Rassegna Stampa

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Baretti Poetto, Ballero (Pd) attacca la giunta: "Bastava imitare Quartu"

Fonte: web Castedduonline.it
9 aprile 2013

Scontro sui servizi in spiaggia


di  Maurizio Bistrusso

Martedì 09 Aprile 2013 | 00:45

Baretti del Poetto, duro attacco del consigliere del Pd Francesco Ballero, che in una nota diffusa ieri notte critica l'operato dell'assessore all'Urbanistica Paolo Frau. Ballero contesta al Comune di Cagliari errori importanti nella gestione del caso baretti, su tutti quello di non avere applicato le stesse regole che al Poetto di Quartu consentono tuttora di tenere aperti i chioschi. Ecco la nota integrale di Ballero: "La spiaggia del Poetto è tutelata con vincolo paesaggistico che ai sensi dell'art. 12 del PPR si possono fare solo le opere precarie di cui alla legge regionale n. 23/1993 art. 13 lett. m.La questione dei chioschi del Poetto però, per essere meglio compresa, deve entrare più nel dettaglio.
Nessuna di tali norme identifica temporaneità in stagionalità. Io ho sempre detto che spetta alle amministrazioni locali ai sensi della legge 4 dicembre 1993 n. 494 art. 6 comma terzo ed alla Delibera di Giunta regionale 17/20 del 23/03/99 (questa è la normativa applicabile sino alla prossima approvazione di PUL) declinare la temporaneità per le opere precarie previste dal nostro PUC all'art. 30.
Cagliari e Quartu lo hanno fatto deliberando un regolamento (quello di cagliari è la Delibera n. 96 del 1999 art. 7). I regolamenti sono tra loro molto simili (come simili sono le norme del PUC). Entrambi lo hanno seguito sino a pochi anni fa (Cagliari sino al 2009 e ci sono gli atti del comune a dimostrarlo)
Poi il comune di Cagliari è inciampato nella sentenza del TAR sardegna "Palmette" 914 del 2011. la quale parla di stagionalità per tale chioschetto e credo che sulla base di tale sentenza sono poi seguite tutte le autorizzazioni del Comune di Cagliari sempre limitate alla stagionalità 31/10/2012 in quanto tutto e tutto ciò che non veniva smontato per quella data diventava volume.
La verità però è che una sentenza è una sentenza e decide un caso specifico. L'amministrazione è tenuta ad uniformarsi per i casi identici ma come vedremo i chioschi del poetto di cui si parla oggi non sono casi identici a quello delle palmette.
Il Comune di Cagliari ha considerato quel passo della sentenza erroneamente come un passo del nostro PUC (andando ben oltre la volontà del TAR di decidere un caso specifico diverso : le Palmette erano una struttura abusiva anche ai sensi del regolamento).
Con quel regolamento il comune di Cagliari nel 1999 ha ritenuto di dare giusta specificazione dell'art. 13 lett. m della L.R. n. 23/85 ed oggi sarebbe conforme anche dell'art. 3 del DPR 380/2001 e quindi al PPR.
Invece oggi cambiando rotta di 180 gradi ritiene di essere coerente con le decisioni del Consiglio di Stato 7789 del 2009 e di tutte quelle (anche penali) che genericamente dicono che la permanenza oltre il tempo determinato dal Comune indicato come stagionale è reato. Ma questo può avvenire solo quando il comune decide per determinate spiagge il termine stagionale.
Di solito è questa l'esigenza delle spiagge turistiche (non urbane) ma per quelle urbane nessuna di tali norme o di tali sentenze dicono che il Comune non ha il potere di stabilire congruamente una diversa temporaneità ossia la permanenza durante l'inverno.
Stabiliscono solo alcuni principi e questi non devono essere violati perchè se non interviene l'elusione del precario e quindi il reato.
