Rassegna Stampa

Il Sole 24ore

Busta paga ridotta per ogni malattia

Fonte: Il Sole 24ore
27 ottobre 2008

PA - PERSONALE E CONSULENZE





Testata: Il Sole 24 Ore Data: 25/10/08
Autore: Marco Bellinazzo Pagina: 34-34
Sezione: Norme e Tributi

Pubblica amministrazione. I dieci giorni di penalità non sono un plafond annuale


MILANO
Le assenze per malattia potrebbero costare care ai dipendenti pubblici. I tagli allo stipendio previsti dalle norme anti-fannulloni varate la scorsa estate troveranno applicazione, infatti, tutte le volte che gli impiegati della Pa mancheranno da lavoro a causa di una malattia e si estenderanno ai primi 10 giorni dell'assenza.
Questo vuol dire che se i dipendenti si ammaleranno più volte nel corso dell'anno scatteranno più volte le trattenute sulla retribuzione definite dall'articolo 71 del Dl 112/08 come convertito nella legge 133. I primi dieci giorni di assenza per i quali vale la decurtazione dello stipendio, in altre parole, non costituiscono un tetto massimo mensile e/o annuale.
Sono fatti salvi gli infortuni e le patologie più gravi per i quali non ci saranno penalizzazioni in busta paga.
Il Dipartimento della Funzione pubblica ha fornito questo e altri chiarimenti con la seconda circolare attuativa della disciplina voluta dal ministro Renato Brunetta per combattere i picchi di assenteismo negli uffici pubblici. La circolare n. 8 del 5 settembre 2008 (approdata giovedì scorso in «Gazzetta Ufficiale » n. 249) si è resa necessaria per far fronte agli ulteriori quesiti sollevati dopo la diramazione della precedente informativa ( la circolare n. 7, firmata il 17 luglio 2008).
Dalla «decurtazione permanente » sono esclusi – come stabilisce il comma 1-bis dell'articolo 71 – i comparti sicurezza e difesa per le malattie conseguenti a lesioni riportate in attività operative e addestrative. Per il momento, invece, sono destinati del giro di vite anche i Vigili del fuoco. Ma il Dipartimento della funzione pubblica – rende noto la circolare n. 8 – «si adopererà in sede parlamentare per prevedere un'integrazione alla normativa».
Altro punto controverso su cui il Dipartimento è intervenuto è quello del trattamento delle assenze per visite specia-listiche, terapie e accertamenti diagnostici. La circolare n. 8 precisa che, in linea generale, con l'entrata in vigore del Dl 112, «se l'assenza per effettuare visite specialistiche, cure o esami diagnostici è imputata a malattia, si applica il nuovo regime sia per quanto concerne le modalità di certificazione, sia per quanto riguarda la retribuzione».
Il provvedimento si occupa, infine, dei permessi per i portatori di handicap grave e per i loro assistenti disciplinati dalla legge 104/92, di quelli per documentati motivi personali e familiari e di quelli per donazioni di sangue e midollo osseo.