Confermata la decisione del Tar Sardegna
Un atto amministrativo come tale, normalmente, può disporre solo per il futuro e non ha valore per il passato
Il provvedimento con cui un'Autorità d'Ambito determina l'articolazione della tariffa relativa ai consumi idrici è un atto amministrativo, di regola irretroattivo, che introduce in via autoritativa e unilaterale una prestazione imposta per la fruizione di un servizio essenziale. Lo ha stabilito la sentenza numero 4301 del 9 settembre 2008 della VI Sezione del Consiglio di Stato che, per questo motivo, ha confermato l'impugnata pronuncia del Tar Sardegna.
LA VICENDA Un'impresa sarda ha impugnato la determinazione di articolazione tariffaria del servizio idrico integrato dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della Sardegna (AATO), del 30 novembre 2005, pubblicata nel Buras del 29 dicembre 2005. Tra gli altri motivi di ricorso, la ricorrente ha contestato che l'impugnata determinazione fosse illegittima per violazione del principio di irretroattività, per avere la stessa introdotto la nuova tariffa a far data dal primo gennaio 2005, pur essendo stata adottata alla fine del mese di dicembre dello stesso anno. Il Tar Sardegna, pur respingendo gli altri motivi di ricorso, ha accolto quest'ultimo proprio in riferimento alla decorrenza retroattiva del regime tariffario in data anteriore (01.01.2005) rispetto a quella di adozione e pubblicazione della delibera.
Si è così giunti al procedimento di appello promosso dalla citata Autorità d'Ambito della Sardegna, ad esito del quale il Consiglio di Stato, giudicando infondata l'impugnativa, ha confermato la sentenza del Tar Sardegna.
LA SENTENZA Osserva, infatti, la VI Sezione: «La giurisprudenza amministrativa ha più volte posto in rilievo che la regola di irretroattività dell'azione amministrativa è espressione dell'esigenza di garantire la certezza dei rapporti giuridici, oltreché del principio di legalità che, segnatamente in presenza di provvedimenti limitativi della sfera giuridica del privato (tali sono quelli introduttivi di prestazioni imposte), impedisce di incidere unilateralmente e con effetto “ex ante” sulle situazioni soggettive del privato (Cons. St., Sez. IV, n. 1317 del 07.03.2001; Sez. VI, n. 2045 del 01.12.1999; Sez. IV, n. 502 del 30.03.1998)».
Ulteriore limite alla retroattività, dice ancora il Collegio, «discende dalla regola di irretroattività degli atti a contenuto normativo dettata dall'articolo 11 delle disposizioni sulla legge in generale. Detta regola può ricevere deroga per effetto di una disposizione di legge pari ordinata e non in sede di esercizio del potere regolamentare che è fonte normativa gerarchicamente subordinata. Pertanto solo in presenza di una norma di legge che a ciò abiliti gli atti e regolamenti amministrativi possono avere efficacia retroattiva». Con l'introduzione dell'articolo 21 bis della Legge numero 241/1990 (Legge sul procedimento amministrativo) questo principio, dice il Consiglio di Stato, ha poi trovato puntuale codifica nella parte in cui dispone che «il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata» o qualora «la comunicazione non sia possibile mediante forme di pubblicità idonee». Il Tar Sardegna, conclude la sentenza, «ha, pertanto, correttamente raccordato l'obbligo di contribuzione per utilizzo delle risorse idriche a partire dalla data di pubblicazione della delibera dell'A.A.T.O. Sardegna sul nuovo regime tariffario».
A cura dello Studio legale dell'avvocato Antonino Menne
04/12/2008