Rassegna Stampa

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Reddito di cittadinanza, scatta l’obbligo di lavorare per i Comuni

Fonte: web Vistanet Cagliari
8 giugno 2020

Reddito di cittadinanza, scatta l’obbligo di lavorare per i Comuni
 

Per i beneficiari del sussidio scatta l’obbligo di svolgere i cosiddetti Puc, progetti di pubblica utilità

  
Reddito di cittadinanza, parte la fase 2 nei Comuni. Per i beneficiari del sussidio scatta infatti l’obbligo di svolgere i cosiddetti Puc, progetti di pubblica utilità. Lo prevede il decreto del ministero del Lavoro appena entrato in vigore – con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 gennaio 2020 – che impone ai beneficiari del sussidio di offrire, nell’ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l’inclusione sociale, la propria disponibilità per la partecipazione a progetti, utili alla collettività, da svolgere nel comune di residenza. La mancata adesione al patto da parte di uno dei componenti il nucleo familiare comporta la perdita del reddito di cittadinanza. A riportarlo è CONFSAL (Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori).


Gli esonerati dall’obbligo – Tra i beneficiari del reddito di cittadinanza sono però escluse dai patti per l’inclusione sociale alcune categorie: gli occupati con reddito da lavoro dipendente superiore a 8.145 euro o autonomo superiore a 4.800 euro; gli studenti; i beneficiari della pensione di cittadinanza; gli over 65; le persone con disabilità; i componenti della famiglia che hanno carichi di cura verso bambini piccoli o disabili e altre categorie.

Cosa sono e quanto durano i «Puc» – I progetti dovranno essere individuati a partire dai bisogni e dalle esigenze della comunità. Il catalogo spazia dall’ambito culturale a quello sociale, passando per ambiente, attività artistiche, formazione e tutela dei beni comuni. Le attività – non retribuite – non devono però coinvolgere i beneficiari del reddito di cittadinanza in lavori o opere pubbliche né le persone coinvolte possono svolgere mansioni in sostituzione di personale dipendente dall’ente pubblico (o dell’ente gestore nel caso di esternalizzazione di servizi) o dal soggetto del privato sociale. Per esempio, una persona con competenze acquisite nell’ambito dell’assistenza domiciliare alle persone anziane non può “sostituirsi” a un operatore qualificato, ma, eventualmente, potrà costituire un supporto per un potenziamento del servizio con attività ausiliarie, come la compagnia o l’accompagnamento presso servizi. Ancora: nell’ambito della manutenzione del verde pubblico, dovranno essere previste forme di supporto agli operatori degli enti locali, che mantengono la responsabilità delle attività.