Rassegna Stampa

L'Unione Sarda

Ecco quando il sindaco può revocare gli assessori comunali

Fonte: L'Unione Sarda
11 novembre 2010

Una recente decisione del Consiglio di Stato

Il provvedimento può legittimamente fondarsi anche su ragioni di opportunità politico-amministrativa
La motivazione del provvedimento sindacale di revoca dell'incarico a un assessore può legittimamente basarsi su ampie valutazioni di opportunità politico-amministrativa, rimesse in via esclusiva al Sindaco, tenendo conto sia di esigenze di carattere generale, quali i rapporti con l'opposizione o interni alla maggioranza consiliare, sia di particolari esigenze di maggiore operosità e di efficienza di specifici settori dell'amministrazione locale o, ancora, per l'affievolirsi del rapporto fiduciario tra il capo dell'amministrazione e il singolo assessore, considerato che trattasi non di un tipico procedimento sanzionatorio ma di una revoca di un incarico fiduciario difficilmente sindacabile in sede di legittimità se non sotto i profili formali e l'aspetto dell'evidente arbitrarietà, in relazione all'ampia discrezionalità spettante al capo dell'amministrazione locale. Lo ha stabilito la V Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza numero 2357 del 27 aprile scorso, di accoglimento del corrispondente appello proposto dal Comune.
LA VICENDA Tutti gli assessori componenti una Giunta comunale, in conseguenza di una crisi apertasi all'interno della maggioranza consiliare, hanno, in accordo con il sindaco, presentato le proprie dimissioni, onde favorire la formazione di un nuovo organo di governo, nuovamente sostenuto dal Consiglio. Un solo assessore ha deciso di non dimettersi e, conseguentemente, il sindaco, che in caso contrario non sarebbe stato in grado di ricomporre la Giunta, gli ha revocato l'incarico con provvedimento motivato proprio su ragioni di opportunità politico-amministrativa. L'assessore sfiduciato ha, quindi, impugnato l'atto di revoca dinanzi al Tar che, in primo grado, ha ritenuto di dover accoglierne le istanze, annullando il provvedimento sindacale. Il Comune ha proposto l'odierno appello avverso questa sentenza, ottenendo soddisfazione delle proprie ragioni, con integrale riforma della sentenza del Tar.
Il Consiglio di Stato ha, infatti, confermato i principi citati, così come già cristallizzati nella propria sentenza numero 209 del 23 gennaio 2007, espressamente richiamata, tra l'altro, nella parte motivazionale del provvedimento di revoca. L'atto di revoca, dice il Collegio, è adeguatamente motivato «così come dev'essere un atto amministrativo sia pure ampiamente discrezionale, ma lo è anche nel senso voluto dal legislatore, ossia che bisogna far prevalere le ragioni tese a salvaguardare il rapporto tra la giunta e il consiglio comunale, rispetto alle ragioni politico personali di ciascun assessore».
IL PRINCIPIO La revoca, infatti, si fonda sul: «Deterioramento del rapporto di sintonia politico-amministrativa della maggioranza consiliare e della giunta nella sua attuale composizione; che ciò ha portato alla mancata approvazione sia del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario .. sia del bilancio annuale di previsione per l'esercizio ..; che tale approvazione costituisce un adempimento indispensabile ed ineludibile altrimenti il prefetto di … procederà alla nomina del commissario ad acta e all'avvio della procedura di scioglimento; che la mancata approvazione degli atti di bilancio è da porsi in relazione alla situazione di difficoltà e di blocco politico amministrativo della giunta nella sua attuale composizione con la maggioranza del consiglio comunale; che di ciò hanno avuto consapevolezza gli altri assessori comunali, tant'è che si sono dimessi; che solo l'assessore … ha ritenuto di non rimettere il proprio incarico e quindi non permettendo di fatto di instaurare un rinnovato rapporto di fiducia tra consiglio e giunta per una immediata ripresa dell'attività politico amministrativa e l'approvazione degli atti fondamentali del comune».
A cura dello Studio legale dell'avvocato Antonino Menne

11/11/2010