Rassegna Stampa

L'Unione Sarda

«Il Comune deve controllare i livelli di rumore alla Marina»

Fonte: L'Unione Sarda
2 febbraio 2015

TAR. Una sentenza accoglie il ricorso presentato da un gruppo di residenti

Qualche giorno fa il giudice civile Vincenzo Amato aveva dato torto ai residenti, tenendo in considerazione la «vocazione commerciale e turistica» del quartiere Marina, rumoroso per sua natura. Ma ora una sentenza del Tar dà ragione al gruppo di abitanti nel quartiere storico che si erano rivolti ai giudici amministrativi: chiedevano che il Comune verificasse i livelli di inquinamento acustico nella zona e provvedesse, in caso di pericolo, a far rispettare il limite massimo.
Per i giudici del Tar «deve ritenersi che sia stata obiettivamente rilevata una situazione ambientale che impone di agire e di effettuare ulteriori accertamenti istruttori, ritenuti necessari», come detta la «legge sull'inquinamento acustico». Dunque il Comune deve agire «qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente. Il sindaco, con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività».
Con queste motivazioni, tra le altre, la prima sezione del Tar (giudici Lucrezio Monticelli, presidente, Marco Lensi e Giorgio Manca) ha accolto il ricorso (presentato tramite l'avvocato Silvana Congiu) e «condannato il Comune di Cagliari» a controllare il grado di inquinamento acustico e, nel caso dovesse superare limiti, a provvedere con ordinanza.
Ma i giudici vanno anche oltre: «Nella vicenda» che ha originato la controversia «una verifica della situazione del quartiere sotto il profilo dei livelli di rumorosità ambientale, e quindi di potenziale inquinamento acustico, è stata già effettuata dal dipartimento di Cagliari dell'Arpas Sardegna».
Il ricorso non può invece essere accolto nella parte in cui sottolinea «l'inadempienza della Prefettura» perché la legge «non prevede alcun potere sostitutivo del prefetto in caso di inerzia del sindaco».
«Nel merito il ricorso è fondato», dicono le 10 pagine di sentenza, «nella parte in cui chiede l'accertamento del dovere dell'amministrazione comunale di avviare il procedimento per l'esercizio del potere sindacale di ordinanza previsto» della legge sull'inquinamento acustico.
In conclusione: il Comune ha 90 giorni per fare le verifiche necessarie e, in caso di pericolo per la salute dei residenti, deve provvedere a far cessare il chiasso.
V. N.