TERREMOTO AL LIRICO. Il Tar ha accolto i ricorsi presentati da Mauro Meli e Angela Spocci
«Fu indetta una selezione pubblica ma il bando fu ignorato»
La nomina a sovrintendente del Lirico di Marcella Crivellenti è illegittima. Così come lo è la revoca del maestro Giorgio Baggiani dal consiglio di amministrazione della Fondazione. Con tre clamorose sentenze, i giudici della seconda sezione del Tar Sardegna hanno accolto ieri i ricorsi presentati, oltre che da Baggiani, anche da Mauro Meli e Angela Spocci - due dei candidati alla guida del Teatro -, infliggendo un duro colpo al sindaco Massimo Zedda, protagonista, a fine 2012, di un braccio di ferro con parte del Cda e i sindacati che contestavano la legittimità della nomina della manager barese.
VIOLATO IL BANDO Durissimo è soprattutto il giudizio sulla irregolarità dell'investitura della Crivellenti, fortemente voluta da Zedda, che potrebbe avere riflessi pesanti anche nell'inchiesta penale in corso che vede il sindaco indagato per falso e abuso d'ufficio. Irregolarità che per i giudici amministrativi è palese: una volta che il cda aveva deciso di procedere alla selezione pubblica per la scelta del sovrintendente, Zedda non poteva più tornare indietro come invece fece nel cda del 1 ottobre 2012, quando ignorò i 44 curricula pervenuti e tirò fuori a sorpresa il nome della Crivellenti che non aveva neanche presentato domanda.
NIENTE PAR CONDICIO «La Fondazione - scrive sul punto il Tar - aveva inteso autovincolarsi» e «per poter legittimamente sottrarsi agli impegni assunti con la pubblicazione del bando, avrebbe potuto soltanto procedere a una revoca motivata della procedura, non certo disapplicare di fatto le regole cui si era autovincolata». Invece «dopo aver assunto impegni così precisi la Fondazione li ha completamente disattesi, nominando una candidata che neppure aveva avanzato la propria manifestazione di interesse nelle forme richieste dal bando». E siccome - prosegue il Tar - «la Fondazione è un ente formalmente privatistico ma in buona parte assoggettato ad un regime pubblicistico» non si può fare ciò che si vuole, ma la gestione deve essere ispirata «ai principi di imparzialità e trasparenza» e «all'obbligo di motivazione esaustiva e logica». Ecco perché - spiegano i giudici - con la nomina della Crivellenti il cda ha «immotivamente violato - senza nemmeno revocarla formalmente - la procedura di selezione che aveva esso stesso approvato, ha smentito il metodo di analisi stabilito nella precedente seduta del 21 settembre (quello cioè di consentire un'effettiva e ponderata analisi dei curricula) e ha gravemente alterato la par condicio fra i candidati, dando ingresso a una candidatura proposta al di fuori delle regole del bando».
COMPETENZE CARENTI Ma non è tutto: il Tar ha anche demolito la tesi secondo cui la scelta del sovrintendente è un atto sostanzialmente discrezionale del Cda, citando tra l'altro la sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato la nomina di Piergiorgio Massidda a presidente dell'Autorità portuale per carenza di competenze. La lettura del verbale (contestato da alcuni consiglieri) della riunione del cda 1 ottobre - spiegano i giudici - «dimostra che le scelte della Fondazione sono state adottate del tutto al di fuori del percorso logico-giuridico previsto dallo Statuto» che «delinea un rapporto tra il Cda e il nominato fondato su una fiducia non già di carattere personale bensì anche tecnica, ricollegabile cioè alla “specifica e comprovata esperienza nel settore dell'organizzazione musicale e nella gestione di enti consimili”». In realtà «nel caso di specie non è dato riscontrare nulla di tutto questo» in quanto Zedda ha fondato la candidatura della Crivellenti, che non è neanche laureata, «sul fatto che “trattasi di persona di mia fiducia”, limitandosi ad aggiungere che “la candidata possiede la competenza e la capacità di ricoprire il ruolo”».
SCELTA DAL PRESIDENTE In definitiva, al di là della reale o meno unanimità espressa dal Cda, secondo il Tar si è trattato di una «sorta di nomina del presidente (cioè di Zedda), legata a motivi di opportunità politico-amministrativa, tanto è vero che lo stesso presidente si è assunto per intero la responsabilità della scelta, dichiarandosi consapevole delle perplessità espresse da tre consiglieri». Più di una sconfitta: una catastrofe.
Massimo Ledda
Il commento di Zedda
«Ho agito
nell'interesse
del teatro»
«Come sempre ho fatto e farò, accolgo serenamente i risultati del lavoro del Tar Sardegna. Dopo aver preso visione del contenuto dei pronunciamenti mi riservo ulteriori approfondimenti che saranno effettuati nei prossimi giorni. Resto sicuro, in ogni caso, di aver agito nell'interesse esclusivo della Fondazione del teatro lirico di Cagliari per garantire un corretto e trasparente utilizzo delle risorse pubbliche». Così il sindaco Massimo Zedda ha commentato le sentenze del Tar sulla illegittimità degli atti da lui compiuti al Lirico.
FARRIS: «DOPPIA MORALE» Di tenore opposto le dichiarazioni di Giuseppe Farris, capogruppo del Pdl in Consiglio comunale. «La sentenza del Tar certifica un'illegittimità di solare evidenza che solo Zedda e il suo cerchio magico non volevano vedere. Il giovane sindaco si è mosso come un vecchio politico, assumendo un comportamento che ha oscillato fra furbizia e arroganza, in ogni caso sempre improntato verso una doppia morale: rispetto formalistico e ultrarigoroso delle leggi nella gestione della vicenda dei chioschetti; leggerezza e noncuranza per la Fondazione».