CORTE DI CASSAZIONE. Il giudice civile dovrà tenerne conto nel conteggiare il risarcimento
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Incredibile ma vero: c'è una novità nell'infinita vicenda giudiziaria legata al ripascimento del Poetto. La Corte d'appello dovrà valutare il danno da risarcire agli ambientalisti tenendo conto della mancata prova della sussistenza del dolo nel reato di danneggiamento contestato al coordinatore del progetto Lorenzo Mulas, al legale rappresentante dell'associazione di imprese che ha eseguito i lavori Piergiorgio Baita, al dirigente della Provincia Andrea Gardu e al direttore dei lavori Salvatore Pistis.
Sul fronte penale non cambia nulla: i reati restano prescritti perché il ricorso della Procura generale contro la sentenza del 22 dicembre 2009 è stato respinto. Ma c'è ancora in ballo il risarcimento del danno che la prescrizione non ha cancellato. Ebbene: nell'annullare le statuizioni civili e nel rinviare alla sezione civile della Corte d'appello, la Corte di Cassazione ha indicato una strada nuova. I giudici dovranno tener conto della mancata motivazione del dolo nel reato di danneggiamento.
«La diminuzione del valore estetico della spiaggia», si legge nelle motivazioni depositate ieri in cancelleria «imponeva una motivazione che non è stata esaurientemente fornita dai giudici di merito. Era invece necessario evidenziare la consapevolezza degli imputati non solo intorno al possibile verificarsi del danno ma anche della chiara volontà delle pubbliche amministrazioni di evitare tale danno, quale condizione prioritaria anche rispetto alle esigenze di protezione civile connesse all'opera di ricostituzione del litorale». La Cassazione fa riferimento al fatto che, diversamente da quanto previsto dal capitolato d'appalto, il ripascimento è stato fatto con sabbia marina. «Tale scelta degli enti territoriali era determinante nel porre a disposizione dell'impresa materiali non conformi a quelli prescritti». Dunque, «la motivazione sulla sussistenza del dolo nei confronti degli imputati avrebbe dovuto estendersi alla valutazione della possibilità che questi ultimi fossero indotti, dal contraddittorio atteggiamento delle amministrazioni, a ritenere che il ripascimento avesse assunto priorità non comprendenti l'integrità assoluta delle caratteristiche estetico-paesaggistiche del luogo, privilegiando le immediate finalità di ripristino dell'arenile». Fin qui la Cassazione sugli aspetti penalistici legati al risarcimento del danno. Per il resto è confermata la prescrizione: a sette anni e mezzo dalla fine dei lavori di ripascimento, non c'era la prova della assoluta innocenza dell'ex assessore provinciale ai Lavori pubblici Renzo Zirone, dei componenti della commissione di monitoraggio Andrea Atzeni, Paolo Orrù e Giovanni Serra, di Pistis, Gardu, Mulas eBaita.
Così i giudici, il 22 dicembre 2009, avevano dichiarato prescritti i reati di danno ambientale, falso, abuso d'ufficio e danneggiamento. Esclusi Atzeni, Orrù e Serra, per gli altri restavano confermate le condanne al pagamento del danno alle parti civili, da quantificare davanti a un altro giudice che ora dovrà tener conto della decisione della Cassazione.