Rassegna Stampa

L'Unione Sarda

Espropri illegittimi, il Comune paga ma conserva il bene

Fonte: L'Unione Sarda
6 novembre 2008

Sentenza pronunciata dal Consiglio di Stato
L'amministrazione può chiedere che il giudice escluda la restituzione di immobili o terreni e la condanni al solo risarcimento

In materia di atti espropriativi illegittimi, l'amministrazione interessata, o chi utilizza il bene, può paralizzare le eventuali conseguenze ripristinatorie discendenti dalla favorevole impugnativa di qualsiasi azione restitutoria del bene utilizzato per scopi di interesse pubblico. L'amministrazione può cioè chiedere in giudizio che il giudice amministrativo, nel caso di fondatezza del ricorso o della domanda di impugnazione, disponga la condanna al risarcimento del danno, con esclusione della restituzione di quanto illegittimamente espropriato, senza limiti di tempo. Lo ha stabilito la IV Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza numero 4112 del 3 settembre scorso.
LA VICENDA Con ricorsi proposti dinanzi al Tar Veneto, due persone hanno impugnato gli atti con i quali, da parte del Comune, era stata illegittimamente disposta l'espropriazione di alcuni terreni di loro proprietà, per la realizzazione di una pista ciclabile, chiedendo conseguentemente la restituzione degli stessi ed il risarcimento del danno. Il giudice di primo grado, ha ritenuto illecita l'occupazione e l'esproprio, e, accogliendo il ricorso, ha condannato il Comune alla restituzione di quanto illegittimamente espropriato e al risarcimento del danno. Il Comune ha, quindi, impugnato tale sentenza avanti il Consiglio di Stato che, limitatamente alla mancata restituzione del bene espropriato, ha parzialmente accolto l'appello proposto.
In particolare, il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato e meritevole di accoglimento il motivo di ricorso con il quale, in applicazione del terzo comma dell'articolo 43 del Decreto del Presidente della Repubblica, numero 327/2001 (Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità), il Comune appellante ha richiesto la definitiva acquisizione a suo favore dell'immobile espropriato, con integrale risarcimento del danno a favore del precedente proprietario.
LE MOTIVAZIONI In sentenza, in proposito, tra l'altro, si legge: «Effettivamente, con tale norma (articolo 43 TU Espropriazioni), il giudice amministrativo si trova investito del potere di ricercare l'equilibrio fra contrapposti interessi, alla stessa stregua del giudice civile, investito dall'articolo 2058 del Codice civile, di valutare se la restaurazione in forma reale, pur possibile materialmente e giuridicamente, non sia eccessivamente onerosa per il danneggiante obbligato. L'esclusione della restituzione significa, per il privato espropriato, che pure ha ragione (viene infatti confermata la pronuncia di illegittimità dell'operato della amministrazione), l'ottenimento della sola tutela in forma obbligatoria e per equivalente, e non già in forma reale». Nel caso di specie, prosegue la sentenza, non c'è dubbio che «la realizzazione già avvenuta della pista ciclabile debba fare ritenere prevalente l'interesse pubblico alla conservazione, oltre che alla realizzazione, dell'opera pubblica; né sarebbe confacente all'interesse pubblico un eventuale spostamento della pista, eventualità sulla quale, invero, non risultano puntuali deduzioni di parte».
Conclude pertanto il Collegio della IV sezione del Consiglio di Stato: «Quindi, va esclusa la restituzione e disposta la sola condanna al risarcimento del danno e solo sotto tale evidenziato profilo va accolto l'appello».
A cura dello Studio legale dell'avvocato Antonino Menne

06/11/2008