Rassegna Stampa

L'Unione Sarda

Sindaco senza poteri, vincono i nomadi

Fonte: L'Unione Sarda
18 agosto 2008

Gli zingari erano stati allontanati dal campo sosta comunale tra la Carlo Felice e la 554

Il Tar annulla l'ordinanza di sgombero per una famiglia rom
Secondo i giudici amministrativi il provvedimento doveva essere fatto dal funzionario capo dei Servizi sociali e non dal sindaco.
Il sindaco non aveva i poteri per cacciarli via, semmai doveva essere il funzionario capo dei Servizi sociali a revocare il permesso di risiedere nel campo sosta comunale tra la Carlo Felice e la 554. A dieci anni di distanza dall'allontanamento forzato di sette nomadi, in pratica un intero clan familiare, i giudici del Tar Sardegna hanno annullato l'ordinanza dell'allora sindaco Mariano Delogu, condannando il Comune a pagare le spese legali del ricorso intentato dalla famiglia rom. Si chiude così, salvo ricorsi al Consiglio di Stato, una vicenda che va avanti dal 1998 e che ruota attorno a ruggini e frizioni ormai antiche tra alcuni clan che vivono nel campo nomadi, sfociate in sistematiche violazioni delle regole di accoglienza dell'area comunale, nonché in episodi di aggressione e violenza.
ORDINANZA È quanto accaduto anche nel ottobre 1998, quando Delogu emise un'ordinanza per allontanare dal campo alcune delle famiglie più numerose. In particolare un clan di sette persone “che - si legge nella sentenza - appaiono vivere in dispregio delle più elementari norme di civile convivenza e di quelle inerenti la vita del campo, previste dal regolamento”. Allontanati dall'area di sosta, la famiglia di origine balcanica ha deciso di rivolgersi ai giudici della Seconda sezione del Tar, ritenendo illegittima l'ordinanza e il successivo sgombero. Ammessi al gratuito patrocinio, l'avvocato Massimo Lai ha presentato il ricorso, aggiudicandosi già pochi mesi la prima udienza per l'istanza sospensiva.
LA SENTENZA Accolta la richiesta di sospendere gli effetti dell'allontanamento, i nomadi erano potuti rientrare nelle loro baracche, ma sulla loro testa pendeva sempre la decisione finale dei giudici. E la sentenza è stata depositata qualche giorno fa, a due mesi dall'udienza che si è tenuta a fine maggio. La Seconda sezione, presieduta da Rosa Panunzio (affiancata dai giudici Francesco Scano e Marco Lensi), ha deciso di accogliere il ricorso, spazzando via l'ordinanza.
LE RAGIONI Il regolamento per la gestione del campo sosta e transito per i nomadi, approvato nel maggio del 1995 dal Consiglio comunale, disponeva che la revoca dell'autorizzazione provvisoria o annuale (ma anche il diniego del rinnovo) fossero disposti dal dirigente del Servizi sociali. “Ciò stante”, si legge nella sentenza, “non può che ritenersi l'incompetenza del sindaco ad adottare l'ordinanza impugnata, essendo la sua adozione devoluta alla competenza del dirigente”. Irrisorie le spese di giudizio che il Comune dovrà pagare (151,98 euro), anche se in un secondo momento dovrà essere liquidata la parcella dell'avvocato difensore.
VIA SIMETO Tre mesi fa, invece, sempre nelle aule del Tribunale di piazza del Carmine le cose erano andate diversamente, con i giudici che avevano considerato lecito revocare l'autorizzazione alla sostaa per i nomadi che non rispettavano le regole di convivenza previste dal regolamento. In quel caso, l'ordinanza del sindaco Emilio Floris aveva allontanato 36 persone (compresi alcuni bambini) accusati di aver dato vita ad una violenta aggressione in via Simeto ed una rissa scoppiata qualche ora dopo con spranghe e altre armi. Violenze concluse con una raffica di arresti in serata per tentato omicidio e tentata violenza sessuale, seguiti pochi giorni dopo dalla decisione del Comune di applicare il pugno di ferro contro i presunti violenti, allontanati immediatamente dal campo con le ruspe che hanno poi raso al suolo le baracche. In quel caso, però, il provvedimento del Sindaco era accompagnato anche da quello dal funzionario competente, con tanto di relazione che accertava, una per una, le ripetute violazioni al regolamento.
FRANCESCO PINNA

17/08/2008