Il Comune di Cagliari continua a dire nei suoi provvedenti la stagionalità è stata affermata dalla sentenza del TAR n. 914/2011 (Palmette). Ma credo che il TAR in quella diversa situazione sia stato indotto in errore.
Quale è stato ?
Semplice, il TAR non ha avuto la possibilità (semplicemente perchè nè il ricorrente e né il Comune lo hanno introdotto) di considerare che nel Comune di Cagliari (ai sensi di della legge 4 dicembre 1993 n. 494 art. 6 comma terzo ed alla Delibera di Giunta regionale 17/20 del 23/03/99 ) aveva definito una temporaneità nell'art. 7 del regolamento sopra citato.
Il regolamento, per Statuto del Comune di Cagliari, è un atto sovraordinato rispetto a tutti gli altri atti del Comune (escluso, ovviamente, allo Statuto) .
Così si comprende il grande equivoco del Comune.
Non avendo avuto il TAR l'occasione di esaminare e conoscere l'esistenza del regolamento non ha potuto correttamente interpretare il PUC.
Questo mancato chiarimento ha confuso gli uffici del Comune ed ha creato molti problemi.
Credo che neppure la procura nè abbia avuto contezza (ed infatti nel decreto ultimo non si fa riferimento all'esistenza di tale regolamento).
Ed allora la domanda che si fanno tutti e che neppure il sequestro da ultimo disposto riesce a rispondete è sempre la solita : come mai a Cagliari c'è reato ed a Quartu no? Semplice a Quartu applicano il regolamento (12 mesi per le strutture precarie nei limiti della concessione) mentre a Cagliari no, per l'errore che ho chiarito hanno limitato le autorizzazioni al 31/10/2012, e su tale presupposto oggi non vuole riconoscere l'accertamento di conformità.
La tesi qui esposta si poggia sul riconoscimento del potere in capo al Comune (L.494/93) di definire la temporaneità e sul fatto che il Comune di Cagliari lo abbia fatto con un regolamento ben nel 1999
Ed allora qualcuno dice che tale Regolamento di cagliari non sia valido perchè non ha seguito la procedura prevista per gli strumenti urbanistici (o meglio per il piano particolareggiato) diversamente da quanto è avvenuto per Quartu. Ma questo non è vero. Non è vero che deve essere approvato in tal modo (ditemi quale legge lo impone? ) e non è vero che così è stato approvato il regolamento del Comune di Quartu.
Il comune di Quartu ha approvato il regolamento con delle semplici delibere di approvazione (non con adozione ed approvazione).
ho già chiarito che la normativa su cui poggia il regolamento è la legge 494 del 1993 e la delibera di Giunta regionale 17/2 del 23.032.99 e chiunque può verificare che non c'è una tale prescrizione.
Ed allora perché lo sostiene l'assessore Frau? Non riesco a capirlo.
Non può essere la legge 23 del 1985 in quanto questa fa solo riferimento a dei piani di accesso al mare che i comuni dovevano approvate come strumenti urbanistici entro 6 mesi
Nel nostro caso i PUL trovano la loro disciplina nella legge 494 del 1993.
Per tutte queste ragioni io non posso ritenere corretto quanto ha fatto il comune in questi giorni.
