Rassegna Stampa

L'Unione Sarda

Schiamazzi notturni, il sindaco ha il potere di intervenire

Fonte: L'Unione Sarda
9 ottobre 2008

Sentenza confermata dal Consiglio di Stato
Spetta al primo cittadino la facoltà di modificare gli orari dei pubblici esercizi per evitare l'inquinamento acustico

Il sindaco può adottare un'ordinanza di necessità in presenza di schiamazzi notturni da parte degli avventori di un esercizio pubblico. A questo fine, in ogni caso, è necessario che il disagio provocato dal rumore agli abitanti del posto raggiunga un grado di intollerabilità, oggettivamente accertato, tale da assurgere a una forma di vero e proprio inquinamento acustico con danno alla salute delle persone. Lo ha ribadito la V Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza numero 4041 del 25 agosto scorso, a conferma di una precedente pronuncia del Tar Lazio, di identico contenuto.
LA VICENDA Il gestore di una gelateria ha impugnato l'ordinanza con la quale il sindaco gli aveva inibito la fruizione dell'orario di chiusura estiva fino alle 2 di notte, previsto da una precedente deliberazione della Giunta municipale, fissando come nuovo termine, fino all'ultima domenica di settembre, le ore 24. L'ordinanza del sindaco prendeva spunto dall'esito di due sopralluoghi svolti da addetti della Polizia municipale, durante i era stato rilevato che «la presenza di circa cinquanta autovetture in sosta su ambo i lati della carreggiata in seconda fila, molte delle quali non parallele all'asse della strada......numerosi ciclomotori e, inoltre, il marciapiede antistante la gelateria risultava occupato da circa 200 o 250 persone atte a consumare gelati, parlare o scherzare... che potrebbe recare pregiudizio al riposo delle persone». Il Tar Lazio ha respinto il ricorso del gestore della gelateria, giudicando fondata e motivata l'ordinanza impugnata.
L'APPELLO Avverso tale pronuncia di primo grado il gestore ha presentato appello che, tuttavia, come evidenziato, si è concluso con la piena conferma della sentenza del Tar Lazio. Il Consiglio di Stato ha, infatti, ritenuto che nel caso di specie, dedotto in giudizio, sussistano i presupposti previsti dall'articolo 54, del Decreto Legislativo numero 267 del 18 agosto 2000 (testo unico degli Enti locali), che disciplina le attribuzioni dei sindaci nelle materie di competenza statale e, nello specifico, in merito all'adozione degli atti necessari a fronteggiare determinate situazioni rilevanti per sicurezza e salute pubblica. Dice, infatti, la sentenza, che è proprio in una situazione quale quella accertata dalla Polizia municipale, che si raggiunge quello “stato di emergenza” che riconosce al sindaco il potere di intervenire con i mezzi eccezionali che l'ordinamento pone a sua disposizione attraverso il predetto articolo 54 che gli conferisce la facoltà di «modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici» per fronteggiare l'inquinamento acustico.
In merito, poi, ad alcune osservazioni formulate dall'appellante e dirette ad escludere ogni sua responsabilità sulla situazione che aveva dato origine al provvedimento, la sentenza precisa che lo stesso «prescinde dall'accertamento di responsabilità e non ha intenti sanzionatori ma collega la misura dell'anticipazione della chiusura dell'esercizio pubblico unicamente alla situazione quale si è manifestata in termini oggettivi. La misura di cui trattasi, per rispondere ad altra osservazione, prescinde dalle valutazioni effettuate dall'amministrazione all'atto del provvedimento di assenso alla deroga dell'orario di chiusura, non potendosi prevedere al momento di concessione di tale deroga, l'eccessivo flusso di persone nella zona che ha causato la situazione di emergenza».
A cura dello Studio legale dell'avvocato Antonino Menne

09/10/2008