POETTO. Il Tribunale chiarisce gli effetti della legge regionale: «Vale solo per il futuro»
«La salva-chioschi non può essere un condono occulto»
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Due a zero per la Procura. Dopo il Gip anche il Tribunale del Riesame ha confermato il sequestro preventivo dei 15 baretti abusivi del Poetto, respingendo il ricorso presentato dai legali della difesa Matteo Pinna e Benedetto Ballero. Ma soprattutto i giudici hanno spiegato che la legge regionale salva-chioschi approvata il 10 aprile può valere per il futuro, ma di certo non sana gli abusi edilizi commessi sino ad oggi. A questo punto ai 18 titolari indagati per violazioni urbanistiche e paesaggistiche non resta che la strada assai impervia della Cassazione, che potrebbe però pronunciarsi fra qualche mese, a stagione balneare abbondantemente iniziata se non ormai finita. Oppure fare ciò che si sarebbe dovuto fare sei mesi fa: cioè smontare i chioschi per rimontarli a ridosso dell'estate con in mano una nuova autorizzazione.
LA VICENDA Un anno fa, demoliti i precedenti baretti abusivi e in attesa dell'approvazione del Pul, il Comune aveva infatti rilasciato 15 concessioni provvisorie per realizzare delle strutture amovibili in legno. L'autorizzazione prevedeva però che entro il 31 ottobre i nuovi chioschi fossero smontati e che per la stagione estiva 2013 si rinnovasse l'intero iter. Le strutture invece sono rimaste in piedi mentre la Regione solo il 10 aprile è riuscita a varare la salva-chioschi. Nel frattempo però, dopo le relazioni della polizia municipale e della Capitaneria di Porto, è intervenuto il pm Gaetano Porcu: scaduta l'autorizzazione i baretti avrebbero dovuto essere smontati e, a partire da quel momento, sono da ritenersi a tutti gli effetti abusivi. Una tesi fatta propria sia dal Gip Cristina Ornano che adesso dai giudici del Riesame (presidente Claudio Gatti, a latere Ermengarda Ferrarese e Giorgio Cannas), i quali nella loro ordinanza spiegano di condividere pienamente la motivazione del primo provvedimento.
LA LEGGE NON È CONDONO Ma per la prima volta esprimono una valutazione sulla legge regionale 8 e sul precedente decreto dell'assessorato agli Enti Locali, in cui si consente al Comune di «autorizzare il mantenimento delle opere già esistenti» e «regolarmente autorizzate» sino all'approvazione del Pul. Interventi normativi che secondo il Tribunale «possono assumere rilevanza per il futuro ma non possono incidere sui reati già commessi anche perché la legge regionale non può introdurre un condono mascherato», senza considerare che «le opere sono, allo stato, abusive e come tali non potrebbero essere mantenute». Respinta anche la teoria della difesa che poggiava sulle proroghe concesse dal Comune per smontare i baretti (l'ultima al 30 gennaio), proroghe che - scrive il Tribunale - «non hanno inciso minimamente sulla data di consumazione dei reati perché la scadenza originaria era quella del 31 ottobre 2012 ed era quella la data nella quale i chioschi dovevano essere smontati».
Massimo Ledda