precisando che le modalità indicate dal bando erano previste a pena di esclusione: in tal modo la resistente si è espressamente ed univocamente “autovincolata” al rispetto delle regole del bando. Sulla rilevanza giuridica dei cd. “autovincoli” -anche nei settori connotati da notevole discrezionalità amministrativa- non è necessario soffermarsi più di tanto, trattandosi di un principio ormai assolutamente consolidato (oltre che condiviso dal Collegio) dalla costante elaborazione giurisprudenziale (si richiamano, ex multis, le seguenti pronunce del Consiglio di Stato: Sez. II, 20 gennaio 2012, n. 5659, Sez. III, 12 maggio 2011, n. 2841, nonché Sez. II, 12 ottobre 2010, n. 7429, con cui -occupandosi proprio di una selezione di personale oggettivamente connotata da ampia discrezionalità- il Consiglio ha precisato che la stessa non esime l’amministrazione dal dovere di motivare compiutamente le proprie scelte e, soprattutto, di rispettare puntualmente tutti i criteri predeterminati a monte, in chiave di auto vincolo). Un principio, questo, che si fonda sui canoni di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione e che affonda le proprie radici in elementari esigenze di “civiltà giuridica”, in quanto la predisposizione a monte di criteri di selezione ingenera nei potenziali interessati un concreto affidamento, che l’Amministrazione non può poi disattendere a proprio piacimento. N. 00110/2013 REG.RIC. http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Cagliari/Sezione … 18 di 29 08/11/2013 17.18 Già questo smentisce l’assunto difensivo di parte resistente, secondo cui la “Manifestazione di interesse” indetta dalla Fondazione avrebbe rappresentato solo uno dei possibili “binari selettivi”, cui sarebbe stato possibile affiancare una “ricerca diretta” di altri candidati mediante l’iniziativa personale del Presidente. È questa, infatti, una tesi artificiosa, frontalmente contraddetta -oltre che dal tenore testuale del bando di selezione, come detto chiarissimo nel prevedere l’esclusione di coloro che non l’avessero rispettato- dai richiamati principi in materia di valore dell’autovincolo: se, tale era infatti, il bando di selezione -e ciò non è contestabile, vista la sua funzione ed il suo tenore testuale- postulare l’esistenza di un “canale alternativo” di candidatura significa porre di fatto nel nulla il bando stesso e quindi l’autovincolo. In sostanza la fondatezza delle esaminate censure discende “in automatico” dalla natura stessa dell’attività posta in essere: se tale attività era di “natura amministrativa -come in effetti era, in virtù di quanto si è osservato in merito alle funzioni ed al regime giuridico della Fondazione- alla stessa si applicano i principi fondamentali del diritto amministrativo, tra cui quello di trasparenza ed imparzialità, con l’elementare corollario dell’obbligo di rispetto degli “autovincoli”. Non va poi trascurato il fatto che l’aver ammesso alla procedura una candidata che non aveva rispettato le modalità e le tempistiche imposte dal bando ha inevitabilmente comportato la violazione di altri due importanti corollari del canone di trasparenza-imparzialità, cioè i principi di non contraddittorietà e parità di trattamento. Emerge, infatti, dalle stesse argomentazioni difensive della Fondazione (oltre che dal tenore dei verbali depositati in giudizio) che il Presidente, nella seduta del 21 settembre 2012, dopo aver riferito che i curricula pervenuti erano stati depositati presso gli uffici dell’Ente, aveva rinviato la scelta del Sovrintendente alla seduta dell’1 ottobre 2012, in modo che gli N. 00110/2013 REG.RIC. http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Cagliari/Sezione … 19 di 29 08/11/2013 17.18 stessi curricula potessero essere adeguatamente valutati da tutti i consiglieri: evidentemente il Presidente era conscio che la scelta del Sovrintendente dovesse avvenire a seguito di un’attenta ponderazione dei titoli professionali posseduti dai candidati. Non di meno, nella successiva seduta dell’1 ottobre 2012, lo stesso Presidente -dopo aver definito “meramente esplorativa” la precedente selezione pubblica- ha portato per la prima volta all’attenzione degli astanti il curriculum della sig.ra Crivellenti, presentato in via informale e oltre la scadenza dei termini previsti dal bando, e il Consiglio ha deliberato nella stessa seduta la nomina della controinteressata. In tal modo l’organo amministrativo ha immotivatamente violato -senza nemmeno revocarla formalmente- la procedura di selezione che aveva esso stesso approvato, ha smentito il metodo di analisi stabilito nella precedente seduta del 21 settembre 2012 (quello, cioè, di consentire un’effettiva e ponderata analisi dei curricula) e ha gravemente alterato la par condicio fra i candidati, dando ingresso ad una candidatura proposta al di fuori delle regole del bando. Pertanto le prime due censure meritano accoglimento. 