Rassegna Stampa

Il Sole 24ore

Obiettivi necessari anche ai segretari

Fonte: Il Sole 24ore
6 ottobre 2008

PA - PERSONALE E CONSULENZE


Testata: Il Sole 24 Ore Data: 06/10/08
Autore: Arturo Bianco Pagina: 56-56
Sezione: Autonomie Locali e Pa

Indennità di risultato. I requisiti


Anche per i segretari, come per i dirigenti,l'indennità di risultato è subordinata alla preventiva assegnazione di specifici obiettivi. Lo afferma il parere 63/2008 della sezione regionale Lombardia della Corte dei conti.
La preventiva assegnazione degli obiettivi è indispensabile perché l'indennità «è un elemento retributivo che può essere riconosciuto solo se correlato al raggiungimento di specifici obiettivi connessi all'attività svolta». Non si tratta quindi di un compenso da corrispondere per il semplice svolgimento della attività, come la retribuzione di posizione.
Considerazioni analoghe erano già alla base della sentenza n. 3438/2004 della Corte dei conti, che ha condannato i componenti di un nucleo di valutazione che hanno effettuato una valutazione positiva della attività svolta dai dirigenti in assenza della preventiva assegnazione di obiettivi. Considerazioni analoghe sono alla base del parere 15/2008 e della circolare n. 3/2006 della Funzione Pubblica, che richiamano i componenti dei nuclei a effettuare la valutazione solo se l'ente ha assegnato gli obiettivi. Nella stessa direzione va la Corte lombarda, per la quale «la corresponsione della indennità di risultato al di fuori dei parametri normativi e contrattuali sarebbe del tutto incongrua ed indebita».
L'importanza del parere nasce dall'estensione di queste regole ai segretari, anche se obiettivi e modalità di valutazione sono differenti. È evidente la volontà di collegare l'indennità all'effettivo svolgimento di compiti aggiuntivi. Ma va sottolineato come, nel caso dei segretari, essendo la valutazione riferita allo svolgimento dei compiti loro attribuiti dalla legge, gli obiettivi aggiuntivi abbiano una natura peculiare. Essi infatti devono essere riferiti a: attività di verbalizzazione delle riunioni di Giunta e consiglio, attività di rogito, consulenza agli organi e coordinamento delle attività svolte dai dirigenti e/o dai responsabili. Non si tratta, cioè, di attività concretamente gestionali, a differenza di quanto previsto per i dirigenti. Né il contratto né il Dlgs 165/2001, poi, individuano il soggetto chiamato a effettuare la valutazione. Infatti la scelta se attribuire questo compito al nucleo di valutazione, come per i dirigenti, o direttamente al sindaco o presidente di provincia, in analogia a quanto previsto per i direttori generali, è rimessa all'autonomia delle amministrazioni.