Rassegna Stampa

La Nuova Sardegna

Lirico, la nomina della sovrintendente bocciata dal Tar

Fonte: La Nuova Sardegna
11 novembre 2013

La sentenza: Marcella Crivellenti non ha le competenze Bufera anche nel cda, accolto il ricorso di un escluso




di Mauro Lissia wCAGLIARI

La procedura di nomina di Marcella Crivellenti a sovrintendente del teatro lirico è illegittima perché non ha tenuto conto dei vincoli contenuti nella manifestazione d’interesse bandita dal consiglio di amministrazione e ha violato la par condicio fra i candidati. Di più: la candidata, imposta dal sindaco-presidente della Fondazione Massimo Zedda, non ha i requisiti e le competenze stabiliti dallo statuto e dalle norme ministeriali che regolano la scelta dei sovrintendenti, quindi non può ricoprire l’incarico. Stavolta non sono i sindacati a parlare, ma i giudici della seconda sezione del Tar che hanno accolto quasi integralmente i ricorsi presentati contro la nomina della Crivellenti da due candidati esclusi, Angela Spocci e Mauro Meli, tutelati dagli avvocati Andrea Pubusa e Annalisa Molinari. La sentenza - il relatore è Antonio Plaisant - scalza alla radice tutte le decisioni del sindaco Zedda e del suo consiglio di amministrazione, confermando pienamente la fondatezza delle proteste sindacali andate avanti per mesi dopo l’imposizione della professionista barese alla guida del teatro. Il Tar ha dato ragione anche al maestro Giorgio Baggiani, difeso dall’avvocato Rosalia Maria Bizzarro, che Zedda aveva cacciato senza alcuna motivazione formale dall’organo amministrativo per sostituirlo con un membro di propria fiducia che gli garantisse la maggioranza: Baggiani dovrà essere reintegrato nel cda, da cui dovrebbe uscire immediatamente il fotografo Corrado Cabras che ne aveva preso illegittimamente il posto. La fondazione è stata condannata a pagare tutte le spese dei tre giudizi, mentre resta un punto interrogativo sulla possibilità che la Crivellenti debba lasciare subito la poltrona del Lirico: la decisione del Tar annulla i verbali del cda in cui, in vari e controversi passaggi, è maturata la nomina, col dissenso dichiarato del consigliere Gualtiero Cualbu. Ma non può inficiare la validità del contratto, una competenza che riguarda il giudice civile. A meno che la sovrintendente non scelga di farsi da parte, si profila quindi una situazione paradossale: la Fondazione dovrebbe pagare il sontuoso stipendio alla Crivellenti senza che la professionista possa svolgere legittimamente il suo compito all’interno del teatro. Qualsiasi atto venga firmato da oggi in poi sarebbe nullo, allo stesso tempo il rapporto di lavoro resta. Da qui a prevedere un costoso contenzioso tra la Fondazione e la sovrintendente defenestrata il passo è breve, con inevitabili danni erariali sui quali valuterà la Corte dei Conti. Ma torniamo alle due sentenze. Al di là degli aspetti tecnico-giuridici più complessi il ragionamento del giudice Plaisant è semplice e ricalca le tesi sostenute nei ricorsi. Prima di tutto la manifestazione di interesse: Zedda e il cda l’hanno bandita con norme, criteri e scadenze rigorose, ma poi se la sono rimangiata quando il sindaco ha portato in seduta di cda fuori tempo massimo e al di fuori dal bando pubblico il nome della Crivellenti sostenuto da un curriculum desolante. Poi il mancato rispetto delle procedure amministrative generali, che per il giudice configurano «macroscopiche illegittimità» con la violazione dei più banali «principi di imparzialità e trasparenza». Una sequenza di sfondoni procedurali che il giudice Plaisant elenca impietosamente nella sentenza, mettendo a nudo la leggerezza con cui il problema centrale della nomina, col teatro lirico in crisi, è stato affrontato. La decisione del Tar peserà sul procedimento penale che la Procura ha aperto contro Zedda, accusato di falso e abuso d’ufficio: la violazione delle norme «autovincolanti» del bando e il vantaggio assegnato alla Crivellenti - lo stipendio - senza che possedesse i requisiti ora hanno trovato conferma in un giudizio. Scrive fra l’altro il giudice Plaisant: «Il tenore della verbalizzazione dell’impugnata nomina dimostra che le scelte della Fondazione sono state adottate del tutto al di fuori del percorso logico-giuridico previsto dall’articolo 9 dello statuto, il quale prevede che il sovrintendente sia nominato dal consiglio di amministrazione». Ma soprattutto la «nomina del presidente» è viziata dalla totale assenza dei requisiti professionali della Crivellenti. Un’analogia questa con la vicenda di Piergiorgio Massidda, che il Consiglio di Stato ha dichiarato inadeguato a gestire l’Autorità portuale di Cagliari e che malgrado la sentenza definitiva non ha ancora lasciato la lucrosissima poltrona.