3. Con il terzo motivo la ricorrente assume che gli atti impugnati sarebbero sprovvisti di idonea motivazione, tanto in ordine alla decisione di ammettere la controinteressata alla procedura di selezione, quanto in ordine alla scelta di nominarla. La censura coglie nel segno, ma prima di esaminarne i profili giuridici è opportuno riportare testualmente il contenuto del verbale della seduta del Consiglio in data 1 ottobre 2013 (doc. 3 prodotto dall’interveniente), durante la quale è stata adottata la decisione di nominare la sig.ra Crivellenti. Si legge nel verbale che il Presidente -dopo aver precisato che la “manifestazione di interesse era stata indetta a scopo meramente N. 00110/2013 REG.RIC. http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Cagliari/Sezione … 20 di 29 08/11/2013 17.18 esplorativo e quindi non vincolante per il Teatro”- osserva che “valutate le richieste pervenute, ha ritenuto di poter prendere in considerazione la domanda presentata dalla sig.ra Marcella Crivellenti…Trattasi di persona in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto in termini di competenza ed esperienza, che gode della sua fiducia, per la quale garantisce personalmente l’affidabilità e che risulta in grado di assicurare una specifica coerenza rispetto agli indirizzi programmatici e gestionali che il Consiglio di Amministrazione si è dato al fine di migliorare e sviluppare l’attività della Fondazione e del Teatro. Fa presente, tra l’altro, di aver condiviso anche con il Ministero le caratteristiche del profilo più adeguato per svolgere il ruolo di Sovrintendente…Si apre una lunga discussione che coinvolge la totalità dei consiglieri presenti…L’avv. Arru manifesta il proprio consenso alla nomina in quanto a suo parere esistono i requisiti previsti dallo statuto essendovi tutti gli estremi professionali, almeno dal punto di vista formale. Il dr. Contu, pur esprimendo le proprie riserve e perplessità osserva che per una scelta così delicata e importante il Consiglio non possa fare a meno delle proposte formulate dal presidente, poiché ritiene che lo stesso abbia nelle sue determinazioni la conoscenza e le implicanze della nomina. Il dr. Porcelli rappresenta che il Consiglio si trova ad affrontare una questione di vitale importanza, stante la situazione particolarmente delicata in cui si sta vivendo, derivante dalla totale assenza di regole…Dichiara di votare favorevolmente sul nome proposto dal Presidente purché vi sia l’unanimità. Il dr. Cincotti esprime voto favorevole alla proposta del Presidente, sostenendo che il curriculum su tale materia pesa relativamente, mentre l’aspetto fiduciario e professionale è più rilevante rispetto ai requisiti minimi comunque posseduti dalla sig.ra Crivellenti. Aggiunge che sarebbe indispensabile inserire nel contratto una clausola di salvaguardia inerente l’aspetto fiduciario. Il dr. Serci ritiene che la proposta, fatta responsabilmente dal Presidente, non possa che essere votata dal Consiglio, N. 00110/2013 REG.RIC. http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Cagliari/Sezione … 21 di 29 08/11/2013 17.18 poiché una eventuale bocciatura sarebbe un atto di sfiducia che porterebbe a logiche conseguenze negative. Condivide quanto espresso dai colleghi Contu e Porcelli, auspicando che si raggiunga una votazione unanime. L’ing. Cualbu provvede a consegnare al segretario la propria dichiarazione di voto che integralmente, di seguito, si riporta: Il Consigliere Gualtiero Cualbu esprime totale dissenso per il nominativo indicato dal Presidente, giudicandolo inadeguato al ruolo e privo dei più importanti requisiti indicati dallo Statuto e prende atto di quanto dichiarato dal Presidente che “trattasi di persona di sua fiducia, di cui lui garantisce la competenza e la capacità per ricoprire il ruolo di Sovrintendente e di avere avuto conferma che la scelta è condivisa dallo stesso Ministero. Il consigliere Cualbu sottolinea, ancora una volta, il dissenso e chiede perché non si siano prese in considerazione le candidature della manifestazione di interesse cui la candidata prescelta non ha neanche partecipato e il cui curriculm è stato consegnato in C.D.A. solo oggi. L’ing. Cualbu, dopo una lunghissima insistenza del Sindaco e di alcuni consiglieri che chiedono un voto all’unanimità, conferma il suo voto favorevole a condizione che emerga il suo pieno dissenso unitamente a quello di altri consiglieri, voto che vuole esprimere solo un atto di fiducia al