Rassegna Stampa

L'Unione Sarda

Pubblica amministrazione, lotta aperta ai malati immaginari

Fonte: L'Unione Sarda
8 ottobre 2008

Le nuove regole promulgate dal Governo per ridurre le assenze dei dipendenti statali e degli enti locali



Il ministro della Funzione pubblica Renato Brunetta ha introdotto numerose innovazioni sul fronte della normativa che regola la malattia per i dipendenti statali oltre che per quelli degli uffici pubblici in genere.
Il ministro della Funzione pubblica, Renato Brunetta, ha introdotto una nuova normativa con il chiaro intento di scoraggiare l'assenteismo nel settore del pubblico impiego. Gli interessati superano i 4 milioni di dipendenti appartenenti ai vari comparti tra i quali quello della scuola, degli enti locali (Comuni, Province, Regioni), delle forze armate, degli enti previdenziali. La nuova normativa è stata riscritta nel Decreto legislativo 112 del 25 giugno 2008, convertito in Legge 133 del 6 agosto 2008, pubblicata sul supplemento ordinario della Gazzetta ufficiale numero 195 del 21 agosto scorso. Le nuove norme decorrono dal 26 giugno. Questi i principali punti del nuovo testo legislativo.
ASSENZE PER MALATTIA L'assenza, anche per un solo giorno, deve essere giustificata esclusivamente con la presentazione di un certificato medico rilasciato da una struttura sanitaria pubblica. Sono ammessi, comunque, anche gli attestati rilasciati dal medico di famiglia che, però, deve essere convenzionato con la Asl.
L'ACCERTAMENTO DELL'INVALIDITÀ L'amministrazione di appartenenza è tenuta a predisporre la visita fiscale nei confronti del dipendente assente anche se l'assenza è limitata ad un solo giorno.
FASCE DI REPERIBILITÀ Tutti i dipendenti pubblici (esclusi, quindi, i dipendenti di datori di lavoro privato) in caso di malattia sono tenuti ad osservare fasce di reperibilità decisamente più gravose rispetto a quelle attuate nel campo del settore privato: dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 20 di tutti i giorni compresi i non lavorativi ed i festivi, anziché dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.
DISINCENTIVI ECONOMICI Per i periodi di assenza per malattia di qualsiasi durata, nei primi 10 giorni viene garantito, e quindi corrisposto, esclusivamente il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento che abbiano un carattere fisso e continuativo. Uniche eccezioni sono previste per le assenze dovute a infortunio sul lavoro, per causa di servizio, per un ricovero ospedaliero o in day hospital e per le assenze gravi che richiedano terapie salva vita. Sono escluse, quindi, durante i 10 giorni di malattia le indennità di comparto, i compensi per turni e orari notturni e l'incentivazione per il conseguimento di determinati obiettivi.
LA DURATA DELLA MALATTIA Le nuove norme si applicano non solo per il primo periodo di malattia del dipendente pubblico (ossia colui che si ammala per la prima volta in un anno), ma si ripetono anche, con gli stessi criteri, per tutte le altre assenze dello stesso genere che avvengono nel corso dei dodici mesi indipendentemente dalla durata. In pratica, un dipendente pubblico che si assenta una prima volta per 15 giorni, una seconda volta per 7 giorni e una terza per un solo giorno nell'arco dell'intero anno perderà il diritto al pagamento delle varie indennità, con la sola eccezione del primo periodo durante il quale per soli 5 giorni, eccedenti i 10 previsti, gli verrà corrisposta l'intera retribuzione comprensiva di tutte le varie voci aggiuntive.
LE ESCLUSIONI Fra le assenze dal servizio dei dipendenti pubblici per malattia, sono escluse e, quindi, non concorrono all'abbattimento delle indennità, le assenze per maternità, compresa l'astensione anticipata, il congedo per paternità, le assenze per lutto, quelle dovute alla convocazione in Tribunale per citazioni e testimonianze, le assenze per l'assolvimento delle mansioni di giudice popolare, per congedi parentali e quelle per i soli portatori di handicap e per i permessi previsti dalla Legge 104.

08/10/2008