Foto: la spiaggia del Poetto è tutelata con vincolo paesaggistico che ai sensi dell'art. 12 del PPR si possono fare solo le opere precarie di cui alla legge regionale n. 23/1993 art. 13 lett. m. La questione dei chioschi del Poetto però, per essere meglio compresa, deve entrare più nel dettaglio. Nessuna di tali norme identifica temporaneità in stagionalità. Io ho sempre detto che spetta alle amministrazioni locali ai sensi della legge 4 dicembre 1993 n. 494 art. 6 comma terzo ed alla Delibera di Giunta regionale 17/20 del 23/03/99 (questa è la normativa applicabile sino alla prossima approvazione di PUL) declinare la temporaneità per le opere precarie previste dal nostro PUC all'art. 30. Cagliari e Quartu lo hanno fatto deliberando un regolamento (quello di cagliari è la Delibera n. 96 del 1999 art. 7). I regolamenti sono tra loro molto simili (come simili sono le norme del PUC). Entrambi lo hanno seguito sino a pochi anni fa (Cagliari sino al 2009 e ci sono gli atti del comune a dimostrarlo) Poi il comune di Cagliari è inciampato nella sentenza del TAR sardegna "Palmette" 914 del 2011 la quale parla di stagionalità per tale chioschetto e credo che sulla base di tale sentenza sono poi seguite tutte le autorizzazioni del Comune di Cagliari sempre limitate alla stagionalità 31/10/2012 in quanto tutto e tutto ciò che non veniva smontato per quella data diventava volume. La verità però è che una sentenza è una sentenza e decide un caso specifico. L'amministrazione è tenuta ad uniformarsi per i casi identici ma come vedremo i chioschi del poetto di cui si parla oggi non sono casi identici a quello delle palmette. Il Comune di Cagliari ha considerato quel passo della sentenza erroneamente come un passo del nostro PUC (andando ben oltre la volontà del TAR di decidere un caso specifico diverso : le Palmette erano una struttura abusiva anche ai sensi del regolamento). Con quel regolamento il comune di Cagliari nel 1999 ha ritenuto di dare giusta specificazione dell'art. 13 lett. m della L.R. n. 23/85 ed oggi sarebbe conforme anche dell'art. 3 del DPR 380/2001 e quindi al PPR. Invece oggi cambiando rotta di 180 gradi ritiene di essere coerente con le decisioni del Consiglio di Stato 7789 del 2009 e di tutte quelle (anche penali) che genericamente dicono che la permanenza oltre il tempo determinato dal Comune indicato come stagionale è reato. Ma questo può avvenire solo quando il comune decide per determinate spiagge il termine stagionale. Di solito è questa l'esigenza delle spiagge turistiche (non urbane) ma per quelle urbane nessuna di tali norme o di tali sentenze dicono che il Comune non ha il potere di stabilire congruamente una diversa temporaneità ossia la permanenza durante l'inverno. Stabiliscono solo alcuni principi e questi non devono essere violati perchè se non interviene l'elusione del precario e quindi il reato. Il Comune di Cagliari continua a dire nei suoi provvedenti la stagionalità è stata affermata dalla sentenza del TAR n. 914/2011 (Palmette). Ma credo che il TAR in quella diversa situazione sia stato indotto in errore. Quale è stato ? Semplice, il TAR non ha avuto la possibilità (semplicemente perchè nè il ricorrente e né il Comune lo hanno introdotto) di considerare che nel Comune di Cagliari (ai sensi di della legge 4 dicembre 1993 n. 494 art. 6 comma terzo ed alla Delibera di Giunta regionale 17/20 del 23/03/99 ) aveva definito una temporaneità nell'art. 7 del regolamento sopra citato. Il regolamento, per Statuto del Comune di Cagliari, è un atto sovraordinato rispetto a tutti gli altri atti del Comune (escluso, ovviamente, allo Statuto) . Così si comprende il grande equivoco del Comune. Non avendo avuto il TAR l'occasione di esaminare e conoscere l'esistenza del regolamento non ha potuto correttamente interpretare il PUC. Questo mancato chiarimento ha confuso gli uffici del Comune ed ha creato molti problemi. Credo che