Presidente e vuole evitare un probabile commissariamento del teatro, ma ribadendo ancora una volta che la completa responsabilità ricade esclusivamente sul presidente. La dott. Cabras, a nome del Collegio dei revisori, invita il Collegio ad assumere una decisione ben motivata, che non lasci dubbi su una eventuale illogicità del provvedimento. Su tale aspetto il presidente fa presente che il provvedimento sarà inviato al Ministero per un parere sulla rispondenza ai requisiti previsti dalla legge. Dopo ulteriore breve discussione il Consiglio di Amministrazione, ferme restando le perplessità di alcuni consiglieri emerse in sede di discussione, all’unanimità delibera di esprimere la propria fiducia al presidente, considerato che lo stesso ha proposto il nominativo N. 00110/2013 REG.RIC. http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Cagliari/Sezione … 22 di 29 08/11/2013 17.18 della sig.ra Marcella Crivellenti alla carica di Sovrintendente, dichiarando che trattasi di persona di sua fiducia, garantendo che la stessa possiede la competenza e la capacità di ricoprire il ruolo di Sovrintendente ed assumendosi la piena responsabilità di tale scelta. Il Presidente ringrazia il Consiglio per la fiducia accordatagli, confermando la piena responsabilità della scelta, pur nella consapevolezza delle difficoltà derivanti dalle perplessità emerse da alcuni membri del Consiglio di amministrazione. Alle ore 19,00 la seduta è tolta”. Il tenore della verbalizzazione -peraltro essa stessa contestata (come meglio si vedrà esaminando il quarto motivo di ricorso), ma costituente l’unica “fonte motivazionale” dell’impugnata nomina- dimostra che le scelte della Fondazione sono state adottate del tutto al di fuori del percorso logicogiuridico previsto dall’art. 9 dello statuto (sostanzialmente conforme all’art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 367/1996), il quale prevede che il Sovrintendente è “nominato dal Consiglio di Amministrazione…” (art. 9.1. dello statuto) “…tra persone dotate di specifica e comprovata esperienza nel settore dell’organizzazione musicale e della gestione di enti consimili” (art. 9.2. dello statuto) e, in tal modo, delinea un rapporto tra il Consiglio di amministrazione nel suo complesso ed il nominato fondato su di una fiducia -non già di carattere “personale”, bensì- “anche tecnica”, ricollegabile cioè alla “specifica e comprovata esperienza nel settore dell’organizzazione musicale e della gestione di enti consimili”, come del resto è perfettamente comprensibile ove si tenga conto delle numerose funzioni, anche di natura tecnico-amministrativa (tenuta delle scritture contabili, predisposizione del bilancio, etc.), che l’art. 9.3. assegna al Sovrintendente. Nel caso di specie non è dato riscontrare nulla di tutto questo. In primo luogo dal verbale non emerge alcuna concreta valutazione in ordine alla “specifica e comprovata esperienza nel settore N. 00110/2013 REG.RIC. http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Cagliari/Sezione … 23 di 29 08/11/2013 17.18 dell’organizzazione musicale e della gestione di enti consimili”, posto che il Presidente ha fondato la proposta di nomina della Crivellenti sul fatto “che trattasi di persona di sua fiducia”, limitandosi ad aggiungere che la candidata “possiede la competenza e la capacità di ricoprire il ruolo di Sovrintendente” e che la stessa “risulta in grado di assicurare una specifica coerenza rispetto agli indirizzi programmatici e gestionali che il Consiglio di Amministrazione si è dato al fine di migliorare e sviluppare l’attività della Fondazione e del Teatro”. Allo stesso modo nessuno dei consiglieri ha fatto riferimento a concreti elementi del curriculum e della vita professionale della candidata in grado di supportare concretamente le ragioni della scelta; per contro il dott. Cincotti ha precisato “che il curriculum su tale materia pesa relativamente, mentre l’aspetto fiduciario e professionale è più rilevante”, l’avv. Arru si è limitato a ritenere sussistenti “tutti gli estremi professionali, almeno dal punto di vista formale”, mentre i consiglieri Contu, Porcelli e Cualbu hanno dichiarato di approvare la proposta del Presidente per evitare una situazione di stallo all’interno della Fondazione, con il consigliere Cualbu che ha addirittura precisato di ritenere “il nominativo….inadeguato al ruolo e privo dei più importanti requisiti indicati dallo Statuto”. E non è tutto. Il tenore delle dichiarazioni di voto dei consiglieri Contu, Porcelli e Cualbu (soprattutto di quest’ultimo) è tale da evidenziare una sostanziale sfiducia nei confronti della candidata proposta, tanto che il consigliere Cualbu ha addirittura condizionato