Rassegna Stampa

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Cagliari, nuova ordinanza anti Covid: regole ferree nei mercati, sospesi tutti gli eventi fieristici

Fonte: web Vistanet Cagliari
13 novembre 2020

Cagliari, nuova ordinanza anti Covid: regole ferree nei mercati, sospesi tutti gli eventi fieristici

Tra le altre prescrizioni, particolare attenzione alle distanze minime da mantenere, evitando assembramenti soprattuto nel commercio su area pubblica, nel mercato ittico e nei mercati civici.


  
Il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu ha firmato una nuova ordinanza in vigore da domani, venerdì 13 novembre, per la prevenzione del contagio da Covid-19.

Ecco punto per punto cosa prevede l’ordinanza:

1. Con specifico riferimento al commercio su area pubblica, è consentito l’esercizio di tutti i mercati scoperti su area pubblica o privata regolarmente autorizzati, a condizione che i singoli concessionari garantiscano, a propria cura, spese e responsabilità, l’accesso ordinato e, se necessario contingentato, all’area mercatale evitando assembramenti di persone e assicurando sempre il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro fra gli operatori, fra i clienti e fra questi e i primi.

2. Con specifico riferimento al commercio su area pubblica, è altresì consentito il commercio su area pubblica in forma itinerante in tutte le aree cittadine ammesse fermo restando l’obbligo per i titolari dell’attività e/o per gli operatori di rispettare e far rispettare, durante le soste, il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro fra gli operatori, fra i clienti e fra questi e i primi e comunque sempre evitando che si formino assembramenti di persone. Nell’esercizio di tutte le attività di commercio su aree pubbliche di cui ai punti 1 e 2, devono comunque essere garantite, sia da parte degli operatori che da parte dei relativi clienti, il rispetto delle norme dettate per il commercio al dettaglio su aree pubbliche di cui all’Allegato 9 “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre 2020” del DPCM3
novembre 2020, o di cui alle ulteriori e/o differenti linee guida e prescrizioni che dovessero essere successivamente adottate dalle autorità competenti;


3. E’ sospesa qualsiasi manifestazione a carattere commerciale di natura fieristica realizzata al di fuori dell’ordinaria attività commerciale in spazi specificatamente dedicati ad attività stabile o periodica di mercato;

4. L’inottemperanza a una delle disposizioni di cui al punto 1 e 2, contenute nella presente ordinanza, comporta l’immediata sospensione delle attività mercatali e di commercio itinerante per non meno di 3 giorni e, comunque, sino al ripristino delle prescrizioni inottemperate.

5. Resta confermato quanto stabilito dalla Ordinanza Sindacale n. 14 del 12 marzo 2020 in ordine alla interdizione allo svolgimento del mercatino domenicale nel piazzale Trento ed al divieto di svolgere attività di vendita di oggettistica varia e di qualsiasi altra tipologia di merce nel suddetto piazzale e nelle strade limitrofe.


 

6. nei mercati civici cittadini e nel mercato ittico all’ingrosso, al fine di assicurare il rispetto della distanza minima di sicurezza di almeno 1 metro fra le persone all’interno degli stessi e l’adozione di tutte le misure igienico sanitarie necessarie a garantire la prosecuzione delle attività, si attuino le seguenti disposizioni:

• che gli ingressi dei clienti nei mercati avvenga in maniera contingentata nei giorni di venerdì e sabato, secondo le direttive del dirigente del Servizio;

• che all’interno dei mercati sia comunque rispettata la distanza minima interpersonale di sicurezza di un almeno 1 metro;


• che il dirigente del Servizio non conceda nei mercati, nelle corsie, spazi per attività ulteriori rispetto a quelle attualmente autorizzate;

• che il dirigente del Servizio provveda, salvo sua motivata e formale decisione contraria per casi specifici, alla immediata sospensione di tutte le concessioni integrative di spazi nelle corsie;

• che tutti gli operatori dei mercati siano sempre dotati di mascherine, non autoprodotte e sempre correttamente indossate;

• che tutti i clienti dei mercati civici e gli utenti del mercato ittico all’ingrosso possano accedere agli stessi solo se in possesso di mascherine tenute sempre correttamente indossate, mantenendo comunque la necessaria distanza interpersonale di almeno un metro rispetto alle altre persone;


• i concessionari dei mercati sono responsabili e, pertanto, devono comunque garantire sia da parte degli operatori presenti nel box che da parte dei relativi clienti, il rispetto delle prescrizioni previste nell’allegato 11 e nelle Linee guida per il commercio al dettaglio su area pubblica di cui all’Allegato n. 9 “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive, ricreative” della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 8 ottobre 2020 – DPCM 3 novembre 2020;

• che i concessionari, per i rispettivi box, garantiscano, a propria cura, spese e responsabilità il rispetto dell’obbligo del mantenimento della distanza minima interpersonale di almeno un metro sia fra gli operatori, fra i clienti degli stessi e fra questi e i primi mentre, per le aree mercatali comuni, il mantenimento della distanza minima interpersonale sia rimesso alla responsabilità individuale dei clienti dei mercati civici e degli utenti del mercato ittico all’ingrosso.


7. Con riferimento al Mercato Ittico all’ingrosso: È fatto obbligo ai concessionari, in qualità di operatori commerciali, di dotarsi di termorilevatori e di misurare la temperatura propria, dei collaboratori e fornitori, degli acquirenti e accompagnatori;

8. Con riferimento al commercio al dettaglio su sede fissa, è fatto obbligo di dare puntuale attuazione all’art. 1 lett. ff) del DPCM 3 novembre 2020 e agli allegati 9 “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre 2020”, 10 “Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio2020” e 11 “Misure per gli esercizi commerciali”, che combinati impongono, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, la previsione di regole di accesso all’esercizio,che garantiscano sempre la distanza interpersonale di almeno 1 metro, l’ingresso dilazionato e la permanenza all’interno dei locali per il tempo strettamente necessario all’acquisto dei beni; L’accesso scaglionato all’interno dell’esercizio commerciale, deve essere favorito anche mediante indicazione all’ingresso dello stesso di un cartello ben visibile indicante il numero massimo di persone che possono essere presenti all’interno con esclusione del personale dipendente, diretto ed indiretto.

9. Sono aperti al pubblico i cimiteri cittadini secondo i consueti orari e le cerimonie funebri all’interno degli stessi si svolgeranno con le modalità di cui al DPCM 26 Aprile 2020, con l’esclusiva partecipazione di congiunti, fino a un massimo di 30 persone, oltre il personale dell’agenzia funebre ed il celebrante. La funzione dovrà svolgersi
preferibilmente all’aperto. Tutti i frequentatori a qualunque titolo, dipendenti, operatori, visitatori dovranno rispettare rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e indossare idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

10. La celebrazione dei matrimoni nella casa comunale è consentita con la presenza degli sposi, dei testimoni, dell’ufficiale di stato civile e di un numero di persone stabilito con atto del dirigente del servizio affari generali,
istituzionali e gabinetto del sindaco.