Rassegna Stampa

L'Unione Sarda

Pubblico impiego, le nuove norme sulle assenze dal lavoro per malattia

Fonte: L'Unione Sarda
26 novembre 2008

Certificazioni mediche, ricoveri ospedalieri: ecco cosa cambia con i provvedimenti del governo



Le nuove norme approvate dal ministero della Funzione pubblica tengono conto di quanto previsto dai contratti nazionali. In pratica non saranno tagliate le indennità per i giorni di convalescenza successivi all'uscita dall'ospedale.
Il mondo del pubblico impiego può contare su un miglioramento dei provvedimenti assunti dal governo.
IL RICOVERO IN OSPEDALE Il ricovero in ospedale, contrariamente a quanto in un primo momento sancito dal ministero della Funzione pubblica, fa scattare «il trattamento più favorevole previsto dai contratti nazionali». In pratica, nel caso di assenza per malattia, che comporta un ricovero in ospedale, sono state abolite le drastiche esclusioni di tutte le indennità accessorie garantite al personale del pubblico impiego. La normativa prevede anche che «il trattamento più favorevole non è limitato ai giorni di ricovero, ma si estende all'intero evento collegato al ricovero». In altre parole non sono da «tagliare le indennità anche per i giorni di convalescenza dopo l'uscita dall'ospedale».
IL CONTENUTO DELLA NORMATIVA Le nuove norme approvate dal ministero della Funzione pubblica, scaturiscono da una interpretazione delle norme anti-assenteismo rivolta al ministero dell'Ambiente e rappresentano un successo non solo dei sindacati ma in genere di tutti i dipendenti pubblici che, per altro, ancora oggi contestano le norme ministeriali. Il via libera alla normativa approvata della Funzione pubblica è collegata a quanto contenuto nei contratti nazionali, nel caso in cui l'assenza sia dovuta «a ricovero ospedaliero o in day hospital». Rientrano nella stessa normativa anche le «patologie gravi che richiedano terapie salvavita». Poiché la normativa non faceva cenno su come agire dopo l'uscita dall'ospedale, numerose amministrazioni pubbliche si erano orientate in senso restrittivo considerando che la convalescenza, ovviamente limitata ai primi 10 giorni di assenza dal lavoro, fosse soggetta al taglio dell'indennità. Il ministero ha invece precisato che il ricovero estende il trattamento di favore anche ai giorni successivi.
I DESTINATARI Tutti i provvedimenti assunti dal ministero della Funzione pubblica nel caso in cui il dipendente si assenti per malattia riguardano esclusivamente il personale della pubblica amministrazione. Sono esclusi quindi tutti i lavoratori del settore privato o autonomi che continuano ad essere regolamentati dalla vecchia normativa dove non è prevista alcuna decurtazione dello stipendio soprattutto per le varie indennità corrisposte con continuità.
In alcuni comparti del pubblico impiego, in base ai contratti collettivi di lavoro sottoscritti, la nuova normativa veniva applicata in maniera restrittiva. È questo il caso dei dipendenti ministeriali, del personale della scuola e in particolare del comparto università dove i giorni di ricovero venivano esclusi dal calcolo delle assenze di malattia, mentre non erano considerati allo stesso modo i giorni della convalescenza. Sulla base della nuova normativa queste amministrazioni dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni che riguardano, come detto, patologie gravi, da curare in ospedale, e in genere che richiedano trattamenti salvavita. Le agevolazioni, comunque, non riguarderanno solo alcune amministrazioni pubbliche ma saranno estese a tutto indistintamente il personale del pubblico impiego.
LA CERTIFICAZIONE DELL'ASSENZA Le modalità di certificazione dell'assenza anche in base alla nuova normativa non presentano grosse variazioni. In linea di massima viene richiesto il certificato di ricovero e quello attestante il periodo della convalescenza. Nel caso di ricovero in struttura privata, così come per la documentazione della convalescenza, è indispensabile che il dipendente provveda a farsi rilasciare la certificazione esclusivamente dal servizio sanitario nazionale o da un medico convenzionato.

26/11/2008