il proprio voto favorevole al fatto che “emerga il suo pieno dissenso unitamente a quello di altri consiglieri, voto che vuole esprimere solo un atto di fiducia al Presidente e vuole evitare un probabile commissariamento del teatro, ma ribadendo ancora una volta che la completa responsabilità ricade esclusivamente sul presidente” e quest’ultimo, a chiusura della seduta, si è in effetti assunto “la piena N. 00110/2013 REG.RIC. http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Cagliari/Sezione … 24 di 29 08/11/2013 17.18 responsabilità di tale scelta”. Con ciò non si vuole ovviamente mettere in dubbio l’efficacia formale della deliberazione, che almeno per quanto si legge nel verbale si è chiusa con la nomina all’unanimità della Crivellenti (anche se questa stessa conclusione è contestata: vedi infra), ma solo rimarcarne ulteriormente il deficit motivazionale: in sostanza il Consiglio ha trasformato quella della controinteressata in una sorta di “nomina del Presidente”, legata a motivi di opportunità politico-amministrativa, tanto è vero che lo stesso Presidente si è infine assunto per intero la responsabilità della scelta, dichiarandosi espressamente consapevole delle perplessità espresse da tre consiglieri sui sette partecipanti al voto. Si è, quindi, lontanissimi dal modello decisionale delineato dalle disposizioni statutarie cui si è fatto riferimento, in virtù del quale la scelta del Sovrintendente dovrebbe trovare fondamento in un trasparente rapporto di “fiducia tecnica” tra il nominato e la maggioranza assoluta del Consiglio di amministrazione, chiamato ad illustrare in sede di motivazione i concreti profili curricolari e professionali sui quali la scelta trova fondamento. Quanto sin qui sostenuto trova conferma in un consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, che tende a ricondurre anche gli atti connotati da ampia discrezionalità alle regole generali dell’attività amministrativa (cfr., ex multis, Consiglio Stato, Sez. VI, 18 aprile 2007, n. 1783 e Consiglio di Stato, Sez. VI, 1 marzo 2005, n. 810, ove si legge che il giudice amministrativo esercita un sindacato sugli atti di alta amministrazione, tipicamente connotati da notevole discrezionalità, in ordine alla compatibilità della scelta adottata dall’organo di alta amministrazione “con il corretto esercizio del potere discrezionale in riferimento ai canoni della ragionevolezza, coerenza e adeguatezza che sono alla base di qualsiasi attività amministrativa, anche se qualificata di alta N. 00110/2013 REG.RIC. http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Cagliari/Sezione … 25 di 29 08/11/2013 17.18 amministrazione”). A questo riguardo è opportuno fare riferimento al caso richiamato dalla difesa della Fondazione (cfr. pag. 2 della memoria difensiva del 18 febbraio 2013, alla nota 2), avente ad oggetto la nomina del Presidente dell’Autorità portuale di Cagliari. In quella circostanza la prima Sezione del T.A.R. Sardegna, con sentenza 24 maggio 2012, n. 520, aveva respinto il ricorso proposto da un controinteressato avverso la nomina del nuovo Presidente, osservando che “se la nomina è caratterizzata da un’amplissima discrezionalità e presenta i caratteri della fiduciarietà, il controllo giurisdizionale non può che limitarsi alla verifica della sussistenza del requisito richiesto”. Ma, nonostante questo esito iniziale, proprio la vicenda richiamata conferma (invece che smentirla) l’esattezza dell’impostazione sin qui sostenuta, per tre ordini di ragioni: - perché nel caso esaminato dalla richiamata sentenza n. 520/2012 di questo Tribunale la nomina aveva ad oggetto un incarico per il quale “non è richiesto uno specifico titolo di studio, né uno specifico percorso professionale” (così testualmente si legge nella sentenza), mentre nel caso ora in esame il Sovrintendente della Fondazione Teatro lirico di Cagliari deve -per legge e per statuto- essere in possesso di “specifica e comprovata esperienza nel settore dell’organizzazione musicale e della gestione di enti consimili” (vedi supra); - perché nel caso esaminato dalla stessa sentenza n. 520/2012 di questo Tribunale risultava essere stato “rispettato il procedimento con il quale si deve arrivare all’atto di nomina del Presidente, nel verificare che il soggetto scelto sia dotato del requisito della massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell’economia dei trasporti e portuale” (così testualmente si legge nella sentenza), mentre nel caso che ora ci occupa il procedimento previsto per la nomina è stato sotto vari aspetti disatteso e N. 00110/2013 REG.RIC. http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Cagliari/Sezione … 26 di 29 08/11/2013 