Rassegna Stampa

L'Unione Sarda

Concorso per vigili, deve essere garantita la parità tra sessi

Fonte: L'Unione Sarda
11 dicembre 2008

L'assunzione di agenti di polizia municipale
Il Tar Sardegna: chiedere come requisito di ammissione la patente di categoria A discrimina le concorrenti donna


Secondo il disposto dell'articolo 27, comma 1, del Decreto Legislativo 198/06 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), «è vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale». La valutazione delle norme di un concorso pubblico ai fini della verifica della sussistenza di un'ipotesi discriminatoria dev'essere effettuata ex ante, dovendosi considerare anche la funzione disincentivante, per le donne, alla presentazione della domanda di partecipazione ad un concorso dal quale verrebbero sicuramente escluse. Lo ha stabilito la II Sezione del Tar Sardegna nella sentenza numero 2025 del 25 novembre 2008, con la quale ha dichiarato la nullità della norma di un concorso pubblico, ritenuta lesiva della parità tra uomo e donna.
LA VICENDA La Consigliera di Parità per la Sardegna ha impugnato gli atti amministrativi con i quali un Comune dell'isola aveva bandito un concorso per l'assunzione di agenti di polizia municipale. In particolare, oggetto del ricorso è stata la disciplina concorsuale che prevedeva tra i requisiti di ammissione anche il possesso della patente di guida di categoria A (motocicli). La ricorrente ha precisato che, sulla base dei dati pubblicati dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le donne sono in possesso della patente A solo nella misura percentuale del 10%, sicché tale requisito partecipativo comporta, di fatto, un'illegittima preclusione alla loro partecipazione al concorso.
LA SENTENZA Il Tar Sardegna, disattendendo le ragioni opposte dal Comune, ha accolto il ricorso, annullando la norma concorsuale. Dice, infatti, il Collegio: «Sul piano probatorio, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 40 del Decreto Legislativo numero 198/2006, la ricorrente ha fornito elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, idonei a fondare la sussistenza, nel bando contestato, di un comportamento discriminatorio in ragione del sesso».
Prosegue, ancora, la sentenza: «Al fine di coniugare l'esigenza di eliminare le conseguenze discriminatorie conseguenti all'applicazione dell'anzidetto requisito di ammissione con le esigenze proprie del profilo professionale di agente di polizia municipale, ben poteva disporsi, come accaduto in altre amministrazioni pubbliche, la previsione dell'obbligo per i soggetti utilmente collocati in graduatoria di conseguire la patente di guida di tipo A quale condizione ai fini dell'assunzione definitiva» .
Il mezzo impiegato dal Comune, conclude il Tar, «si appalesa connotato da valenze discriminatorie non necessarie allo scopo, ben potendosi, come detto, conseguire lo stesso obiettivo con altra e più corretta prescrizione… Ordina al Comune di rimuovere le anzidette discriminazioni accertate attraverso un piano operativo, che preveda la sospensione della procedura concorsuale in corso e la riapertura dei termini per la presentazione delle domande per un periodo analogo a quello originario (30 giorni), previa rimodulazione della clausola di partecipazione contestata nel senso di imporre ai vincitori della selezione di acquisire a loro cura, entro un congruo termine, la patente di guida di tipo A ai fini dell'assunzione».
A cura dello Studio legale dell'avvocato Antonino Menne

11/12/2008