Il Servizio Tributi informa i contribuenti, i CAF ed i professionisti che le sanzioni e gli interessi per omesso, parziale e/o ritardato pagamento della TASI e dell’IMU non sono dovuti nel caso in cui si provveda al pagamento entro 30 giorni dalla scadenza del termine del 16 giugno 2014 (16 luglio 2014).
Le somme già versate a titolo di sanzioni e interessi, per l’annualità 2014, potranno essere detratte dal versamento a saldo del mese di dicembre 2014.
I Comuni infatti possono, in virtù dell'incertezza normativa, considerare applicabili le disposizioni di cui all'art. 10 dello Statuto del Contribuente (Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanza n. 1/DF prot. 18240 del 23/06/2014).
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