17.18 non vi è stata alcuna concreta verifica, e correlata motivazione, in ordine al possesso dei requisiti professionali richiesti per la nomina (vedi supra); - perché, soprattutto, la sentenza n. 520/2012 di questo Tribunale è stata annullata dal Consiglio di Stato con sentenza della IV Sezione, 25 luglio 2013, n. 8214, con la quale il Giudice di appello, pur riconoscendo la natura fiduciaria e di alta amministrazione dell’incarico di Presidente dell’Autorità portuale, ha evidenziato che l’atto di nomina è “pur sempre assistito dalle garanzie generali e dai limiti propri degli atti amministrativi, essendo pur sempre volto alla cura e al perseguimento degli interessi pubblici”, per cui la “fiduciarietà della nomina non può…essere ancorata a criteri personali”, giacché “le conoscenze di carattere tecnico sono…una condizione assolutamente necessaria”. Questa stessa impostazione deve a maggior ragione applicarsi nel caso ora a giudizio, che riguarda un incarico -fiduciario sì, ma- allo stesso tempo connotato da requisiti tecnico-professionali piuttosto stringenti, nonché pienamente giustificati dalle funzioni tecnico-amministrative affidate al Sovrintendente della Fondazione dall’art. 9 dello statuto. Pertanto anche l’esaminata censura merita accoglimento. 4. Con il quarto motivo la ricorrente deduce diverse doglianze, interamente riconducibili ai meccanismi formali che regolano le riunioni del Consiglio di amministrazione della Fondazione, nonché alla verbalizzazione delle stesse. Il Collegio ritiene che tali censure siano da considerare assorbite dalla piena fondatezza dei primi tre motivi già esaminati, che comporta comunque l’accoglimento del ricorso. Difatti tali doglianze, come si è visto pienamente condivise dal Collegio, sono di contenuto spiccatamente sostanziale, a differenza di quelle ora in esame, che riguardano le regole formali sul funzionamento e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio di amministrazione e almeno in parte presuppongono un “incidente di falso” che la ricorrente non ha concretamente proposto (quanto meno nei termini N. 00110/2013 REG.RIC. http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Cagliari/Sezione … 27 di 29 08/11/2013 17.18 prescritti dall’art. 77, comma 1, del codice del processo amministrativo) e che sarebbe comunque da escludere in virtù del secondo comma dello stesso art. 77, a mente del quale “qualora la controversia possa essere decisa indipendentemente dal documento del quale è dedotta la falsità, il collegio pronuncia sulla controversia”. Per quanto premesso il ricorso principale merita parziale accoglimento, con il conseguente annullamento degli impugnati verbali del Consiglio di amministrazione 1 ottobre 2012, 15 ottobre 2012 e 20 dicembre 2012, nella parte in cui hanno ad oggetto la nomina a Sovrintendente della sig.ra Crivellenti. Viceversa devono dichiararsi inammissibili i motivi aggiunti depositati in data 10 aprile 2013 - aventi ad oggetto la nota del Ministero dei Beni culturali 8 marzo 2013, n. 4500/S.37.04.01.11.2 e l’allegato parere dell’Ufficio legale del Ministero- trattandosi di atti privi di portata lesiva, posto che la nomina del Sovrintendente rientra nell’esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione della Fondazione. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie in parte il ricorso introduttivo e, per l’effetto, annulla i verbali del Consiglio di amministrazione in data 1 ottobre 2012, 15 ottobre 2012 e 20 dicembre 2012, nei limiti in cui hanno ad oggetto la nomina della sig.ra Marcella Crivellenti a Sovrintendente della Fondazione Teatro lirico di Cagliari. Dichiara inammissibili i motivi aggiunti, nonché le domande di annullamento della nota del Ministero per i Beni e le attività culturali n. 16522/2012 e del contratto stipulato dalla Fondazione Teatro lirico con la controinteressata, contenute nel ricorso principale. Condanna la Fondazione Teatro lirico di Cagliari al pagamento delle spese N. 00110/2013 REG.RIC. http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Cagliari/Sezione … 28 di 29 08/11/2013 17.18 di giudizio in favore del ricorrente e dell’interveniente, che liquida rispettivamente in € 4000,00 (quattromila/00) ed € 2.000,00 (duemila/00), oltre agli accessori di legge e al contributo unificato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati: Francesco Scano, Presidente Tito Aru, Consigliere Antonio Plaisant, Consigliere, Estensore L’ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 08/11/2013 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) N. 00110/2013 REG.RIC. http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Cagliari/Sezione … 29 di 29 08/11/2013 17.18