neppure la procura nè abbia avuto contezza (ed infatti nel decreto ultimo non si fa riferimento all'esistenza di tale regolamento). Ed allora la domanda che si fanno tutti e che neppure il sequestro da ultimo disposto riesce a rispondete è sempre la solita : come mai a Cagliari c'è reato ed a Quartu no? Semplice a Quartu applicano il regolamento (12 mesi per le strutture precarie nei limiti della concessione) mentre a Cagliari no, per l'errore che ho chiarito hanno limitato le autorizzazioni al 31/10/2012, e su tale presupposto oggi non vuole riconoscere l'accertamento di conformità. La tesi qui esposta si poggia sul riconoscimento del potere in capo al Comune (L.494/93) di definire la temporaneità e sul fatto che il Comune di Cagliari lo abbia fatto con un regolamento ben nel 1999 Ed allora qualcuno dice che tale Regolamento di cagliari non sia valido perchè non ha seguito la procedura prevista per gli strumenti urbanistici (o meglio per il piano particolareggiato) diversamente da quanto è avvenuto per Quartu. Ma questo non è vero. Non è vero che deve essere approvato in tal modo (ditemi quale legge lo impone? ) e non è vero che così è stato approvato il regolamento del Comune di Quartu. Il comune di Quartu ha approvato il regolamento con delle semplici delibere di approvazione (non con adozione ed approvazione). ho già chiarito che la normativa su cui poggia il regolamento è la legge 494 del 1993 e la delibera di Giunta regionale 17/2 del 23.032.99 e chiunque può verificare che non c'è una tale prescrizione. Ed allora perché lo sostiene l'assessore Frau? Non riesco a capirlo. Non può essere la legge 23 del 1985 in quanto questa fa solo riferimento a dei piani di accesso al mare che i comuni dovevano approvate come strumenti urbanistici entro 6 mesi Nel nostro caso i PUL trovano la loro disciplina nella legge 494 del 1993. Per tutte queste ragioni io non posso ritenere corretto quanto ha fatto il comune in questi giorni.
Foto: la spiaggia del Poetto è tutelata con vincolo paesaggistico che ai sensi dell'art. 12 del PPR si possono fare solo le opere precarie di cui alla legge regionale n. 23/1993 art. 13 lett. m. La questione dei chioschi del Poetto però, per essere meglio compresa, deve entrare più nel dettaglio. Nessuna di tali norme identifica temporaneità in stagionalità. Io ho sempre detto che spetta alle amministrazioni locali ai sensi della legge 4 dicembre 1993 n. 494 art. 6 comma terzo ed alla Delibera di Giunta regionale 17/20 del 23/03/99 (questa è la normativa applicabile sino alla prossima approvazione di PUL) declinare la temporaneità per le opere precarie previste dal nostro PUC all'art. 30. Cagliari e Quartu lo hanno fatto deliberando un regolamento (quello di cagliari è la Delibera n. 96 del 1999 art. 7). I regolamenti sono tra loro molto simili (come simili sono le norme del PUC). Entrambi lo hanno seguito sino a pochi anni fa (Cagliari sino al 2009 e ci sono gli atti del comune a dimostrarlo) Poi il comune di Cagliari è inciampato nella sentenza del TAR sardegna "Palmette" 914 del 2011 la quale parla di stagionalità per tale chioschetto e credo che sulla base di tale sentenza sono poi seguite tutte le autorizzazioni del Comune di Cagliari sempre limitate alla stagionalità 31/10/2012 in quanto tutto e tutto ciò che non veniva smontato per quella data diventava volume. La verità però è che una sentenza è una sentenza e decide un caso specifico. L'amministrazione è tenuta ad uniformarsi per i casi identici ma come vedremo i chioschi del poetto di cui si parla oggi non sono casi identici a quello delle palmette. Il Comune di Cagliari ha considerato quel passo della sentenza erroneamente come un passo del nostro PUC (andando ben oltre la volontà del TAR di decidere un caso specifico diverso : le Palmette erano una struttura abusiva anche ai sensi del regolamento). Con quel regolamento il comune di Cagliari nel 1999 ha ritenuto