Rassegna Stampa

L'Unione Sarda

Novità in arrivo dal primo gennaio: cambiano i requisiti per la pensione

Fonte: L'Unione Sarda
13 ottobre 2010

Con la riforma si aprirà una sola finestra per lasciare il lavoro. Riviste le norme sull'invalidità civile


La riforma previdenziale è ai nastri di partenza: dal primo gennaio 2011 entreranno in vigore le nuove regole per la decorrenza della pensione. Novità anche per l'invalidità, per i fondi speciali e per la ricongiunzione dei contributi.
Con la circolare 126 del 24 settembre scorso l'Inps ha fornito tutte le istruzioni per poter applicare le norme che disciplinano le novità introdotte dalla legge 122 del 30 luglio 2010 sulla nuova riforma pensionistica.
GLI ARGOMENTI TRATTATI Nella circolare, in particolare, vengono affrontati i seguenti temi: nuove decorrenze della pensione di vecchiaia e anzianità; ricongiunzioni; nuove disposizioni sull'invalidità civile; fondi speciali di previdenza; nuove disposizioni sulla verifica dei dati reddituali; possibili dilazioni riservate ai pensionati per alcuni pagamenti di imposte e tributi.
LE NUOVE FINESTRE Per quanto riguarda la cosiddetta “finestra mobile”, l'Inps conferma che le nuove decorrenze si applicano solo a quanti raggiungono i requisiti anagrafici e contributivi, per l'accesso alla pensione, a partire dal 1° gennaio 2011. Le stesse, invece, non sono applicabili ai lavoratori che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2010 anche se alla stessa data non sono ancora aperte le “finestre di accesso” al pensionamento previsto dalle precedenti leggi.
ANZIANITÀ E VECCHIAIA Dal 1° gennaio 2011 i lavoratori dipendenti raggiungono il diritto alla pensione di anzianità e vecchiaia dopo 12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti anagrafici e contributivi. Per i lavoratori autonomi la decorrenza è prevista dopo 18 mesi dalla data di raggiungimento dei requisiti. La nuova norma non riguarda i lavoratori che raggiungono i requisiti entro dicembre 2010.
I FONDI SPECIALI La nuova normativa sulla decorrenza delle pensioni di vecchiaia e di anzianità si applica anche agli iscritti ai fondi Volo, Dazio e Ferrovie dello Stato e dai soppressi fondi elettrici, telefonici, marittimi e autoferrotranvieri, nonché agli iscritti ai fondi integrativi (gas, esattoriali, porti di Genova e Trieste) in quanto assicurati nell'assicurazione generale obbligatoria dell'Istituto. Fanno eccezione gli iscritti al fondo di previdenza del clero, in quanto non qualificabili come lavoratori dipendenti o autonomi.
I CONTRIBUTI Per le domande di ricongiunzione contributiva nel fondo pensione del lavoratori dipendenti dalle forme di previdenza sostitutive, esonerative ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, presentate dal primo luglio 2010, la ricongiunzione avverrà a titolo oneroso, secondo quanto previsto per la ricongiunzione nel fondo pensione dei lavoratori dipendenti dei periodi di contribuzione maturati nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. In pratica, questa norma preclude o comunque non rende più conveniente il trasferimento dei contributi dallo Stato all'Inps soprattutto per le lavoratrici pubbliche che intendevano seguire tale via per evitare il pensionamento di vecchiaia al compimento di 65 anni previsto per le dipendenti di amministrazioni pubbliche.
PRESTAZIONI Il diritto alle prestazioni previdenziali e assistenziali saranno determinate dal 1° gennaio 2011 sui limiti di reddito in vigore nell'anno solare in cui viene erogata la prestazione.
REDDITI BASSI Per i pensionati con reddito di pensione inferiore a 18 mila euro annui per i quali, in fase di determinazione dei conguagli fiscali di fine anno, risulti un debito di imposta superiore a 100 euro, l'Inps effettuerà il recupero in 11 rate. La stessa possibilità è prevista per il canone rai.
INVALIDITÀ CIVILE Alle pensioni di invalidità civile e per quelle a carattere previdenziale, limitatamente alle risultanze degli accertamenti di natura medico legale, viene esteso l'istituto della rettifica: nel caso in cui siano state riscosse prestazioni non dovute, non saranno recuperate le somme corrisposte a meno che l'indebito sia dovuto a dolo dell'interessato.

13/10/2010