Sentenza favorevole al maestro nominato da Floris e cacciato senza mai entrare in consiglio
I giudici: Giorgio Baggiani non poteva essere revocato dal cda
Ha fatto di tutto, Massimo Zedda, per cacciare Giorgio Baggiani dal consiglio di amministrazione della Fondazione del teatro lirico alla fine del 2012 e sostituirlo con Corrado Cabras. Ma secondo il Tar lo ha fatto illegittimamente e dunque Baggiani deve essere reintegrato nel cda mentre Cabras deve lasciarlo.
La sentenza, che deve essere immediatamente eseguita, è stata emessa dalla seconda sezione del tribunale amministrativo regionale ed è stata pubblicata ieri assieme ad altre due che mettono una pietra sopra la contestatissima nomina di Marcella Crivellenti a sovrintendente.
Zedda ha fatto di tutto per sostituire Baggiani, si diceva. Non lo voleva nel cda perché il trombettista era stato nominato dal suo predecessore Emilio Floris poco prima delle elezioni, il 26 maggio del 2011. E che non lo volesse era stato chiaro da subito. Intanto perché il sindaco-presidente della fondazione non solo non aveva mai fatto entrare Baggiani nel cda, rinviando sempre la discussione dello specifico punto all'ordine del giorno, ma a dicembre del 2011 aveva indetto un bando pubblico per la nomina di un componente del consiglio. Sette mesi dopo, il 17 luglio del 2012, il sindaco aveva nominato Cristiano Cincotti nel cda e il 17 dicembre dello stesso anno con due atti contestuali aveva revocato Baggiani e fatto entrare Cabras, che aveva partecipato alla selezione. Insomma, il trombettista era stato fatto fuori senza che avesse mai messo piede in consiglio di amministrazione.
PARADOSSI E CONFLITTI Ciononostante, quando Baggiani presenta il ricorso i legali del Comune e della Fondazione gli contestano il fatto di non aver partecipato a quella selezione né di averla impugnata. I giudici del Tar sul punto sono chiari: perché, se era già stato nominato, avrebbe dovuto partecipare a un nuovo bando?
Altra contestazione: l'avvocato del Comune (Carla Curreli) sostiene che Baggiani fosse in conflitto di interesse nonché incompatibile con l'amministrazione civica perché la Corte dei conti aveva aperto un'indagine sui compensi - 33.044 euro - versati al maestro dal Comune in qualità di vice direttore della scuola civica di musica. Anche su questo i giudici bocciano il Comune perché il regolamento sull'incompatibilità varato dal consiglio comunale, che prevede che chi è in lite col Comune non possa avervi rapporti, non può essere applicato al caso specifico.
TUTTE LE SCUSE Il Tar si sofferma sulla mancata convocazione di Baggiani nel cda ricostruendo le motivazioni addotte dal sindaco: il 31 giugno 2011 Zedda dice che prima deve fare «qualche verifica», in quella successiva del 18 luglio rinvia il punto all'ordine del giorno, il 23 dicembre e il 18 gennaio 2012 il presidente aveva «improcrastinabili impegni» proprio nei momenti in cui si doveva trattare la vicenda, a maggio e giugno il caso non risulta all'ordine del giorno, a luglio viene nominato Cincotti, a settembre il presidente dice di voler parlare con Baggiani, a ottobre non viene trattata fino a quando, a dicembre, viene nominato Cabras. Paradossalmente i legali di Zedda sostengono che la revoca di Baggiani dal cda avviene perché non è mai stata fatta la verifica della sua nomina, che come ha dimostrato la difesa del musicista (Rosalia Bizzarro) non è mai stata fatta per volere del sindaco.
Obietta poi, Zedda che quella Baggiani non rappresentava una nomina fiduciaria. E anche in questo viene smentito dal Tar che sostiene che, al contrario, i componenti del cda devono essere autonomi nei confronti degli enti che li hanno nominati.
Infine, per legittimare la sua decisione, il presidente della fondazione fa un altro tentativo, sostenendo che quella di Baggiani da parte di Floris non fu una vera nomina ma una semplice proposta. Il Tar ricorda che a definirla nomina è proprio lo Statuto della fondazione, che il presidente dovrebbe conoscere. Sul punto i giudici sono severi: «Se così non fosse sarebbe sufficiente non inserire un punto all'ordine del giorno per conservare un potere di revoca sottratto ad ogni limite e principio regolatore».
Fabio Manca