di dare giusta specificazione dell'art. 13 lett. m della L.R. n. 23/85 ed oggi sarebbe conforme anche dell'art. 3 del DPR 380/2001 e quindi al PPR. Invece oggi cambiando rotta di 180 gradi ritiene di essere coerente con le decisioni del Consiglio di Stato 7789 del 2009 e di tutte quelle (anche penali) che genericamente dicono che la permanenza oltre il tempo determinato dal Comune indicato come stagionale è reato. Ma questo può avvenire solo quando il comune decide per determinate spiagge il termine stagionale. Di solito è questa l'esigenza delle spiagge turistiche (non urbane) ma per quelle urbane nessuna di tali norme o di tali sentenze dicono che il Comune non ha il potere di stabilire congruamente una diversa temporaneità ossia la permanenza durante l'inverno. Stabiliscono solo alcuni principi e questi non devono essere violati perchè se non interviene l'elusione del precario e quindi il reato. Il Comune di Cagliari continua a dire nei suoi provvedenti la stagionalità è stata affermata dalla sentenza del TAR n. 914/2011 (Palmette). Ma credo che il TAR in quella diversa situazione sia stato indotto in errore. Quale è stato ? Semplice, il TAR non ha avuto la possibilità (semplicemente perchè nè il ricorrente e né il Comune lo hanno introdotto) di considerare che nel Comune di Cagliari (ai sensi di della legge 4 dicembre 1993 n. 494 art. 6 comma terzo ed alla Delibera di Giunta regionale 17/20 del 23/03/99 ) aveva definito una temporaneità nell'art. 7 del regolamento sopra citato. Il regolamento, per Statuto del Comune di Cagliari, è un atto sovraordinato rispetto a tutti gli altri atti del Comune (escluso, ovviamente, allo Statuto) . Così si comprende il grande equivoco del Comune. Non avendo avuto il TAR l'occasione di esaminare e conoscere l'esistenza del regolamento non ha potuto correttamente interpretare il PUC. Questo mancato chiarimento ha confuso gli uffici del Comune ed ha creato molti problemi. Credo che neppure la procura nè abbia avuto contezza (ed infatti nel decreto ultimo non si fa riferimento all'esistenza di tale regolamento). Ed allora la domanda che si fanno tutti e che neppure il sequestro da ultimo disposto riesce a rispondete è sempre la solita : come mai a Cagliari c'è reato ed a Quartu no? Semplice a Quartu applicano il regolamento (12 mesi per le strutture precarie nei limiti della concessione) mentre a Cagliari no, per l'errore che ho chiarito hanno limitato le autorizzazioni al 31/10/2012, e su tale presupposto oggi non vuole riconoscere l'accertamento di conformità. La tesi qui esposta si poggia sul riconoscimento del potere in capo al Comune (L.494/93) di definire la temporaneità e sul fatto che il Comune di Cagliari lo abbia fatto con un regolamento ben nel 1999 Ed allora qualcuno dice che tale Regolamento di cagliari non sia valido perchè non ha seguito la procedura prevista per gli strumenti urbanistici (o meglio per il piano particolareggiato) diversamente da quanto è avvenuto per Quartu. Ma questo non è vero. Non è vero che deve essere approvato in tal modo (ditemi quale legge lo impone? ) e non è vero che così è stato approvato il regolamento del Comune di Quartu. Il comune di Quartu ha approvato il regolamento con delle semplici delibere di approvazione (non con adozione ed approvazione). ho già chiarito che la normativa su cui poggia il regolamento è la legge 494 del 1993 e la delibera di Giunta regionale 17/2 del 23.032.99 e chiunque può verificare che non c'è una tale prescrizione. Ed allora perché lo sostiene l'assessore Frau? Non riesco a capirlo. Non può essere la legge 23 del 1985 in quanto questa fa solo riferimento a dei piani di accesso al mare che i comuni dovevano approvate come strumenti urbanistici entro 6 mesi Nel nostro caso i PUL trovano la loro disciplina nella legge 494 del 1993. Per tutte queste ragioni io non posso ritenere corretto quanto ha fatto il comune in questi giorni".